Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18727 del 13/09/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M. ***** S.E.

***** elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato GROLLINO FIORENZO, rappresentati e difesi dall’avvocato CASOLI GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO FIBE DI FIORIN BEATRICE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 166/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del 26/03/09, depositata il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

RILEVATO IN FATTO

Che S.E. e G.M. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Perugia del 7 maggio 2009 con la quale è stata respinta l’impugnazione del lodo arbitrale del 23 novembre 2005 che li aveva condannati al pagamento di somme di denaro in favore dell’impresa FI.BE di Fiorin Beatrice, successivamente fallita, a titolo di prezzo di un appalto per l’esecuzione di lavoro, deducendo la violazione dell’art. 829 c.p.c., nn. 1 e 2 e dell’art. 246 c.p.c;

che il Fallimento dell’impresa non ha svolto attività difensiva;

che è stata depositata e comunicata alle parti costituite relazione ex art. 380 bis c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

che i motivi con i quali si deducono violazione di legge non si concludono con la formulazione del quesito di diritto come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., inserito con la L. n. 40 del 2006, art. 6 applicabile nella specie ratione temporis;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sottosezione prima, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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