In tema di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, nel regime transitorio di cui all’art. 49 l. n. 247 del 2012, applicabile anche alla sessione 2024, il solo voto numerico attribuito all’elaborato scritto è idoneo a esternare la motivazione del giudizio di insufficienza, senza che sia necessaria né la verbalizzazione del voto espresso da ciascun componente della commissione né l’apposizione di annotazioni descrittive o segni di correzione sull’elaborato; né, a fronte del chiaro dato normativo, le peculiarità organizzative della sessione d’esame sono idonee a superare l’orientamento consolidato formatosi sulla sufficienza della motivazione numerica.
Pubblicato il 26/02/2026
N. 03563/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06377/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6377 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esami Avvocato – anno 2024 presso la Corte d’Appello di Milano, Commissione Esami Avvocato – anno 2024 presso la Corte d’Appello di Roma, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale di correzione datato 17 febbraio 2025 della Corte d’Appello di Milano - Commissione Esami di Avvocato 2023 - Sottocommissione n. 14, conosciuto dal ricorrente in data 10 aprile 2025 a seguito della pubblicazione sull’area riservata del Sito del Ministero, con la quale è stato reso noto il voto della prova scritta contenuta nella busta n. -OMISSIS- e quindi la NON ammissione alla prova orale del concorso per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2024 – indetto con D.M. 24 luglio 2024 pubblicato sulla G.U. n. 61 del 30 luglio 2024;
- della votazione negativa attribuita all’elaborato redatto dall’odierno ricorrente, contenuta nel citato Verbale di correzione datato 17 febbraio 2025;
- dell’elenco degli ammessi alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2024, limitatamente alla parte in cui non reca, tra gli ammessi, l’indicazione del nominativo del ricorrente;
- ove occorra, del verbale n. 2 del 5 dicembre 2024 con il quale la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha approvato i criteri di correzione della prova scritta;
- ove occorra del Verbale di predisposizione dei criteri di correzione e valutazione degli elaborati, adottato dalla Commissione d’Esami Avvocato della Corte d’Appello di Milano – Sessione 2024;
- ove occorra, del verbale di cui alla seduta plenaria della Corte d’Appello di Milano del 13 gennaio 2024 e della nota del Ministero della Giustizia avente ad oggetto “Indicazione dei criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense sessione 2024”:
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, relativo alla non ammissione del ricorrente alle prove orali,
per l’accertamento di illegittimità
- della disposta non idoneità del ricorrente a sostenere la seconda prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense e, conseguentemente, del diritto del ricorrente/candidato a che la propria prova scritta del 10 dicembre 2024 venga sottoposta a nuova valutazione e nuovo giudizio da parte di nuova Commissione giudicante, in diversa composizione, nonché per la condanna delle amministrazioni al risarcimento in forma specifica mediante riammissione con riserva del ricorrente, nelle more della nuova correzione dell’elaborato oggetto di causa, a sostenere la prova orale della predetta procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente ha partecipato all’esame di abilitazione per l’accesso alla professione forense - sessione 2024, sostenendo presso la Corte di Appello di Roma la prova scritta, poi demandata alla correzione della Corte di Appello di Milano.
2. – In questo giudizio, parte ricorrente ha impugnato gli atti relativi al giudizio di insufficienza attribuito alla sua prova scritta di diritto civile e alla conseguente non ammissione alle prove orali del predetto esame, così come formulato dalla Sottocommissione valutatrice presso la Corte di Appello di Milano.
2.1. – A sostegno del ricorso sono stati formulati due motivi di censura.
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, Legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione art. 41, comma 2 l. C CEDU. Carenza assoluta di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione artt. 46, co. 5 e 49 della legge n. 247/2012; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, co. 1, D.M. 24.7.2024. Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di correzione della prova scritta. Eccesso di potere: illogicità e irragionevolezza. Violazione Art. 17 bis, art. 23, comma 5, art.30 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Violazione art. 97, co. 2, Cost.
In primo luogo, il ricorrente lamenta che la Sottocommissione abbia attribuito al suo elaborato il voto complessivo di 15/30, senza specificare il voto individuale espresso dai singoli commissari.
