In caso di lavori da eseguire secondo la normativa superbonus, la costituzione del fondo speciale ex art 1135 cc può essere limitata ai soli importi il cui versamento gravi materialmente sui condomini (es. spese indetraibili, accollo spese superiori ai massimali), senza comprendere, invece, la quota di corrispettivo dell'appalto per la quale si sia attivato il meccanismo dello sconto in fattura.
Di conseguenza non dovrà essere costituito il fondo speciale ex art 1135 cc qualora l’intero corrispettivo debba essere pagato mediante sconto in fattura e ciò sia previsto ab origine nel contratto di appalto.
Tribunale di Firenze, Terza sezione civile, sentenza 23/02/2026 (ud. 21/02/2026) n. 941
(dott. Umberto Castagnini)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 21/06/2024 il CONDOMINIO ….. ha convenuto in giudizio A. S.R.L. al fine di dichiarare nullo, e per l’effetto revocare, il decreto ingiuntivo n. 1352/2024 emesso dal Tribunale di Firenze, nonché risolvere il contratto di appalto – volto ad eseguire interventi edilizi rientranti nei benefici fiscali del c.d. Superbonus 110% - su cui si fonda la presunta pretesa creditoria. In subordine dichiararne l’annullamento per errore di diritto.
In particolare ha esposto che con delibera assembleare del 09.11.2022 (doc. 5 allegato all’opposizione) il Condominio ha approvato interventi di isolamento termico delle parti comuni, di efficientamento energetico e messa in sicurezza statica dell’immobile sito in Via …….. da eseguire con l’agevolazione fiscale del c.d. superbonus 110% e ha affidato l’incarico ad A. s.r.l. “di curare tutte le fasi del progetto, dal suo inizio alla sua conclusione, assumendo anche gli oneri relativi alla direzione dei lavori nonché tutti quelli professionali relativi alle asseverazioni-visti ed ai piani di efficientamento energetico”.
In data 14.11.2022, con la stipula di un contratto di appalto (doc. 4 allegato all’opposizione), A. s.r.l. si è assunta l’ulteriore obbligo di predisporre tutta la documentazione necessaria per la pratica fiscale, oltre che di eseguire i lavori deliberati (pg. 6 doc. 4).
Le parti hanno poi pattuito (art. 20) il pagamento dei lavori tramite il c.d. sconto in fattura ex art. 121, comma 1, lett. a), D.L. 34/2020, per cui il committente – Condominio opponente – avrebbe pagato il corrispettivo al fornitore – A. s.r.l. opposta - con la cessione del proprio credito fiscale.
I lavori non hanno mai avuto inizio e, scaduto il termine del 31.12.2023, l’opponente ha perso la possibilità di ottenere il beneficio fiscale e, quindi, anche A. di ottenere il credito pattuito a titolo di corrispettivo. L’opposta, però, avendo provveduto ad ottenere la documentazione necessaria e non avendo dato inizio ai lavori per causa imputabile all’Amministratore – a suo dire - ha affermato di aver già sostenuto delle spese e di queste chiede la restituzione con il decreto ingiuntivo oggetto di controversia.
La delibera condominiale, infatti, nonostante abbia approvato interventi di straordinaria amministrazione, non ha al contempo provveduto a costituire il fondo speciale di cui all’art. 1135 c. 1 n. 4 c.c. . Tale mancanza, secondo A., è causa di invalidità della delibera che, a sua volta, è condizione necessaria ex art.
119 Decreto Rilancio per l’accesso ai benefici fiscali in oggetto.
L’opponente ha contestato integralmente le pretese di A. sostenendo – al contrario – la validità della delibera.
La costituzione del fondo speciale ex art. 1135 c.c. è obbligatoria, infatti, quando vi sono pagamenti dovuti in denaro da parte del condominio. La ratio della norma è di tutela sia dei condòmini, per evitare di dover garantire personalmente al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, sia dei fornitori e appaltatori che possono far fede su un fondo preesistente all’inizio dei lavori.
