Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3017 del 07/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18133/2009 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

X.I.;

– intimato –

avverso il decreto n. 221/09 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 17/4/09, depositato il 28/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- Il Ministero degli Esteri ricorre per cassazione, formulando due motivi, contro il decreto con il quale la Corte di appello di Firenze ha accolto il reclamo proposto da X. I. – cittadino albanese – avverso il provvedimento del Tribunale di Pisa con il quale era stato accolto il ricorso proposto contro il diniego del visto d’ingresso – essendo stato rilasciato nulla osta al ricongiungimento con l’anziana madre residente in Albania ma era stato negato l’ordine all’Amministrazione di rilasciare il dovuto visto d’ingresso.

In particolare, il Tribunale ha accolto il ricorso nella parte in cui si lamentava l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 160 del 2008, ritenuto inapplicabile ratione temporis, ma ha ritenuto di non poter ordinare il rilascio del visto in assenza di documentazione comprovante il possesso del requisito attinente alle condizioni del familiare da ricongiungere.

La Corte di appello ha rilevato che esattamente il Tribunale aveva escluso l’operatività dello jus superveniens – con ciò rigettando l’impugnazione incidentale proposta dall’Amministrazione diretta ad ottenere declaratoria di applicabilità del D.Lgs. n. 160 del 2008, perchè intervenuto tra il rilascio del nulla osta e il rilascio del visto e, quindi, l’operatività del requisito dell’insussistenza di altri congiunti idonei al sostentamento della madre del richiedente – ma che erroneamente aveva esteso l’indagine all’accertamento della sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento alla stregua della disciplina previdente. L’intimato non ha svolto difese.

In diritto:

Il Ministero ricorrente denuncia con il primo motivo violazione degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c., L. n. 2248 del 1865, art. 2, all. E, art. 113 Cost., art. 2907 c.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 1, deducendo che il Tribunale non aveva violato l’art. 112 c.p.c., nell’estendere l’indagine alla sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento alla luce della disciplina previdente, considerato che la giurisdizione del giudice ordinario sui provvedimenti della P.A. in materia di status giuridico degli immigrati integra una fattispecie di cognizione di merito piena avente ad oggetto non solo la legittimità dell’atto impugnato ma la sussistenza del diritto soggettivo dedotto in giudizio.

Con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 1 e art. 11 preleggi, deducendo che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto inapplicabile lo jus superveniens e ciò in considerazione dell’autonomia dei due distinti atti amministrativi, nulla osta e visto di ingresso, e della necessità che nel momento dell’emanazione di ciascun atto siano sussistenti le condizioni previste dalla legge.

Talchè nella concreta fattispecie correttamente era stato negato il visto di ingresso essendo entrata in vigore la modifica normativa richiedente l’ulteriore requisito dell’inesistenza di altri congiunti idonei al sostentamento.

Con il terzo motivo il Ministero ricorrente denuncia vizio di motivazione deducendo che la Corte di merito avrebbe illogicamente definito il visto di ingresso strumentale rispetto al nulla osta al ricongiungimento e, pur avendoli ritenuti atti autonomi di competenza di uffici distinti, ha erroneamente ritenuto inapplicabile il D.Lgs. n. 160 del 2008, già in vigore al momento del diniego del visto di ingresso.

2.1 – Il primo motivo di ricorso sembra manifestamente infondato alla luce del principio per il quale nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, se è vero che l’autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l’esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo (Sez. 1^, Sentenza n. 2539 del 08/02/2005).

2.2.- Per converso, il secondo motivo di ricorso sembra manifestamente fondato, si che, ritenuto assorbito il terzo motivo, il ricorso potrà essere deciso in Camera di consiglio in applicazione del principio per il quale in tema di disciplina dell’immigrazione, il rilascio del visto di ingresso allo straniero richiedente il ricongiungimento familiare si configura come l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo a formazione complessa, il quale coinvolge sia le determinazioni espresse dalla Questura, sia le valutazioni dell’Autorità consolare, di guisa che, dovendo gli atti e i provvedimenti amministrativi essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione, il sopravvenire di una nuova legge durante lo svolgimento del procedimento comporta l’applicazione del principio tempus regit actum, nel senso che ciascuna delle fasi va sottoposta alla disciplina della legge vigente nel tempo in cui viene compiuta.

Pertanto, lo ius superveniens, costituito dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 23, che ha modificato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, lett. c), aggiungendo alla frase genitori a carico la proposizione qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, deve essere applicato qualunque sia la fase del procedimento, e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta e sino alla concessione del visto di ingresso (Sez. 1^, Sentenza n. 15247 del 04/07/2006)”.

p. 2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del primo motivo del ricorso e all’accoglimento del secondo, con assorbimento del terzo. La Corte deve, quindi, cassare il provvedimento impugnato e rinviare per nuovo esame – e per le spese del giudizio di legittimità – alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione la quale si atterrà al principio innanzi enunciato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame – e per le spese del giudizio di legittimità – alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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