Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14323 del 15/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.F.E. elett.te dom.to in Roma, alla via Donatello 75, presso lo studio Capponi e Di Falco, rapp.to e difeso dall’avv. Rossi Rinaldo, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.ta in Roma, alla via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rapp.ta e difesa;

– resistente –

nonchè

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Equitalia Frosinone s.p.a.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 492/2007/40 n. depositata il 22/10/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Velardi Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.F.E. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Frosinone n. 530/01/2004 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’intimazione di pagamento n. ***** Iva e Irpef 1998.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 25/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e di Equitalia che non risultano parti nel grado di appello.

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; con secondo motivo la violazione dell’art. 139 c.p.c.; con terzo motivo la violazione dell’art. 148 c.p.c..

Le censure sono inammissibili in quanto i quesiti di diritto sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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