LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CADIBONA 48, presso lo studio dell’avvocato CARLUCCI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****;
– intimato –
avverso il provvedimento n. 186/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 28/11/08, depositato il 23/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
udito l’Avvocato Giovanni Carlucci, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla osserva.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello di F.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Roma. Ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, si e’ costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con istanza depositata il 2.3.2010 il procuratore del F. chiedeva di essere rimesso in termini per avere depositato il ricorso oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c. per malattia. L’istanza, priva di firma, e’ accompagnata da un certificato medico in data 23.2.2010 nella quale il medico attesta la sussistenza di una patologia acuta del difensore in tale data e che il paziente ne riferisce l’esordio il giorno sedici dello stesso mese. Il certificato non documenta l’inizio della malattia, ma solo le dichiarazioni dell’interessato, non idonee a provare che lo scadere del termine di decadenza il 18 gennaio non sia imputabile a lui, come prevede il novellato art. 153 c.p.c., comma 2. Si deve concludere per la improcedibilita’ del ricorso a sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della improcedibilita’ del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011