Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23005 del 04/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18631-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.C. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n. 3, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLARO FABRIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2008 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA del 6.5.08, depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Fabrizio Cipollaro che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

LA CORTE ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 261/1/08, depositata il 9 giugno 2008, la CTR del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto da R.C., ha annullato la cartella esattoriale notificata il 19.11.2004, relativa ad omesso versamento IRPEF 2000, in quanto priva dell’indicazione del responsabile del procedimento, ritenendo che la L. n. 31 del 2008, secondo cui tale carenza non vizia i ruoli consegnati prima del giugno 2008, costituisce una disposizione retroattiva da disattendere sia per contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 3 e col principio di ragionevolezza, che in ossequio all’ordinanza n. 377 del 2007 della Corte Costituzionale.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, cui resiste l’intimato con controricorso.

2. Col secondo motivo, la ricorrente deduce violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter convertito con L. n. 31 del 2008 e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR annullato la cartella di pagamento, notificata nell’anno 2004, in assenza di sanzione, che è stata disposta a decorrere dall’entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 e che non era comminata dalla L. n. 212 del 2000.

3. Il motivo appare manifestamente fondato. La Corte Cost. con la sentenza n. 58 del 2009, ha ritenuto costituzionalmente legittimo con riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 111 Cost., il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. n. 31 del 2008, affermando che esso dispone per il futuro, non contiene una norma retroattiva nè comporta una sanatoria di atti già emanati, perchè la loro nullità è esclusa in base al diritto anteriore, non essendo precisati dalla L. n. 212 del 2000 gli effetti della violazione dell’obbligo – prescritto dall’art. 7, comma 2, della stessa Legge – di indicare il responsabile del procedimento. In mancanza di un’espressa previsione normativa, la sanzione di nullità non può dedursi dai principi di cui all’art. 97 Cost. o da quelli del diritto tributario e dell’azione amministrativa. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 11722/2010, in conformità con tale arresto, hanno affermato che l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (cd. Statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L n. 31 del 2008, per le cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del secondo motivo, assorbito il primo”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che il solo controricorrente ha depositato memoria, mentre non sono state depositate conclusioni scritte;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, osservando, in particolare, che la sanzione dell’annullabilità, prospettata dall’intimato, non risulta comminata dalla L. n. 212 del 2000, art. 7;

che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa col rigetto del ricorso introduttivo;

che le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto che la giurisprudenza in materia si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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