LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
COOPERATIVA LA FLOREALE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Corso Antonio, elettivamente domiciliata in Roma, via C. Passaglia n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Sara Merlo;
– ricorrente –
contro
D.S.S., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine della memoria difensiva, dall’Avvocato Sarracino Salvatore, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Lucio Sgroi;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli depositata in data 1 febbraio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. LETTIERI Nicola il quale nulla ha osservato.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che D.S.S. ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, la Cooperativa La Floreale, assumendo che aveva pattuito, con preliminare del 2 marzo 2003, l’acquisto di una unità immobiliare in un erigendo complesso in *****, che avrebbe dovuto essere consegnata entro e non oltre il 30 marzo 2007;
che l’attore ha premesso che, poichè la promittente venditrice non aveva adempiuto nel termine, ritenuto essenziale, il contratto, dopo la diffida comunicata a mezzo raccomandata, doveva ritenersi risolto per inadempimento della convenuta;
che ha pertanto chiesto che venisse dichiarata la risoluzione del contratto, anche per grave inadempimento della promittente venditrice, e che quest’ultima venisse condannata alla restituzione del doppio della caparra versata oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
che la Cooperativa si è costituita e ha eccepito che l’art. 11 del contratto posto a base della domanda conteneva una clausola compromissoria, con la quale era previsto il deferimento ad un arbitro della risoluzione delle controversie, e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda;
che l’adito Tribunale, con ordinanza in data 1 febbraio 2010, ha rigettato l’eccezione di incompetenza osservando che, dalla clausola compromissoria, come espressa nel contratto preliminare del 2 marzo 2003, non era desumibile la reale volontà delle parti e che tuttavia, nel dubbio, la clausola doveva essere intesa come devoluzione ad arbitrato rituale;
che il Tribunale ha ritenuto quindi che, nel caso di specie, dal comportamento delle parti, non si evinceva una reale volontà di procedere secondo le regole dell’arbitrato rituale e comunque emergeva un mancato accordo tra le parti stesse;
che avverso questa ordinanza ha proposto regolamento di competenza la Cooperativa La Floreale, deducendo violazione degli artt. 806, 808, 808-quater e 819-ter cod. proc. civ. e art. 1362 cod. civ., nonchè vizio di motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica;
che la ricorrente osserva che il tenore letterale della clausola n. 11 (Tutte le controversie che potrebbero nascere in dipendenza del presente atto saranno decise da un arbitro unico, designato dalle parti e in mancanza di tale accordo dal Foro di Napoli), non lascerebbe dubbi in ordine al fatto che le parti abbiano inteso introdurre nel contratto la clausola compromissoria di cui all’art. 808 cod. proc. civ. che, tuttavia, il Tribunale, in violazione dell’art. 1362 cod, civ., ha ritenuto, con motivazione illogica, che le parti non avrebbero voluto prevedere nè un arbitrato rituale nè uno irritale;
che ha resistito, con memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5, D.S. S., eccependo l’inammissibilità del ricorso, perchè relativo non ad un provvedimento sulla competenza, ma ad una pronuncia su questione concernente l’esistenza di una clausola compromissoria;
che il resistente ha altresì rilevato che, nel caso di specie, non ricorrerebbe neanche l’ipotesi di cui all’art. 819-ter cod. proc. civ., che trova applicazione alla diversa ipotesi nella quale due cause identiche o connesse vengono proposte l’una dinnanzi ad un arbitro e l’altra dinnanzi al giudice ordinario e vi sia una decisione che affermi o neghi la competenza del giudice;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.
Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 novembre 2010 e comunicata alle parti e al Pubblico Ministero, ha formulato una proposta di decisione nel senso dell’accoglimento del ricorso.
Considerato che il Collegio non condivide la soluzione proposta, rilevando preliminarmente una ragione di inammissibilità del proposto regolamento;
che, invero, il provvedimento impugnato è stato adottato dal Tribunale in composizione monocratica con ordinanza riservata senza che il giudice avesse prima invitato le parti a precisare le conclusioni;
che trova quindi applicazione il principio per cui “nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto” (Cass., S.U., n. 11657 del 2008; Cass. n. 6825 del 2010, relativa a fattispecie in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto, in applicazione dell’art. 819-ter cod. proc. civ., avverso l’ordinanza con la quale il giudice monocratico, sciogliendo la riserva assunta in precedenza, aveva, previa valutazione di infondatezza dell’eccezione di sussistenza sulla controversia della competenza di un collegio arbitrale, ammesso parzialmente le prove dedotte dalle parti e rinviato a successiva udienza per il relativo espletamento);
che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ;
che, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per regolamento, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011