LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.U., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Damigella Pietro, per legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
I.F. e S.T., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale notarile, dagli Avv. Bellia Vito e Biagio Bertolone, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio di quest’ultimo, via Flaminia, n. 109;
– resistenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 174 del 10 febbraio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito l’Avv. Biagio Bertolone;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.
RILEVATO IN FATTO
Che il Tribunale di Catania, accogliendo in parte la domanda proposta da S.U., condannava i convenuti I.F. e S.T. a ridurre a luci le due finestre esistenti sul muro di confine, mentre rigettava le altre domande di riduzione in pristino proposte dall’attore;
che con sentenza depositata il 10 febbraio 2009 la Corte d’appello di Catania ha accolto in parte (relativamente al quinto motivo) l’appello principale del S. e rigettato l’appello incidentale dell’ I. e della S., ponendo a carico di questi ultimi il costo della c.t.u.;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 maggio 2010, sulla base di quattro motivi;
che gli intimati non hanno resistito con controricorso, ma hanno conferito procura speciale notarile ai loro difensori, uno dei quali è stato sentito in camera di consiglio.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il primo motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1067 cod. civ., comma 2.
Il secondo mezzo prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Il terzo motivo è rubricato violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 905 cod. civ..
Il quarto mezzo censura omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Tutte le censure sono inammissibili perchè il primo ed il terzo motivo non si concludono con la formulazione di idoneo quesito di diritto ed il secondo ed il quarto mezzo difettano del quesito di sintesi, l’uno e l’altro prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti in solido, che liquida in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 1.300 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011