Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18460 del 06/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 729/D, presso la propria abitazione, rappresentata e difesa dall’avvocato SABETTA OSVALDO, giusta mandato a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’ORAZI ANDREA, giusta mandato a margine della memoria;

– resistente –

e contro

C.S., C.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 116/2008 del TRIBUNALE di RIETI del 6.2.08, depositata il 21/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI Domenico.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“La sig.ra C.L. impugna con istanza di regolamento di competenza sentenza dichiarativa della litispendenza rispetto a causa pendente davanti al altro giudice del medesimo tribunale (il Tribunale di Rieti). L’intimato sig. C.G. ha depositato memoria.

Questa Corte, con ordinanza 31 marzo 2009, n. 7864, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra C. M.. La ricorrente vi ha provveduto, ma non ha depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica eseguita a mezzo del servizio postale.

In difetto di deposito di tale documento, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 311 bis c.p.c..

In via subordinata e nel merito, la censura sollevata con il medesimo ricorso sembra manifestamente fondata, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui tra due cause identiche pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, ancorche’ in persona di giudici diversi, non sussiste litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., ma le cause vanno semmai riunite (cfr, e pluribus, Cass. 9598/2000, 9803/1999, 5609/1984).”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che la sola ricorrente ha presentato memoria, con cui chiede dichiararsi cessata la materia del contendere considerata la sopravvenuta definizione del primo giudizio pendente davanti al Tribunale di Rieti;

che il Collegio condivide la su riportata relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

che anche ogni considerazione sulla configurabilita’ o meno dell’invocata cessazione della materia del contendere resta assorbita nella preliminare ragione di improcedibilita’ del ricorso individuata nella predetta relazione;

che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;

che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 2.000,00 per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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