Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28480 del 07/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12294/2017 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDANDO DEL MONDO;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l’Ufficio di Rappresentanza dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dall’avvocato MONICA LAISO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6221/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che con sentenza del 2 novembre 2016, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da T.G. nei confronti della Regione Campania avente ad oggetto la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione alla prestazione di un orario settimanale eccedente di cinque ore le 20 previste quale lavoratore socialmente utile;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto l’onere di allegazione e prova a carico del ricorrente relativamente alle giornate di effettiva presenza, con riferimento alle quali soltanto il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, commi 2 e 3, da ritenersi tuttora vigente, sancisce la spettanza ai lavoratori socialmente utili di un importo integrativo per le ore lavorative eccedenti le 20 settimanali in misura corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale (computato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali) previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il T., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Regione intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

che il ricorrente ha poi depositato memoria.

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione degli artt. 112,113,115 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e art. 2697 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale dovendosi nella specie ritenere incombente al lavoratore l’onere di provare non tanto le giornate di effettiva presenza quanto le ore eccedenti il limite settimanale effettivamente prestate, qui assolto con il deposito del CUD 2011, recante quell’indicazione, del cui esame la Corte territoriale non dà riscontro alcuno in motivazione;

che il motivo risulta infondato, non ricorrendo nella specie nè il denunciato vizio di violazione di legge, dovendosi ritenere, alla stregua dell’interpretazione accolta da questa Corte in ordine al disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8(cfr. Cass. 3.5.2012 n. 6670), rilevante, ai fini della determinazione delle ore eccedenti il limite settimanale di venti ore previsto per il lavoratore socialmente utile, l’allegazione e la prova delle giornate di effettiva presenza, in considerazione dell’ammessa possibilità di recupero orario delle giornate di assenza (che qui si riconosce essere state trentadue), nè l’ulteriore vizio prospettato di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per essere il documento di cui qui si lamenta la mancata considerazione, a detta del ricorrente attestante l’effettuazione di ore valutate dallo stesso Ente utilizzatore come eccedenti il limite settimanale, inidoneo a sostenere la domanda, prospettando il credito qui azionato come puntualmente adempiuto;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dandosi atto che, allo stato, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per essere stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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