Testo Unico Stupefacenti > Articolo 58 - Domanda per il permesso di transito

Testo Unico Stupefacenti

Vigente al

1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:

a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;

b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

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