LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20359-2009 proposto da:
COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato MEREU GIACOMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BATTAGLIOLA MASSIMILIANO, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO MIGLIOLI SPA in persona del Curatore Fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 316, presso lo studio dell’avvocato TOLA MARIA VIRGINIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MONDINI GIULIO giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 38/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 10/11/08, depositata il 09/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello del Comune di Pozzaglio ed Uniti con sentenza depositata il 10.11.2008 nei confronti del Fallimento della Miglioli s.p.a. e notificata l’8 maggio 2009.
Ha proposto ricorso per cassazione il Comune notificato il 17 settembre 2009, il Fallimento si è costituito deducendo preliminarmente la tardività della notificazione rispetto al termine breve.
Il Comune con istanza successiva chiede la rimessione in termini a sensi dell’art. 153 c.p.c., novellato comma 2 deducendo che la sentenza notificata era stata rinvenuta solo dopo la notifica del controricorso e risultava notificata ad un collega di studio che aveva sottoscritto con grafia illeggibile, mentre nessuno degli addetti allo studio ricorda della notificazione.
L’istanza non può essere accolta.
La ritualità della notificazione non è contestata espressamente, anzi con l’istanza è ricordata la contraria giurisprudenza di legittimità. Peraltro il successivo rinvenimento dell’atto notificato conferma l’effettività della notificazione. Il tardivo rinvenimento non può essere ritenuto non imputabile al difensore della parte, in quanto appare effetto di una non efficiente organizzazione dello studio, non sussiste quindi il presupposto per la concessione della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2 la decadenza non sia imputabile alla parte.
La causa può essere decisa in camera di consiglio per l’inammissibilità del ricorso.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilità del ricorso; che le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 1000, oltre Euro 100 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010