Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.25851 del 02/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.V., T.V., Te.Gi., M.

T. e Ve. e C.R. vedova Te., elettivamente domiciliati in Roma via Carlo Linati 75, presso lo studio dell’avv.to Gerardo D’Aiuto, rappresentati e difesi dall’avv.to Loreto D’Aiuto, per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Comune Vietri sul Mare, elettivamente domiciliato in Roma Circonvallazione Clodia 19, presso lo studio dell’avv.to Claudio Iovane, rappresentati e difesi dall’avv.to Cartolano Elio per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

Comune Vietri sul Mare, come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

B.V., T.V., Te.Gi., Ma.Te. e Ve. e C.R. vedova Te.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2/2005 della Corte di appello di Salerno, emessa il 25 novembre 2004, depositata il 3 gennaio 2005, nella procedura iscritta al n. 555/03 R.G.;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 20 settembre 2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna alle spese dei ricorrenti principali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.V., T.V. e Te.Al.

convenivano in giudizio (con citazione del 19 settembre 1987) il Comune di Vietri sul Mare deducendo di aver eseguito, su incarico del Comune, vari progetti relativi a infrastrutture primarie che avevano ottenuto l’approvazione del Comitato tecnico regionale e dei competenti organi del Comune. Senza alcuna motivazione il Comune non aveva provveduto a pagare il corrispettivo spettante per tali prestazioni professionali conseguenti agli incarichi affidati.

Chiedevano pertanto la condanna al pagamento della somma di L. 221.455.858 o a quella accertata in corso di causa come dovuta, oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni.

Si costituiva il Comune che contestava l’esistenza di un valido contratto fra le parti rilevando che nessun incarico era stato affidato, con formale atto del Sindaco, ai professionisti. Nel merito contestava l’ammontare della domanda.

Gli attori, all’udienza del 27 gennaio 1994, specificavano che la domanda doveva intendersi proposta anche in forza dell’art. 2041 c.c.. Il Comune dichiarava di non accettare il contraddittorio su tale nuova domanda.

Il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente la domanda di condanna di pagamento ritenendo rituale e fondata la proposizione della stessa, prima della rimessione al Collegio, ai sensi dell’art. 2041 c.c., e rilevava che tale domanda costituiva semplice emendatio libelli rispetto alla domanda introdotta con l’atto di citazione.

Proponeva appello il Comune di Vietri sul Mare eccependo la mancata proposizione di una rituale azione di indebito arricchimento, in ogni caso l’inammissibilità di tale domanda nuova sulla quale non era stato accettato il contraddittorio, l’assenza dei requisiti per l’accoglimento dell’azione di indebito arricchimento, l’illegittima liquidazione di spettanze professionali nonostante l’implicito rigetto dell’azione contrattuale proposta con l’atto di citazione.

La Corte di appello di Salerno, ritenuto che la originaria domanda di pagamento delle prestazioni corso del giudizio di primo grado e che la domanda di indennizzo per indebito arricchimento doveva considerarsi inammissibile perchè costituente matatio libelli rispetto all’originaria azione di adempimento contrattuale, ha respinto la domanda proposta con l’atto di citazione e in corso di causa all’udienza del 27 gennaio 1994.

Ricorrono per cassazione B.V., T.V. e gli eredi di Te.Al., Gi., Ma.Te. e Ve. e C.R. vedova Te., affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso il Comune di Vietri sul Mare e propone a sua volta ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Su conforme richiesta del P.M. la Corte riunisce il ricorso principale a quello incidentale sussistendo a tal fine i presupposti di legge.

Con il primo motivo di ricorso si deduce l’errata interpretazione della domanda (emendatio o mutatio libelli), l’errata applicazione e la violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. (nel testo vigente prima della novella del 1990) e l’errata applicazione dell’art. 2041 c.c. Secondo i ricorrenti la Corte di appello ha ritenuto infondatamente inammissibile la domanda di arricchimento senza causa considerandola domanda nuova mentre doveva qualificare la specificazione della causa petendi operata nel corso del giudizio di primo grado come semplice qualificazione della domanda.

