In tema di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, il voto numerico attribuito alla prova scritta è di per sé sufficiente ad assolvere l’obbligo di motivazione, in quanto esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice, senza necessità di ulteriori chiarimenti, salvo il limite della contraddizione manifesta tra elementi di fatto obiettivi, criteri predeterminati e punteggio assegnato.
Le valutazioni espresse dalla commissione dell’esame di abilitazione forense integrano esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o illogicità manifesta, purché l’erroneità o irragionevolezza risulti ab externo e ictu oculi dalla lettura degli atti.
In tema di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, la censura di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati è inammissibile se formulata in termini generici e, comunque, è infondata ove non sia dimostrata, mediante specifica allegazione comparativa, l’identità del percorso logico-giuridico seguito nei rispettivi elaborati, non potendo il favorevole giudizio espresso nei confronti di altro concorrente sanare errori o carenze dell’elaborato impugnato.
Pubblicato il 21/07/2025
N. 14389/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06434/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6434 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Calistri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa tutela cautelare
- del giudizio finale di non ammissione della ricorrente alle prove orali dell'esame di abilitazione all’esercizio della professione forense sessione 2024 - indetto con D.M. 24/07/2024 pubblicato sulla G.U. n. 61 del 30/07/2024, formulatodalla XIX Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano, nei confronti della ricorrente, e comunicato tramite portale
informatico del Ministero della Giustizia in data 10 aprile 2025;
- del verbale di correzione della prova scritta redatto il 10 febbraio 2025 dalla XIX Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano, nella parte in cui non è ammessa la ricorrente, individuata con il numero di busta n. -OMISSIS-, alle prove orali dell'esame di Stato, nonché di tutti gli altri verbali in parte qua non conosciuti;
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non conosciuto, compreso, ove occorra, il Decreto del Ministero della Giustizia 5 novembre 2024, di nomina della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia e delle Sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli Esami di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2024; ed il Verbale n. 2 del 5 dicembre 2024, della Commissione Centrale – Sessione 2024 presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni, con cui è stata approvata la nota contenente i criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini delle successive prove di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense; con riserva di procedere per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe attinenti al giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all’esercizio della professione forense (sessione 2024, indetto con D.M. 2 24 luglio 2024, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 30 lugli 2024), come formulato dalla XIX Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano. L’istante ha contestato la legittimità della valutazione negativa e ha chiesto l’accertamento del diritto ad essere dichiarata idonea ai fini delle successive prove di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
Il ricorso è affidato ad articolati motivi di diritto, con i quali la deducente ha lamentato: - l’insufficienza del voto numerico ai fini dell’assolvimento dell’onere motivazionale in relazione al giudizio espresso sulla prova scritta; - il vizio di eccesso di potere per motivazione macroscopicamente viziata in relazione ai criteri fissati dalla Commissione esaminatrice; - la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi.
Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione.
La causa, chiamata alla camera di consiglio del 25 giugno 2025 per la pronuncia sulla domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione con espresso avviso ai sensi dell’articolo 60 del codice di rito.
Il gravame è infondato.
La prima censura, come sopra detto, è tesa a censurare la sufficienza del voto numerico al fine di assolvere all’obbligo di motivazione in caso di insufficienza della prova scritta.
Sul punto giova richiamare il costante orientamento giurisprudenziale che esclude l’illegittimità della valutazione ove sostanziata dall’attribuzione del solo punteggio numerico (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, ord. n. 2798/2025; Id, sentenza n. 1080/2025 riferita alla sessione 2024).
Sul tema del voto numerico, non si può che ricordare che il Consiglio di Stato, nelle recenti ordinanze n. 2962/2024, 2963/2024, 2964/2024 e 2965/2024, pubblicate in data 31 luglio 2024, nel riformare le prime ordinanze cautelari del TAR Lombardia rese in sede cautelare, ha chiarito che: “contrariamente a quanto assume il Tar, la censura relativa all’attribuzione del solo voto numerico non può ritenersi condivisibile alla luce del costante orientamento del Consiglio di Stato che sulla sufficienza del voto numerico ad esternare adeguatamente le ragioni del giudizio della Commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si è espressa in senso affermativo (cfr. ex multis, sez. III, ord., 28 giugno 2024, n. 2452; id., ord., 29 settembre 2023, n. 3994; id. 12 aprile 2023, n. 3712; id., sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 56);”.
