Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29901 del 29/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F. – V.S. – V.P. –

V.R. quali eredi di V.C.;

E DA V.G.;

tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Ferrari n. 9, presso lo studio dell’Avv. Giorgio Antonini, rappresentati e difesi dall’Avv. Gillo Giuseppe del foro di Napoli come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MANIFATTURE SANNINO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’Avv. Rizzo Nunzio, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2507/10 del 24.03.2010/7.07.2010 nella causa iscritta al n. 6784 R.G.

dell’anno 2005;

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. De Renzis Alessandro in data 5.12.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 28.10.2011 del Cons. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M. Dott. BASILE Tommaso, che non ha mosso obiezioni alla anzidetta relazione.

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2507 del 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli dell’8.06.2005, ha condannato l’appellante società Manifatture Sannino S.r.l. a pagare a favore di V.C. e di V. G. – la somma di Euro 2.023,13 ciascuno a titolo di TFR, oltre accessori, con conferma delle restanti statuizioni della decisione di primo grado.

Il giudice di appello ha ricostruito, sulla base anche della consulenza contabile di ufficio di primo grado, il quadro dei rapporti tra i due fratelli V. e la società datrice di lavoro determinando le retribuzioni loro dovute nell’ambito del lavoro a cottimo.

I giudici di appello hanno osservato che, come affermato dal primo giudice e non contestato ex adverso, erano coperti da prescrizione i crediti maturati da V.C. fino al 10.07.1995 e da V. G. fino al 12.01.1996, riconoscendo il TFR soltanto per il percepito nel periodo non coperto da prescrizione.

Gli eredi di V.C. indicati in epigrafe e V. G. ricorrono con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La S.r.l. Manifatture Sannino S.r.l. resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo i ricorrenti contestano la decisione di appello, deducendo l’erronea liquidazione del TFR con riferimento agli ultimi cinque anni non coperti dalla prescrizione.

Il motivo è fondato.

Sul punto va precisato che il TFR ai sensi dell’art. 2120 cod. civ. e della L. n. 297 del 1982 va calcolato con riferimento a tutti gli anni di servizio del lavoratore, con accantonamento di anno in anno da parte del datore di lavoro delle somme dovute per tale titolo, sicchè sotto tale profilo non è condivisibile la sentenza impugnata, la quale doveva tener conto di quanto maturato nel periodo 6 novembre 1986/6 luglio 2000 da V.C. e nel periodo 4 novembre 1986/31 dicembre 2000 da V.G. (Cass. 11470/97).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 228, 229, 230, 231 c.p.c., rilevando che il giudice di appello erroneamente ha attributo piena valenza probatoria alle dichiarazioni rese – in sede di interrogatorio libero – da V.G. anche nei confronti di V.C., senza valutare le altre risultanze probatorie, e ciò con riferimento alla produzione giornaliera di guanti pari a 40 e non 180.

Gli stessi ricorrenti aggiungono che il giudice di appello ha trascurato quanto affermato dal teste Sc., la cui deposizione poteva essere estesa ad entrambi ai fratelli V..

Le doglianze sono prive di pregio, giacchè il giudice di appello ha proceduto ad accertamenti di fatto sulla base delle dichiarazioni rese da V.G. in sede di interrogatorio libero nel primo giudizio e degli elementi tratti dalla documentazione in atti.

Non assume rilievo decisivo il riferimento alla deposizione del teste Sc., e cui dichiarazioni non sono state riportate e trascritte nel ricorso per cassazione, con palese violazione del principio di autosufficienza.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione della L. n. 877 del 1973, art. 8 con riguardo al calcolo della retribuzione per i lavoratori a cottimo.

Il motivo è infondato, avendo il giudice di appello, richiamandosi alla CTU, riconosciuto la retribuzione unitaria per ogni paio di guanti, indipendentemente da quelli lavorati (40 o 180). Trattasi di valutazione, fondata su adeguata e logica motivazione, e come tale immune da censure in sede di legittimità.

3. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso e vanno rigettati gli altri motivi, conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che procederà al riesame della causa con riferimento al profilo del TFR da calcolarsi con riferimento a tutti gli anni di servizio di C. e G. V..

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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