Il motivo di ricorso è infondato. Dalla stessa lettura della domanda riportata nel ricorso per cassazione si evince chiaramente come gli odierni ricorrenti abbiano proposto davanti al Tribunale di Salerno un’azione di pagamento del loro compenso professionale spettante in relazione all’incarico ricevuto dall’amministrazione comunale di Vietri sul Mare e non una domanda “neutra” di pagamento da qualificare in corso di causa. Tale qualificazione è stata impressa alla domanda con la esposizione dei fatti ritenuti come costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell’amministrazione.

Nè è possibile ritenere che la proposizione di un’azione di arricchimento senza causa costituisca una semplice emendatio libelli rispetto all’azione di pagamento basata sul presupposto dell’inadempimento di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. In base alla giurisprudenza ribadita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. SS.UU. n. 26128 del 27 dicembre 2010) le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, nonchè, ove l’arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’ente), sia quanto al petitum (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 132 (punto 4) cod. proc. civ. e la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo i ricorrenti la decisione impugnata è in contrasto con l’art. 132 c.p.c. in quanto, per configurarsi una mutatio libelli, è necessario che la parte abbia radicalmente mutato il fatto giuridico costituito dal diritto originariamente vantato ponendo a fondamento della pretesa fatti nuovi e diversi. inoltre i ricorrenti lamentano come l’iter logico-intellettivo seguito dalla Corte di appello per arrivare alla affermazione risolutiva ai fini del decidere, secondo cui essi avrebbero mutato nel corso del giudizio la originaria domanda proposta con l’atto di citazione, prescinda dalle loro argomentazioni difensive e dalle prove ammesse ed espletate.

Il motivo va respinto. Per quanto riguarda la dedotta violazione di legge il motivo è infatti infondato perchè la qualificazione della domanda di arricchimento senza causa come domanda diversa e insuscettibile di essere introdotta come modifica della domanda di adempimento contrattuale è stata, come si è appena detto, ribadita di recente dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla strutturale diversità della causa petendi e del petitum delle due diverse azioni. Per quanto riguarda invece il dedotto difetto di motivazione il motivo appare del tutto indeterminato e non autosufficiente limitandosi a una mera affermazione della carenza e insufficienza della motivazione senza specificare in quali punti la motivazione sarebbe carente e in relazione a quali deduzioni difensive o risultanze istruttorie.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la errata interpretazione dell’art. 189 c.p.c. circa la mancata richiesta di liquidazione dei compensi a seguito di incarico. Secondo i ricorrenti la Corte di appello ha emesso una decisione illogica laddove ha ritenuto rinunciata ex art. 346 c.p.c. la domanda di pagamento degli incarichi professionali.

Il motivo è palesemente infondato. Come gli stessi ricorrenti rilevano la nullità degli incarichi è stata sostanzialmente ritenuta dal giudice di primo grado che ha conseguentemente accolto la domanda ex art. 2041 c.c.. E’ incontroverso che gli odierni ricorrenti non hanno impugnato tale decisione del Tribunale e anzi hanno concluso in appello per la conferma della decisione appellata dal Comune. Di conseguenza l’affermazione della Corte di appello di rinuncia alla domanda contrattuale ex art. 346 c.p.c. appare del tutto logica e incensurabile.

Con il ricorso incidentale il Comune lamenta l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione dell’art. 163 c.p.c. (nn. 3 e 4).

Il Comune rileva che con il primo motivo di appello fu eccepita la mancata proposizione di una azione ex art. 2041 c.c. non potendosi qualificare come tale la semplice allegazione resa, a verbale dell’udienza del 27 gennaio 1994, dal difensore degli odierni ricorrenti il quale chiese che anche in forza dell’art. 2041 c.c. la causa venga istruita e venga conferito l’incarico al C.T.U. nominato”, allegazione non specificata nè con riguardo alla causa petendi nè con riguardo al petitum e non riproposta successivamente.

Il ricorso è assorbito dall’esame dei precedenti motivi del ricorso principale.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 5.200 di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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