LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.M., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. CONTI Claudio, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, via Manfredi, n. 17;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Magnanelli Andrea, e presso lo stesso elettivamente domiciliato negli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16709 in data 30 luglio 2009.
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 9 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito l’Avv. Claudio Conti;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Che il consigliere designato ha depositato, in data 7 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2005, F.M. ha chiesto la condanna del Comune di Roma al pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. per l’attività di custode di un’auto (tg. *****) rimossa per ordine del convenuto.
Si è costituito il Comune, resistendo alla domanda. Il Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 28 febbraio 2006, ha rigettato la domanda.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16709 depositata il 30 luglio 2009, ha respinto l’appello.
Ha rilevato il Tribunale che il F. aveva chiesto, in altro separato giudizio, la condanna del Comune al pagamento, a titolo contrattuale, del compenso per la custodia della stessa autovettura, e che la domanda era stata rigettata con sentenza passata in giudicato. Secondo il Tribunale, non rileva la diversità del titolo sul quale è fondata la domanda proposta dal F. “nell’ambito della richiamata vertenza ed in quella decisa mediante la gravata sentenza, ove l’azione, diversamente, è fondata sul disposto dell’art. 2041 cod. civ.”. Ciò in quanto “il giudicato copre il dedotto ed il deducibile”, “con la conseguenza che la domanda proposta dal F. nella causa decisa con la gravata sentenza, volta a conseguire lo stesso bene della vita già preteso e denegato, ancor prima che essere disattesa, in ossequio al principio di natura pubblicistica del ne bis in idem, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile”.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 maggio 2010, sulla base di un motivo.
Il Comune ha resistito con controricorso.
L’unico mezzo denuncia violazione dell’art. 2041 cod. civ. sulla interpretazione del giudicato, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.
Il motivo è manifestamente fondato.
L’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della infondatezza del titolo contrattuale, per l’assenza di alcuna previsione negoziale che attribuisca all’attore il diritto ad un corrispettivo per la custodia di veicoli rimossi per conto di un Comune, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato dall’ente territoriale per l’indebito arricchimento da questo conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per petitum e per causa petendi e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell’indicato diniego di tutela contrattuale “cfr. Cass., Sez. 3^, 13 dicembre 1984, n. 6537; Cass., Sez. 3^, 27 gennaio 2010, n. 1707).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi accolto”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011