Tale omissione costituirebbe grave vulnus del fondamentale principio della concorsualità, declinato come rispetto dell’obbligo di esaustiva motivazione e di trasparenza della procedura. Non si riuscirebbe, tra l’altro, a comprendere ed accertare se il voto finale sia la sommatoria dei singoli voti ovvero se la sommatoria sia corretta o viziata da errori di calcolo.
La correzione degli elaborati di un concorso non potrebbe prescindere dalla descritta procedimentalizzazione, prevista specificamente anche dagli art. 17 bis, art. 23, comma 5, art. 30 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la valutazione negativa in contestazione non sia stata corroborata da evidenti e/o chiari segni di correzione, né tantomeno da una griglia ‘preimpostata’ in cui i commissari abbiano indicato le ragioni di tale insufficienza.
Il procedimento valutativo seguito dalla Commissione, fondato sulla mera attribuzione del voto numerico e privo di qualsiasi rilievo o annotazione descrittiva degli eventuali errori rilevati, non consentirebbe di comprendere le ragioni che hanno condotto i commissari d’esame all’attribuzione della insufficiente valutazione ed alla conseguente non ammissione del ricorrente alla prova orale, in palese violazione dei princìpi e dei criteri di valutazione della prova scritta di cui al presente motivo e, più in particolare, del generale principio di cui all’ art. 41, comma 2 l. C CEDU e all’art. 3, della L. 241/90.
Il ricorrente, inoltre, pur riconoscendo l’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficiente il voto numerico quale motivazione per i giudizi in seno all’esame di abilitazione forense, afferma che la sessione de qua sia caratterizzata da una sensibile diversità rispetto a quelle riferite agli anni precedenti, essendo variato sia il numero delle prove di esame e le modalità di svolgimento e correzione delle stesse, sia il numero complessivo dei candidati.
Sulla scorta di ciò, richiama i recenti approdi del T.a.r. Lombardia che hanno ritenuto necessaria una motivazione ulteriore rispetto a quella meramente numerica (sentenze nn. 1400/2025; 1170/2025; 1305/2025, 1304/2025, 1215/2025; 1170/2025).
Da ultimo, il ricorrente afferma che l’interpretazione tradizionalmente accolta delle previsioni normative che regolano l’esame in questione porrebbe un problema di legittimità costituzionale, sotto il profilo del rispetto del principio di ragionevolezza, della disciplina legislativa che, di anno in anno, ha spostato in avanti l’applicazione della novella che ha introdotto il dovere di motivazione rafforzata.
II) Manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà; travisamento dei fatti; carenza di istruttoria. Eccesso di potere: evidente disparità di trattamento; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza; ingiustizia manifesta. Violazione artt. 3 e 97, co. 2, Cost.
Ad avviso del ricorrente, il giudizio negativo espresso sul suo elaborato dalla Commissione sarebbe viziato da manifesta illogicità e arbitrarietà, nonché da travisamento dei fatti, oltre che ad una palmare disparità di trattamento in relazione alla valutazione conseguita da altri candidati in esito alla prova scritta.
Il ricorrente lamenta, inoltre, l’eccessiva brevità del tempo impiegato dalla Commissione per la correzione degli elaborati.
3. – Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia per chiedere il rigetto del ricorso.
4. – A seguito della camera di consiglio del 25 giugno 2025, il Tribunale ha rigettato l’istanza di tutela cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS-/2025, non impugnata in appello.
5. – La causa è stata discussa nel merito e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
6. – Il ricorso è infondato.
7. – Non è suscettibile di favorevole apprezzamento il primo profilo di censura, concernente la mancata esplicitazione, nel verbale delle operazioni di correzione, del voto attribuito da ciascun membro della Commissione all’elaborato del ricorrente.
La pretesa del ricorrente di una formale doppia scansione procedurale per la correzione dell’elaborato – articolata in una prima fase, in cui ciascun commissario esprime il proprio voto e lo verbalizza, e in una seconda fase costituita dalla valutazione unitaria della commissione che procede alla somma dei singoli voti e li sintetizza – non trova appiglio testuale nell’art. 17 bis del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, citato dal ricorrente, atteso che tale norma si limita a prevedere che “Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove”.