Nel caso di specie, però, il pagamento sarebbe avvenuto tramite il c.d. sconto in fattura, per cui la cessione pro soluto del credito fiscale direttamente ad A. avrebbe evitato ai condomini qualunque esborso di denaro, sollevandoli da ogni rischio. Secondo parte opponente, quindi, non essendoci alcun pagamento in denaro non vi era la necessità di costituire il fondo speciale.
Ha sottolineato, inoltre, che l’obbligo previsto dall’art. 1135 c.c. sarebbe in contrasto con la disciplina speciale in materia di Superbonus 110% che prevede l’istituto del c.d. sconto in fattura proprio al fine di permettere il pagamento del corrispettivo con moneta fiscale, senza necessità di avere una provvista in denaro.
Ad ogni modo, qualora si ritenesse applicabile l’art. 1135 c.c. e invalida la delibera in oggetto, l’opponente ha eccepito la carenza di legittimazione di A. a far valere tale invalidità: se si ritenesse annullabile, il vizio può essere fatto valere ex art. 1137 c.c. solo dai condòmini assenti o dissenzienti; se nulla mancherebbe ab origine l’interesse ad agire in concreto poiché A. è soggetto terzo.
Con domanda riconvenzionale ha, infine, chiesto che venga risolto il contratto di appalto per inadempimento di A., non avendo quest’ultima adempiuto all’obbligo di predisporre tutta la documentazione necessaria ad accedere al beneficio fiscale e determinando, così, la perdita del superbonus 110% da parte del Condominio con conseguente danno da perdita di chance.
Se tale inadempimento non fosse riscontrato, il contratto dovrebbe comunque essere annullato per errore di diritto. I condòmini, infatti, hanno consentito all’esecuzione dei lavori proprio perché – grazie al meccanismo del beneficio fiscale ex art. 121 D.L. Rilancio – non avrebbero dovuto esborsare alcuna somma di denaro.
Il convenuto, costituitosi con comparsa di risposta il 27.12.2024, ha confermato le proprie ragioni creditorie sull’assunto che la mancata esecuzione dei lavori è dipesa dall’invalidità della delibera assembleare di approvazione degli interventi oggetto di causa.
La costituzione del fondo speciale ex art. 1135 c.c. era obbligatoria poiché la cessione del credito, contrariamente a quanto ha sostenuto parte opponente, era pro solvendo. Il credito fiscale c.d. Superbonus 110%, infatti, non ha – così come disciplinato dalla normativa speciale – natura certa, liquida ed esigibile, ma deve essere accertato dall’Agenzia delle Entrate negli 8 anni successivi alla cessione, la quale, qualora accerti irregolarità nella documentazione depositata, può recuperarlo interamente dalla parte cedente.
Circa la domanda riconvenzionale A. ha eccepito di aver adempiuto agli obblighi assunti dato che tutta la documentazione necessaria è stata depositata nei termini ed il mancato inizio dei lavori è dipeso unicamente dalla volontà dei condomini che, una volta resa nota l’invalidità della delibera, non hanno voluto provvedere ad integrarla con la previsione del fondo speciale obbligatorio.
Inoltre, l’errore di diritto, così come qualificato da parte opponente, sarebbe in realtà e al più un errore sui motivi, del tutto irrilevante ai fini dell’annullamento del contratto.
Istruita la causa, all’udienza del 16.12.2025 le parti hanno discusso oralmente ed il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
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1. Occorre preliminarmente evidenziare che entrambe le pretese creditorie vantate dalle parti, trovano fondamento nella risoluzione del contratto di appalto: il Condominio sostiene che la mancata esecuzione dei lavori sia imputabile all’appaltatore che non ha adempiuto entro il termine essenziale indicato; A. General Contractor sostiene invece che l’inadempimento sia imputabile al committente per l’invalidità della delibera condominiale, ostativa all’applicazione dello sconto in fattura e quindi al completamento dell’operazione, con conseguente diritto al pagamento dei compensi per le prestazioni comunque rese.
Il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 14.11.2022 prevedeva che il General Contractor si impegnasse a predisporre tutta la documentazione idonea ai fini dell’espletamento della asseverazione e del visto di congruità previsti dal decreto Rilancio per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti; che il General Contractor pertanto provvedesse a svolgere tutta l’attività tecnica e progettuale indicando i nominativi delle figure professionali che sarebbero state coinvolte nell’espletamento di tutte le fasi necessarie dei lavori (pg. 6 all. 4 opposizione).
