Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1806 del 28/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5082/2009 proposto da:

CESCA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7 INT 15, presso lo studio dell’avvocato TROVATO Concetta Maria Rita, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARNELUTTI FEDERICO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA – SAI SPA (già La Fondiaria Assicurazioni s.p.a.), giusta fusione per incorporazione della 1 Compagnia “La Fondiaria Assicurazioni s.p.a.” nella Sai s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI Maria Antonietta, che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13/2008 del TRIBUNALE di GORIZIA del 26/09/07, depositata il 09/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p.1. La s.r.l. CESCA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia pronunciata in data 26/9/2007- 9/1/2008 nella controversia con la S.A.I. s.p.a. (ora Fondiaria S.A.I. s.p.a.) e B.F..

Detta sentenza – decidendo sull’appello della s.r.l. CESCA avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gorizia n. 223 del 2001 limitatamente al capo della stessa che aveva respinto le domande dell’appellante nei confronti della S.A.I. – ha confermato la decisione di primo grado, con compensazione delle spese del grado.

p.1.1. Ha resistito al ricorso la Fondiaria S.A.I. s.p.a., depositando controricorso con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

L’altra intimata B.F. non ha svolto attività difensiva.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.: art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.) ed essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il Magistrato redattore della relazione è stato sostituito perchè impedito a partecipare all’adunanza della Corte, nell’imminenza della quale la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., nel testo qui applicabile, introdotto con il cit. D.Lgs..

3.1. Invero il primo motivo – denunciarne violazione delle norme di ermeneutica contrattuale – si conclude con la formulazione di un quesito di diritto generico, rimettendo a questa Corte il compito di interpretare la clausola contrattuale di sospensione dell’assicurazione, alla stregua dell’art. 12 preleggi e dei canoni di interpretazione dell’art. 1362 c.c. nonchè comunque dell’art. 1370 c.c. e art. 1367 c.c..

Si rammenta che ai sensi dell’art. 366 bis cit., il ricorrente ha l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione (cfr. Cass. civ. ord., Sez. 1^, 25/09/2007, n. 19892).

Il che vuoi dire che la Corte di legittimità deve comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve, dunque, comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. civ., Sez. 3^, 30/09/2008, n. 24339).

3.1.1. D’altra parte, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione del contratto, concretandosi nell’accertamento della volontà dei contraenti, si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione, o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca soltanto nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal predetto giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 1632 del 1996, Cass. n. 3623 del 1996, Cass. n. 4483 del 1996, Cass. n. 3142 del 1998, Cass. n. 4032 del 1998; Cass. n. 4832 del 1998; Cass. n. 9730 del 1998).

3.2. Il secondo motivo – denunciante omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non si conclude e nemmeno contiene la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che (questa: dele), secondo i canoni elaborati da questa Corte (cfr. Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603; Cass. civ. Ord., Sez. 3^, 18/07/2007, n. 16002; Cass. civ. Ord. Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897) deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la decisività del vizio.

3.3. Il terzo motivo – denunciante congiuntamente violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – si conclude con un quesito, palesemente inadeguato, per ragioni analoghe a quelle rilevate per il primo quesito, rimettendo a questa Corte di valutare se determinati comportamenti debbano essere interpretati come manifestazioni di tacita rinuncia alla sospensione.

Va aggiunto che la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da ciò consegue che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati. Invero le Sezioni Unite – pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto – hanno precisato che a tali effetti occorre che il motivo si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31/03/2009, n. 7770). E ciò non è avvenuto nella specie”.

p.2. Il Collegio, lette le considerazioni espresse nella memoria, rileva quanto segue.

p.2.1. In riferimento al primo motivo, il quesito è così espresso:

“Dica pertanto la Corte Ill.ma se, alla luce della testuale formulazione della clausola n. 4 del contratto di assicurazione RCD di cui al documento n. 4 della difesa Cesca, e tenuto conto dell’art. 12 preleggi, dell’art. 1362 c.c., nonchè comunque dell’art. 1370 c.c. e dell’art. 1367 c.c., il contratto de quo consenta la sospensione della garanzia assicurativa soltanto decorso infruttuosamente il termine di giorni quindici che l’assicuratore ha la necessità di intimarle, qualora non gli pervengano i dati od il conguaglio, per produrre il suddetto effetto”.