Da tale norma non si ricava la necessità che sia verbalizzata l’espressione del voto da parte di ciascun componente della Commissione esaminatrice, essendo sufficiente l’espressione del voto complessivo.
8. – Con riferimento al secondo profilo di censura, concernente l’adeguatezza del mero voto numerico ad esternare la motivazione degli elaborati dell’esame di abilitazione forense, deve essere anzitutto chiarito che la legge n. 247 del 2012 (recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), al titolo IV, disciplina le modalità di accesso alla professione forense.
In particolare, agli articoli da 46 a 49 detta le disposizioni in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
L’art. 49 della predetta legge n. 247/2012 tuttavia – che è stato a più riprese oggetto di “proroga” sotto il profilo della estensione temporale del regime transitorio (in ultimo a opera dell’art. 10, comma 2-ter del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con mod., dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15) – dispone che “per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”.
Alla luce del chiaro tenore letterale della suindicata disposizione transitoria, deve ritenersi che anche per la sessione oggetto del presente contendere, le modalità di effettuazione dell’esame e la fase di correzione degli elaborati, siano disciplinate dalle disposizioni previgenti di cui al Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e al Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Di conseguenza, la disciplina di cui all’art. 46 della legge n. 247/2012 – invocata dal ricorrente – non trova applicazione in questa sede.
8.1. – A fronte di ciò, questo Collegio non può che richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi appunto sulla disciplina normativa vigente, che ritiene il voto numerico idoneo ad esternare una motivazione congrua degli elaborati dell’esame di abilitazione forense.
Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce rese dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 e dalla Corte Costituzionale n. 175 del 2011.
8.2. – La persistente validità, anche con riferimento alla sessione di esami in analisi, dei principi espressi dal predetto orientamento giurisprudenziale è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza non definitiva del 10 dicembre 2025, n. 9734, la quale, proprio in riforma delle sentenze del T.a.r. Lombardia citate dal ricorrente in atti, ha osservato che:
- “da una piana lettura delle decisioni dell’Adunanza plenaria e della Corte costituzionale dianzi richiamate emerge con evidenza come non risponda affatto al vero l’assunto per cui queste sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche, connesse all’esigenza di assicurare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali; al contrario, in entrambi i casi tale argomento era svolto in maniera accessoria e ad adiuvandum con richiamo al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. (che era uno dei parametri costituzionali evocati dai giudici rimettenti nel giudizio di costituzionalità), dopo aver previamente riaffermato l’adeguatezza e la sufficienza del voto numerico a costituire motivazione dei giudizi di sufficienza e insufficienza, in modo da soddisfare l’obbligo di motivazione oggi imposto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ossequio ai superiori parametri di costituzionalità: “Tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato” (Corte cost., n. 175/2011, cit.)”;
- “i voti numerici – come anche affermato in dottrina – possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l’altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato, se riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di valutazione: per questo, l’utilizzo del criterio motivazionale del voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non acritico, appare maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 Cost. anche per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi contingenti e pratici”;
- “non può in alcun modo trovare condivisione l’impostazione del T.A.R. incentrata su una sorta di superamento “in via di fatto” dei principi affermati dall’Adunanza plenaria e dalla Corte costituzionale, sulla scorta di parametri empirici ed opinabili quali possono essere quello del numero dei partecipanti alla prova d’esame o quello delle modalità con cui questa si svolge nei singoli casi: a un’eventuale revisione degli indirizzi sopra richiamati dovrebbe pervenirsi, a fronte di un contrario dato normativo insuperabile sul piano testuale e sul piano precettivo, sollecitando un nuovo intervento sul punto della Corte costituzionale”.
8.3. – Il medesimo orientamento interpretativo è stato avallato, sempre con riferimento alla sessione del 2024, anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 856, con la quale è stato ribadito il “consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato dal giudice di prime cure, in ordine alla sufficienza del voto numerico negli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense è stato avallato dall'Adunanza Plenaria, con sentenza n. 7 del 20 settembre 2017, sul presupposto che, de jure condito, “numerosi argomenti militano in favore della riaffermazione dell'indirizzo della sufficienza della espressione numerica del voto”.