All’art. 4 poi, nello stabilire l’esatto ammontare dell’appalto, le parti espressamente pattuivano i corrispettivi dei lavori da eseguirsi sulle parti comuni e sulle singole unità abitative, a cui si sarebbero dovute aggiungere le spese per l’attualizzazione del credito (pg. 9). Tutti i corrispettivi sarebbero stati pagati dal Condominio tramite il c.d. sconto in fattura, secondo una cadenza determinata in base all’avanzamento dei lavori che, proporzionalmente (30%, 30%, 40%), avrebbe comportato la maturazione dei SAL dando esecuzione alla cessione dei crediti fiscali (art. 20, pg. 15 all. 4 opposizione).
Emerge chiaramente che la volontà del Condominio era quella di effettuare interventi edilizi rientranti nei benefici fiscali del c.d. Superbonus 110% affidando al General Contractor un incarico onnicomprensivo anche delle operazioni burocratiche propedeutiche all’inizio dei lavori e all’ottenimento del credito fiscale.
E che, dall’altro lato, A. era consapevole e disponibile ad accettare tale incarico in cambio del credito fiscale ceduto dal Condominio. La figura del General Contractor, infatti, già presente nel mondo degli appalti pubblici, a seguito dell’introduzione del Superbonus con il D.L. 34/2020 si è resa necessaria anche in ambito di appalti privati poiché la complessità degli adempimenti da porre in essere per accedere alle detrazioni fiscali e il continuo variare della normativa hanno evidenziato la necessità di introdurre una figura specializzata che si occupasse di gestire tutte le fasi di un intervento edilizio, dalla gestione burocratica alla completa realizzazione dell’opera.
Può affermarsi, allora, che le spese tecniche di progettazione sostenute per il Condominio di Via ………. (pg. 4 comparsa costituzione), per cui A. ha agito in via monitoria, rientravano nel suo corrispettivo e, secondo il contratto di appalto stipulato, sarebbero state pagate al maturare del primo SAL.
Pertanto, affinché tali spese potessero costituire per A. un credito certo, liquido ed esigibile ex art. 633 c.p.c. sarebbe stata necessaria una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, ragione per cui il decreto ingiuntivo non poteva invero essere concesso. Inoltre, non essendo mai iniziati i lavori – come affermano concordemente entrambe le parti – non è mai maturato il primo SAL- titolo legittimante A. a chiedere il primo pagamento al Condominio.
Occorre, tuttavia, evidenziare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione..[..]..è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. 1184/2007).
Occorre quindi esaminare nel merito le rispettive domande.
2. Questione dirimente è la validità o meno della delibera condominiale del 09.11.2022, che ex art. 119 c. 9 bis D.L. 34/2020, è condizione di accesso ai benefici fiscali del c.d. Superbonus 110%.
L’art. 1135 c.c. impone obbligatoriamente all’assemblea condominiale, che delibera interventi di straordinaria amministrazione o innovazioni, la costituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. Prevede, inoltre, che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
Tale obbligo ha la funzione, da un lato, di prevenire la morosità dei condomini poiché assicura che il condominio disponga già delle risorse necessarie per eseguire le opere; dall’altro vi è anche un’evidente tutela dell’interesse collettivo poiché garantisce fornitori e appaltatori e, conseguentemente, la continuità dei lavori senza il rischio di interruzioni.
Data la ratio, la costituzione del fondo speciale da parte del condominio è necessaria quando i condòmini, avendo deliberato l’esecuzione di opere, dovrebbero pagare l’impresa e i fornitori in base alle proprie quote di proprietà. Quando, cioè, i condòmini anticipano l’esborso di denaro – che comunque dovrebbero – per offrire una garanzia a chi esegue l’opera e, al contempo, per garantire una liquidità al condominio su cui rifarsi in caso di morosità di altri condòmini.
Se, quindi, gli interventi straordinari deliberati non richiedono un esborso di denaro, viene meno l’esigenza di circoscrivere l’esposizione dei singoli condòmini verso fornitori e appaltatori e non vi è ragione di costituire il fondo speciale.
