LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
H.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARRIGO DAVILA 89, presso lo studio dell’avvocato AMOROSO ALFONSO VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.O., nella qualità di procuratrice generale di D.
D. ( E.D.) in virtù di atto autenticato presso l’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv – Israele in data 25.9.2002, n. rep. 49/2002, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 67, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENZO TOSTI, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 69/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA dell’8.1.08, depositata il 26/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Renzo Tosti che si riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Quanto segue:
p. 1. D.H. ha proposto ricorso per Cassazione contro R.O. (in giudizio quale procuratrice generale di D. D. (o E.D.) avverso la sentenza pronunciata nella controversia inter partes in grado di appello dalla Corte d’Appello di Roma il 26 marzo 2008.
Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata nella detta qualità.
p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (art. 27, comma 2 di tale d.lgs.).
Essendosi ritenute sussistenti e condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto segue:
p. 1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha avuto il seguente tenore:
” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per due gradate ragioni, che correttamente sono state anche eccepite dalla resistente.
La prima è la mancanza del requisito dell’esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale (art. 366 c.p.c., n. 3).
Invero, in ordine ad esso il ricorso si limita a riferire che è chiesta la cassazione della sentenza impugnata, della quale indica il dispositivo e la sentenza di primo grado sulla quale ha giudicato.
D’altro canto nessun lume ai fini dell’assolvimento dell’onere relativo al detto requisito si desume dall’illustrazione dell’unico motivo su cui il ricorso si fonda, che è svolta come se il lettore del ricorso dovesse conoscere la vicenda sostanziale e processuale di cui è processo.
In proposito, in punto di rilievo del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, si rileva che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per Cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di lotto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea. compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza de ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006).
Nello stesso ordine di idee si è, inoltre, sempre ribadendo lo stesso concetto. precisato che “il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, postula che il ricorso per Cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata”.
E, in applicazione di tale principio si è dichiarato inammissibile il ricorso in cui risultavano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese, avendo, per tali fondamentali notizie, il ricorrente fatto rimando alla citazione in appello) (Cass. n. 4403 del 2006).
Va, altresì, ricordato che costituisce principio altrettanto consolidato che, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, non è possibile distinguere fra espulsione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. n. 1959 del 2004).
3.1. – La seconda causa di inammissibilità è l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c.: l’illustrazione dell’unico motivo su cui si fonda il ricorso, che denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c.” non si conclude con l’enunciazione del relativo quesito di diritto.”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni svolte dalla relazione, alle quali, del resto, nessun rilievo è stato mosso dalla ricorrente.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010