Ancora, il Giudice d’appello ha riaffermato il pacifico orientamento sul punteggio numerico (Cons. Stato, sez. III, ord. nn. 1786, 1792, 1797/2025 pubblicata il 16 maggio 2025), così motivando: “Ritenuto che, alla valutazione sommaria propria della presente fase, la domanda cautelare sia assistita dal presupposto del fumus boni iuris, in quanto la valutazione espressa con punteggio numerico è considerata sufficiente dalla costante giurisprudenza del giudice amministrativo, avallata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 175 del 2011; Ritenuto, infatti, che il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo ex se la motivazione, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; Ritenuto, inoltre, che, come ormai graniticamente chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti…”.
Pertanto, si deve ribadire il principio secondo cui il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di avvocato esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, come pacificamente riconosciuto dalla costante e granitica giurisprudenza amministrativa sopra richiamata.
Per altro i criteri contenuti nell’art. 46, c. 6, l. 247/2012 a cui le Commissioni di esame si devono attenere nella valutazione degli elaborati, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, costituiscono motivazione del punteggio complessivamente attribuito alla prova; “l’attribuzione del voto numerico equivale ad esprimere un giudizio così come disposto dalla legge” (ex multis, Consiglio di Stato, Parere n. 427/2023) e devono essere considerati congiuntamente a quelli ulteriori eventualmente stabiliti dalla Commissione.
Anche il secondo ordine di censure deve essere disatteso.
Deve al riguardo rammentarsi che il merito della valutazione operata dalla subcommissione e il potere esercitato dalle commissioni di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 marzo 2019, n. 2087), ipotesi che nel caso di specie non ricorre.
Ed invero, in tema di esami per l'accesso alla professione di avvocato il potere di valutazione, esercitato dalle commissioni di esame, è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti” (Consiglio di Stato sez. IV, 29/03/2019, n.2087; v. anche, tra le altre, Consiglio di Stato sez. IV, 23/02/2018, n.1142, Consiglio di Stato sez. IV, 17/01/2018, n.237 e Consiglio di Stato sez. IV, 15/01/2018, n.161).
Nel caso de quo, il giudizio di insufficienza della Commissione è fondato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione centrale, recepiti dalla Sottocommissione, criteri più che specifici ed attinenti: - alla correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico; - alla chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche; - alla dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati e comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali; - alla dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere; - alla dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità; - alla coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente e pertinente indicazione dell’impianto normativo di riferimento; - alle conclusioni raggiunte, capacità di argomentarle adeguatamente, anche se in maniera difforme dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario; - alla dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione;- alla sussistenza nell’elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall’ ordinamento per la redazione dell’atto oggetto specifico della prova scritta. Si tratta, come si vede, di criteri pertinenti, sulla base dei quali la commissione ha attribuito un voto numerico che esprime una graduazione del tutto coerente e motivata.
Quanto poi alla terza doglianza, relativa alla dedotta disparità di trattamento, la censura è in primis inammissibile per genericità.
Inoltre, anche qui deve ricordarsi il pacifico orientamento secondo cui non può invocarsi una disparità di trattamento, poiché si deve considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto (che, peraltro, la ricorrente manca di allegare in modo preciso) e, comunque, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non servirebbe a sanare gli errori o le carenze in cui è incorsa la ricorrente (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. I, 17 ottobre 2024, n. 17984; più di recente, T.A.R. Lazio sez. I, 10771/2025).
In conclusione, tutti i motivi di ricorso sono infondati e la domanda deve essere respinta.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
L'ESTENSORE
Filippo Maria Tropiano
IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani
IL SEGRETARIO