La modificazione introdotta all’art. 1135 c.c. dal D.L. n. 145/2013, con la quale è stato consentito di determinare la consistenza del fondo in relazione ai singoli pagamenti dovuti, consente di affermare che, in caso di lavori eseguiti secondo la normativa in materia di superbonus, la istituzione del fondo può essere limitata ai soli importi il cui versamento gravi materialmente sui condomini (es. spese indetraibili, accollo spese superiori ai massimali), senza comprendere, invece, la quota di corrispettivo dell'appalto per la quale si sia attivato il meccanismo dello sconto in fattura.
In presenza di sconto in fattura, in conformità alla ratio della norma, è quindi ragionevole ritenere che l’obbligo della costituzione del fondo sia limitato a quanto è effettivamente dovuto in termini di esborso monetario.
Non appare rilevante il fatto che la normativa in materia di superbonus non abbia previsto espressamente una deroga all’art. 1135, come invece ha previsto per quanto concerne le maggioranze assembleari, proprio perché una lettura sistematica e teleologica dell’art. 1135 c.c. e della normativa speciale consente di giungere alla conclusione della non obbligatorietà, senza che tale soluzione trovi ostacolo nella lettera della legge.
Considerato che il superbonus 110% è una misura che non era nota al legislatore al momento in cui è stato scritto l’art. 1135 c.c. in riferimento alla costituzione del fondo, compito dell’interprete è verificare, senza porsi in contrasto con il chiaro tenore letterale della norma, se possa individuarsi una soluzione ermeneutica nel quadro della necessaria razionalità e coerenza dell'ordinamento giuridico.
Sotto tale profilo va evidenziato che la finalità principale del Superbonus, in particolare nella sua configurazione originaria del 110%, è stata quella di incentivare l'efficientamento energetico e il consolidamento sismico degli edifici, permettendo ai proprietari di ristrutturare casa senza esborso di liquidità o riducendo al minimo l'impatto finanziario, di talché un’interpretazione estensiva che imponesse l’obbligo di costituzione del fondo -che l’art. 1135 c.c. riferisce testualmente ai “pagamenti”-anche nell’ipotesi di sconto in fattura e senza alcun passaggio di denaro si porrebbe in contrasto con tale finalità.
E’ condivisibile la tesi del Condominio che distingue l’ipotesi dell’applicazione dello sconto in fattura (che copre l’intero ammontare dei lavori) dal caso di cessione del credito fiscale a terzi, nella quale il beneficiario paga integralmente la fattura al fornitore, matura la detrazione fiscale e cede il credito d’imposta corrispondente a un soggetto terzo (banche, intermediari, altri soggetti). In questo caso, infatti, il beneficiario anticipa il costo e monetizza il beneficio cedendo il credito successivamente per cui, non essendo l’appaltatore parte di tale secondo contratto, si giustifica la costituzione del fondo ex art. 1135 c.c. non potendo le vicende di quest’ultimo incidere sull’obbligazione di pagamento che il Condominio assume. Il fondo serve cioè a evitare il rischio non vi sia la necessaria provvista nel caso in cui la cessione a terzi per qualche motivo non dovesse perfezionarsi.
Nel caso di specie, invece, il contratto prevede che “l’ammontare di quanto risultante da ciascun S.A.L…sarà corrisposto mediante la cessione dei crediti fiscali maturati a seguito dell’attestazione ex art. 119. Prima del pagamento il General Contractor dovrà emettere regolare fattura”. Pertanto, lo sconto in fattura è l’unica modalità pattuita ab origine, l’appaltatore si è assunto tutti gli oneri e adempimenti burocratici per il perfezionamento dell’operazione e non sussistono ulteriori esborsi di denaro previsti.
Assumendo il fondo come obbligatorio anche in questo caso non si comprende neppure la durata che dovrebbe avere tale accantonamento.