Parte ricorrente contesta la valutazione espressa nella relazione di inidoneità del detto quesito ad assolvere al requisito di cui all’art. 366-bis c.p.c. Assume, infatti, che essa non avrebbe tenuto conto del fatto che il quesito si dovrebbe leggere congiuntamente a quanto è espresso in carattere neretto di seguito all’indicazione del motivo.

In base alla combinazione del quesito con quanto colà espresso i requisiti del quesito indicati nella relazione risulterebbero soddisfatti.

Ora, tale proposta di individuazione del quesito attraverso la combinazione di due diverse parti del ricorso, l’una espressa alla fine della illustrazione del motivo (e, quindi, diretta ad enunciarlo) e l’altra espressa all’inizio, immediatamente di seguito all’indicazione del motivo ed anzi proprio in funzione della specificazione di tale indicazione, per il fatto stesso che la combinazione non figura formalmente enunciata nel ricorso, ma viene prospettata a posteriori ed inoltre suppone una integrazione della parte del ricorso dedicata ad esprimere il quesito con altra, si presenterebbe inaccoglibile, in quanto si risolve, in buona sostanza, nel desumere il quesito per implicazione dal motivo.

Invero, una volta letto il quesito sopra riprodotto, il lettore percepisce il carattere assolutamente astratto dello stesso e onerarlo di riempire questa astrattezza con elementi aliunde, desunti da altra parte del ricorso, si risolve proprio nell’ammettere che il quesito non debba costituire una parte apposita del ricorso, ma possa desumersi per implicazione, cosa pacificamente esclusa (fin da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007), dalla giurisprudenza della Corte.

La valutazione di inidoneità espressa nella relazione va, pertanto confermata.

Il Collegio, comunque, reputa opportuno aggiungere anche che la lettura dell’illustrazione del motivo, una volta ipoteticamente individuato il quesito con la combinazione di parti proposta dalla ricorrente, paleserebbe la sua inidoneità ad assumere la funzione propria del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto verrebbe in rilievo il principio di diritto, secondo cui, quando si deduce il vizio di violazione di legge è necessario che il ricorrente, nell’ambito dell’attività di illustrazione del motivo, si faccia carico delle motivazioni con le quali il giudice di merito sarebbe incorso nella denunciata violazione e, quindi, le indichi (si veda, ex multis, Cass. n. 12984 del 2006). Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata si sofferma sull’interpretazione della clausola n. 4, cui si riferisce il primo motivo, con ampie considerazioni nelle pagine 14-15, ma ad esse il motivo non fa alcun riferimento ed anzi si articola in una proposta di interpretazione che sarebbe stata adeguata alla logica dello svolgimento di un giudizio di merito non impugnatorio. Mentre, in sede di impugnazione e particolarmente in sede di legittimità il motivo di ricorso si deve fare carico della motivazione della sentenza impugnata, a pena di nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo (si veda ampiamente Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

Il motivo sarebbe stato, dunque, inammissibile anche per le ragioni ora dette.

E’ appena il caso di rilevare che il primo motivo è dedotto anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma non contiene alcunchè che riguardi la ricostruzione della quaestio facti.

p.2.2. Riguardo al secondo motivo la memoria, pur affermando di volerlo fare, non individua il momento di sintesi che sarebbe espressivo della c.d. “chiara indicazione”.

Va detto anzi che la sua illustrazione rivelerebbe che non si tratta affatto di motivo inerente un errore del giudice nella ricostruzione della quaestio facti ma ancora e soltanto di considerazioni in iure, com’è rivelato dallo stesso esordio dell’illustrazione, che allude ad una decisione delle SS.UU.. L’illustrazione non corrisponderebbe all’intestazione del motivo ed avrebbe allora richiesto la formulazione di n quesito di diritto.

p.2.3. Il terzo motivo, ad avviso del Collegio, anche se il quesito si ritenesse – come vorrebbe la memoria – idoneo, eventualmente integrandolo con le espressioni che figurano di seguito alla indicazione della sua intestazione, ad assolvere al requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., sarebbe inammissibile sia per la ragione che ancora una volta non si preoccupa di indicare la motivazione con cui la Corte di merito avrebbe compiuto la violazione di legge lamentata, sia perchè, subordinatamente, non si fa carico della specifica motivazione di detta Corte, siccome espressa nelle pagine 16-17.

Verrebbero ancora una volta in rilievo i principi di diritto richiamati al paragrafo precedente.

In fine, è da rilevare che il terzo motivo è dedotto anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma non contiene alcunchè che riguardi la ricostruzione della quaestio facti.

p.3. Il ricorso è, dunque, conclusivamente dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro novecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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