Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7840 del 05/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4988/2010 proposto da:

M.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell’avvocato ROCCASALVA PIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MONACA Domenico giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 383/2009 del TRIBUNALE di MODICA del 19/11/09, depositata il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Con sentenza emessa il 30 novembre 2009 il Tribunale di Modica condannava M.A. al pagamento in favore di C. M.G. della somma di Euro 13.250,00, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di giudizio, a titolo di rimborso di debiti sociali maturati anteriormente alla cessione della quota del 50% della QUASAR Computer s.n.c., in forza di una clausola che poneva a carico del venditore convenuto tutti gli oneri e le passività, inerenti alla quota, maturate fino alla data dell’alienazione.

Avverso la sentenza, notificata il 15 dicembre 2009 il M. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e notificato il 13 febbraio 2010.

Deduceva:

1) la nullità della sentenza per mancata disapplicazione del D.Lgs. 5 del 2003, art. 13, comma 2, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 340/2007;

2) La litispendenza, ex art. 39 cod. proc. civ., con altro giudizio tra le stesse parti, pendente dinanzi alla Corte d’appello di Catania e relativo alla medesima cessione di quota.

La signora C. non svolgeva attività difensiva.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso per saltum sembra, prima facie, inammissibile, in carenza di accordo con la parte resistente, mediante visto apposto sul ricorso, o mediante atto separato unito ad esso (art. 366 cod. proc. civ., comma 3).

Oltre a ciò, si osserva che, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 2, l’impugnazione può proporsi solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; e cioè, per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione di norme sostanziali): laddove le due censure riguardano, invece, l’inosservanza di norme processuali.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della parte ricorrente, che non ha depositato memoria;

– che all’udienza del 24 febbraio 2011, in Camera di consiglio, il P.G. non ha mosso rilievi critici alla relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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