L’opposta sostiene che la costituzione del fondo servirebbe per tutelare il cessionario da eventuali successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. La finalità invocata appare invero estranea dall’ambito di applicazione dell’art. 1335 c.c. perché, seguendo tale impostazione, si dovrebbe allora ritenere che l’accantonamento dovrebbe permanere sino allo spirare del termine di prescrizione per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, conclusione che non può essere prospettabile in quanto non prevista dall’art. 1135 c.c. che funzionalizza il fondo al pagamento del corrispettivo.
Né avrebbe alcuna utilità richiedere i pagamenti ai condomini per la costituzione del fondo al momento della emissione dei singoli SAL per poi restituirli immediatamente dopo, stante la contestualità rispetto all’emissione della fattura e all’applicazione dello sconto in fattura.
Per tali ragioni, la delibera assembleare non risulta affetta da nullità.
3. Appurato quindi che non vi sono altre cause di inadempimento contestate e imputate a parte opponente è provato che A. avrebbe dovuto eseguire il contratto pattuito non risultando ostativa la mancata costituzione del fondo ex art. 1135 c.c..
E’ agli atti la pec del 13.07.2023 (all. 10 opposizione) con cui l’Amministratore, per conto dei condòmini, ha esortato parte opposta a dare
seguito ai lavori alle condizioni già pattuite nel contratto e ha invitato la stessa, visto il tempo trascorso, ad iniziare i lavori entro il 20/07/2023, garantendo che l’esecuzione degli stessi terminerà in ogni caso entro il 31/12/2023.
E’ pacifico che i lavori non sono mai stati eseguiti e che quindi A. ha fatto scadere il termine essenziale del 31.12.2023, senza fornire la prova di non aver adempiuto per causa a lei non imputabile.
Deve pertanto ritenersi risolto ipso iure il contratto di appalto concluso tra le parti in causa per inadempimento dell’opponente.
Essendo scaduto il termine essenziale del 31.12.23 per la conclusione dei lavori trainanti e trainati, previsti dal DL 34/20, così come risulta dai successivi D.L.11/23 e 212/23, non risulta più possibile per il condominio pagare il corrispettivo con la cessione del credito e lo sconto in fattura per causa imputabile ad A..
Pertanto, considerato che le prestazioni eseguite -che non si sono tradotte in lavori a vantaggio del Condominio- non sono ormai di utilità per il committente nessuna somma può essere riconosciuta ad A. per le spese sostenute.
4. La mancata esecuzione dei lavori nei termini imposti dal D.L. 34/2020 ha invero impedito all’opponente di poter ottenere il credito fiscale ed eseguire lavori per l’efficientamento energetico – che avrebbero incrementato il valore dell’immobile – a costo zero, considerata la maggiore appetibilità sul mercato e il risparmio energetico conseguente.
Dall’istruttoria è emerso che la delibera assembleare di autorizzazione all’esecuzione dei lavori è stata adottata nei termini imposti dalla legge (18.11.2022), che la comunicazione di inizio lavori asseverata è stata presentata prima della data di scadenza del 31.12.2022 - tanto che è la stessa A. ad affermare di aver predisposto tutta la documentazione tecnica necessaria ad acquisire il diritto alle detrazioni e a presentare la CILAS (v. pg. 3 comparsa) - , che, quindi, il Condominio aveva soddisfatto tutti i requisiti urbanistici e normativi, che l’amministratore si è sempre reso diligente nel controllo dell’andamento dei lavori, come hanno confermato le molteplici mail inviate dallo stesso al General Contractor.
L’unica irregolarità riscontrata da A. ha riguardato la mancata costituzione del fondo speciale, ma, come detto, ciò non avrebbe dovuto esimere A. dall’adempimento degli obblighi assunti.
In ogni caso, il Condominio ha limitato la richiesta risarcitoria alla perdita di chances per cui è sufficiente la dimostrazione che se A. avesse portato a termine il suo incarico, l’opponente avrebbe avuto una concreta probabilità di conseguire il beneficio, e non una mera possibilità astratta.
Tale prova può ritenersi raggiunta proprio in considerazione del fatto che l’unico elemento ostativo alla cessione individuato dal General Contractor era invero insussistente e che essendo la gestione dell’operazione unitaria affidata A. è difficile ipotizzare eventi esterni, non imputabili ad A., che avrebbero potuto impedire il perfezionamento dell’operazione.
