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Esame avvocato: il voto numerico è sufficiente?

Scheda-problema del 17/04/2026

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Il Tar Lazio, con la sentenza n. 3563/2026, conferma che, nell’esame di avvocato, il solo voto numerico resta sufficiente a esprimere il giudizio di insufficienza dello scritto, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore.

Analizziamo la questione applicando il problem solving legale:

1. Problema giuridico

Nell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, il giudizio di insufficienza della prova scritta è illegittimo se espresso con il solo voto numerico, senza verbalizzazione dei voti dei singoli commissari e senza motivazione discorsiva o segni di correzione sull’elaborato?

2. Soluzione adottata

Il TAR Lazio, Sezione I, con sentenza n. 3563 del 26 febbraio 2026, risponde in senso negativo. Il giudizio di insufficienza dello scritto non è illegittimo se espresso con il solo voto numerico, senza verbalizzazione dei voti dei singoli commissari e senza motivazione discorsiva. La decisione richiama l’art. 49 della legge n. 247/2012 e conferma che, finché resta applicabile la disciplina previgente, il punteggio numerico basta a esternare la valutazione della commissione. La pronuncia conferma quindi la legittimità della non ammissione all’orale fondata sul voto insufficiente attribuito allo scritto.

3. Fatto

Il ricorrente partecipa all’esame di abilitazione forense e sostiene la prova scritta presso la Corte d’Appello di Roma, mentre la correzione è affidata alla Corte d’Appello di Milano. Alla prova scritta di diritto civile la sottocommissione attribuisce il punteggio di 15/30, con conseguente non ammissione alla prova orale. Il candidato impugna il verbale di correzione, la votazione negativa e gli atti conseguenti, deducendo difetto di motivazione, mancata verbalizzazione dei voti individuali, disparità di trattamento e irragionevolezza della valutazione.

4. Esito del giudizio

Il TAR Lazio rigetta il ricorso proposto dal candidato escluso, conferma la legittimità del giudizio di insufficienza e della conseguente non ammissione alla prova orale. Le spese sono compensate.

5. Struttura argomentativa

Disciplina applicabile alla sessione 2024

Il primo passaggio del ragionamento riguarda l’individuazione della normativa applicabile. Il TAR esclude che per la sessione 2024 trovi già applicazione la disciplina nuova invocata dal ricorrente. Richiama invece l’art. 49 della legge n. 247/2012, che mantiene fermo, per effetto del regime transitorio più volte prorogato, il sistema previgente sia quanto alle prove sia quanto alle modalità di correzione.

Necessità o meno della verbalizzazione dei voti individuali

Una volta individuata la disciplina applicabile, il TAR affronta il tema della verbalizzazione dei voti dei singoli commissari. Il Collegio esclude che l’art. 17-bis del r.d. n. 37/1934 imponga una doppia scansione procedurale, con espressione e separata verbalizzazione del voto di ciascun componente. La norma, osserva il giudice, si limita ad attribuire a ciascun commissario una disponibilità di punti di merito, ma non richiede che il verbale rechi il voto individuale di ogni esaminatore. È quindi sufficiente il voto complessivo espresso dalla commissione.

Sufficienza del voto numerico come motivazione

Il nodo centrale della decisione riguarda la funzione motivazionale del punteggio numerico. Il TAR richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nell’esame di abilitazione forense regolato dalla disciplina previgente, il voto numerico costituisce motivazione sufficiente del giudizio di sufficienza o insufficienza. Da ciò discende che non sono necessari annotazioni a margine, segni grafici di correzione, griglie descrittive o ulteriori spiegazioni discorsive, purché il punteggio si collochi entro criteri valutativi predeterminati.

Inidoneità del mutato contesto organizzativo a superare l’orientamento consolidato

Il ricorrente sostiene che il nuovo contesto dell’esame presenti caratteristiche tali da rendere non più attuale il tradizionale orientamento sul voto numerico. Il TAR respinge anche questo argomento. Le peculiarità organizzative della procedura, il numero dei candidati o le concrete modalità di svolgimento della prova non bastano, secondo il Collegio, a superare un assetto interpretativo fondato su un dato normativo ancora vigente.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Il giudice esclude anche che la proroga del regime transitorio renda costituzionalmente illegittima la disciplina applicata. La scelta di differire nel tempo l’entrata in vigore del nuovo sistema rientra nella discrezionalità del legislatore e non giustifica, di per sé, una rimessione alla Corte costituzionale.

Limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica

Respinte le censure sul difetto di motivazione, il TAR verifica se il giudizio di insufficienza presenti vizi macroscopici. Richiama il limite esterno del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o violazione delle regole procedurali. Nel caso concreto osserva che l’elaborato del ricorrente non approfondisce adeguatamente la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori, non sviluppa in modo diffuso il tema del danno ed espone gli argomenti in modo non sempre chiaro e lineare. Per questo la valutazione negativa non è manifestamente illogica.

6. Orientamenti giurisprudenziali

L’orientamento oggi prevalente è nel senso della sufficienza del voto numerico come forma di motivazione del giudizio sull’elaborato dell’esame forense. Il contrasto emerso in alcune decisioni del TAR Lombardia nel 2025 risulta poi riassorbito dalla successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato, del CGA Sicilia e dalla stessa sentenza del TAR Lazio n. 3563/2026.

La linea interpretativa si muove dunque lungo una sequenza ormai riconoscibile: alla base stanno Corte costituzionale n. 175/2011 e Adunanza Plenaria n. 7/2017; a queste si contrappone nel 2025 l’arresto del TAR Lombardia n. 1400/2025; il successivo intervento del Consiglio di Stato n. 9734/2025, poi seguito dal CGA Sicilia n. 856/2025 e dalla stessa sentenza del TAR Lazio n. 3563/2026, riporta però l’interpretazione entro il solco tradizionale della sufficienza del voto numerico come forma di motivazione del giudizio sull’elaborato dell’esame forense.

Sono richiamate, in senso conforme:

  • Corte costituzionale, sentenza n. 175/2011, secondo cui il punteggio numerico esprime in forma sintetica ma sufficiente il giudizio di sufficienza o insufficienza;

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 7/2017, che riafferma la sufficienza dell’espressione numerica del voto;

  • Consiglio di Stato, sentenza non definitiva n. 9734 del 10 dicembre 2025, che, con riferimento proprio alla sessione 2024, riforma le decisioni del TAR Lombardia favorevoli a una motivazione rafforzata e ribadisce la perdurante attualità del principio;

  • Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 856 del 5 novembre 2025, che conferma il medesimo orientamento per l’esame forense.

Il ricorrente richiama invece alcune decisioni del TAR Lombardia — tra cui la sentenza n. 1400/2025 — che avevano ritenuto necessaria una motivazione ulteriore rispetto al solo voto numerico nel nuovo contesto dell’esame di avvocato. Il TAR Lazio osserva però che quell’arresto non ha modificato l’orientamento prevalente, nuovamente consolidato dalla successiva pronuncia del Consiglio di Stato n. 9734/2025.

Con riguardo agli ulteriori profili esaminati nel provvedimento, il TAR richiama anche:

  • TAR Lazio – Roma, Sez. I, sentenza n. 14389 del 21 luglio 2025, sul fatto che l’eventuale giudizio favorevole attribuito ad altri candidati non sana le carenze dell’elaborato del ricorrente;

  • Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 11160 del 21 dicembre 2022, in tema di non sindacabilità dei tempi di correzione calcolati in via presuntiva.

7. Check-list operativa

  • verificare quale disciplina normativa regola l’esame applicabile al caso concreto;

  • controllare se il regime transitorio mantenga ferma la normativa previgente;

  • distinguere il tema della verbalizzazione dei voti individuali da quello della motivazione del giudizio;

  • accertare se la legge imponga davvero una motivazione rafforzata o se basti il voto numerico;

  • verificare l’esistenza di criteri di correzione predeterminati cui rapportare il punteggio;

  • ricordare che il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione della commissione resta limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento o violazione procedurale;

  • verificare se le censure investano il difetto di motivazione in sé oppure profili ulteriori di manifesta illogicità o violazione delle regole procedurali;

  • in caso di dedotta disparità di trattamento, confrontare l’elaborato nel suo complesso e non solo la soluzione giuridica finale;

  • non fondare la censura sui soli tempi medi di correzione, se ricavati in modo presuntivo;

  • considerare che, finché il regime transitorio resta vigente, l’orientamento sulla sufficienza del voto numerico conserva piena operatività.


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