8.4. – Le motivazioni articolate nelle due sentenze citate svelano l’infondatezza delle argomentazioni del ricorrente volte a sostenere che il richiamato indirizzo giurisprudenziale debba intendersi superato alla luce del presunto, mutato quadro fattuale e giuridico.
8.5. – Per analoghe ragioni, anche la prospettata questione di illegittimità costituzionale si rivela manifestamente infondata:
- non solo, in quanto la Corte costituzionale si è già pronunciata sulle medesime questioni di legittimità costituzionale (sentenza n. 175/2011), e “i principi da essa enunciati conservano attualità e validità e non sono sufficienti asserite ragioni “empiriche” per sollecitarne una rimeditazione”;
- ma anche perché il continuo prolungamento del regime transitorio previsto dall’articolo 49 della legge n. 247 del 2012 per l’entrata in vigore della nuova disciplina (da ultimo arrivato a 13 anni per effetto del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15), “per quanto non lineare, rientra evidentemente nell’ambito della discrezionalità del legislatore, e non è di per sé motivo di possibile illegittimità costituzionale” (Cons. Stato, n. 9734/2025 cit.).
9. – Non è fondato nemmeno il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale si afferma l’irragionevolezza del voto insufficiente attribuito dalla Commissione all’elaborato di diritto civile redatto dal ricorrente, nonché la disparità di trattamento rispetto a taluni degli elaborati redatti da altri candidati.
9.1. – Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che il merito della valutazione operata dalla commissione di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di palese erroneità o irragionevolezza.
9.2. – Nel caso di specie, nel giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione non si rinvengono i citati vizi di eccesso di potere, considerato che l’elaborato redatto dal candidato, inter alia, (i) non approfondisce in modo adeguato la natura della responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori, (ii) non argomenta diffusamente in punto di danno subito, (iii) è redatto in modo non sempre chiaro e lineare.
Il che, ad avviso del Collegio, depone per la non manifesta irragionevolezza del giudizio di insufficienza, atteso che tra i criteri di correzione, vi sono, per quanto riguarda gli aspetti deficitari sopra indicati:
- “2) Chiarezza … nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche”;
- “3) Dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; […]”;
- “4) Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere”.
9.3. – Per inciso, si precisa che quanto appena osservato in merito alle carenze riscontrabili nell’elaborato del ricorrente non comporta un’indebita sostituzione del Collegio all’opinamento riservato dell’Amministrazione, ma rappresenta solamente l’indizio di un uso non scorretto del potere tecnico-discrezionale da parte dell’Amministrazione, nei limiti di un sindacato (non sostitutivo ma) forte del giudice amministrativo.
10. – Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri specifici elaborati occorre richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui in questi casi non può invocarsi una disparità di trattamento, poiché si deve considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto.
Infatti, in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutto il contenuto dei singoli elaborati, poiché la Commissione non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati.
E, nel caso di specie, non è dato rinvenire una perfetta sovrapponibilità tra l’elaborato redatto dal ricorrente e gli altri indicati in atti quale parametro di raffronto. A titolo di esempio si veda l’elaborato prodotto in giudizio sub All. 11, il quale affronta specificatamente il tema del danno subito, a differenza di quanto fatto dal ricorrente nel proprio compito.
Ad ogni modo, non può non osservarsi che, alla luce della non manifesta irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione rispetto al compito del ricorrente, il giudizio favorevole reso sulle prove degli altri due candidati non potrebbe comunque costituire una circostanza idonea di per sé a sanare gli errori o le carenze in cui è incorso il ricorrente (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. I, 21 luglio 2025, n. 14389).
11. – Da ultimo si evidenzia l’infondatezza della censura inerente ai tempi di correzione degli elaborati da parte della Commissione.
Non sono, infatti, sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalle commissioni esaminatrici alla valutazione dei candidati, a maggior ragione se tali tempi siano stati calcolati in base a un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero di concorrenti o degli elaborati esaminati, in quanto non è generalmente possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11160).
12. – In conclusione, i motivi di ricorso sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
13. – Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Maria Tropiano, Presidente FF
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Alberto Ugo
IL PRESIDENTE
Filippo Maria Tropiano
IL SEGRETARIO