Ne deriva che deve essere risarcito in favore del Condominio ……… un danno da perdita di chance.
L’Amministratore di Condominio risulta legittimato all’azione considerato che il risarcimento richiesto riguarda esclusivamente lavori concernenti le parti comuni, e sussiste -in ogni caso- apposita delibera autorizzativa (doc. 5).
Il Condominio ha quantificato il danno in una misura tra il 30% e il 35% dell’importo complessivo dei lavori di cui al contratto oggetto di causa oltre ai necessari costi finanziari per ottenere la provvista per il pagamento degli interventi e degli anni necessari per detrarre il credito fiscale.
Ai fini della determinazione del quantum debeatur, occorre premettere che lo strumento del superbonus 110 è finalizzato ad ottenere l'efficientamento energetico e/o il consolidamento statico dell’immobile a costo zero.
Il danno-evento è quindi l’impossibilità di avere un’immobile più efficiente dal punto di vista energetico e consolidato a costo zero.
Se il committente decide di affidare i lavori ad altra impresa, dopo aver definitivamente perso il diritto alla detrazione fiscale 110%, il danno-conseguenza sarà il maggior costo subito in termini di minori detrazioni, maggiori oneri per ottenere la liquidità o comunque per dover immobilizzare la liquidità essendo venuto meno la possibilità di avvalersi del cd. sconto in fattura.
La scelta della parte di non eseguire i lavori è sindacabile nei limiti di cui all’art. 1227, comma 2 perché, in linea generale, impiegare la propria liquidità per importi consistenti o accedere ad un finanziamento comporta l'assunzione di un rischio diverso rispetto all'aver garantito l'intervento a costo zero, e quindi può determinare un apprezzabile sacrificio tale da rendere tale operazione non esigibile.
Nel caso di specie, ad ogni modo, nessuna eccezione è stata sollevata tempestivamente dalla convenuta circa il mancato affidamento dei lavori ad altra impresa o attraverso l’utilizzo di altre forme di agevolazione fiscale per cui nessuna valutazione occorre compiere in tal senso.
Avendo quindi il Condominio legittimamente ritenuto di non eseguire i lavori con altre modalità il danno non può essere parametrato all’ammontare dei lavori pattuiti bensì al mancato incremento di valore dell’immobile.
Ai fini della quantificazione del danno, in via equitativa, occorre tenere conto che il costo dell’intervento non si traduce automaticamente in un equivalente aumento del valore venale, poiché il mercato riconosce soltanto la parte di tale costo che si riflette in un beneficio effettivamente percepito dall’acquirente.
Per tali ragioni appare equo applicare un coefficiente correttivo, che può essere compreso nel 50% del costo migliorativo (escluse le spese tecniche) relativo ai soli interventi aventi ad oggetto le parti comuni, in modo da evitare sovrastime ma individuare un valore prudenziale non meramente simbolico del vantaggio.
Sulla base del contratto di appalto i lavori edilizi sulle parti comuni ammontano ad € 865.026,66 (€ 623.102,42 e € 241.924,24).
Applicando un coefficiente correttivo del 50% e la successiva riduzione al 30% trattandosi di perdita di chance la somma ammonta ad € 129.753,90.
La somma è calcolata alla data di risoluzione del contratto (31.12.2023).
Sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022 secondo il criterio del cd. decisum
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della lite temeraria considerata la novità normativa e le questioni interpretative sollevate in ordine all’art. 1135 c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da CONDOMINIO VIA …….. contro A. S.R.L. :
revoca il decreto ingiuntivo n. 1352/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
accerta l’intervenuta risoluzione del contratto di appalto intercorso tra CONDOMINIO VIA …. e A. S.R.L. per inadempimento dell’appaltatore;
condanna A. S.R.L. al pagamento della somma di € 129.753,90 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, in favore di CONDOMINIO VIA ……..;
condanna A. S.R.L. al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi € 14.103,00, oltre € 518,00 per esborsi documentati, spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A..
Si comunichi.
Così deciso in Firenze il 21/02/2026
Il Giudice
dott. Umberto Castagnini