Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13122 del 15/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20165/2010 proposto da:

H.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. RUBINO Roberta, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI BARI (*****), in persona del Questore pro tempore e MINISTERO DELL’INTERNO (*****) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 7426/2010 del GIUDICE DI PACE di BARI, depositato il 30/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Roberta Rubino che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p.1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Il ricorso per cassazione – affidato a tre motivi – proposto da H.A. contro il decreto del Giudice di pace di Bari depositato in data 30.6.2010 con il quale è stato prorogato il suo trattenimento presso il CIE di Bari, appare manifestamente inammissibile perchè le qensure, con le quali sono denunciati: 1) violazione dell’art. 134 c.p.p., e segg.; 2) nullità ex art. 142 c.p.p. e 3) violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1, sono riferite a norme di diritto inapplicabili alla concreta fattispecie (motivi 1 e 2) ovvero si risolvono in censure in fatto (terzo motivo). Il ricorso è anche privo del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

E’ fondata, dunque, l’eccezione di inammissibilità formulata con il controricorso dal Ministero dell’Interno e dalla Questura resistenti.

1.- Sussistono, pertanto, i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

p.2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla va disposto in ordine alle spese per l’inammissibilità del controricorso, compilato con il sistema della “spillatura” di atti (Sez. un. n. 16628 del 17 luglio 2009).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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