LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10186/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLA STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente-
contro
M.L.F., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dell’Avv. Elio COCORULLO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ottaviano, n. 42, presso lo studio legale dell’avv. Bruno LO GIUDICE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9021/03/2016 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 17/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di un diniego tacito di rimborso di quanto versato ai fini IRAP negli anni d’imposta dal 2007 al 2010, la CTR con la sentenza impugnata accoglieva l’appello proposto da M.L.F. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che la documentazione prodotta dalla contribuente attestava la mancanza del presupposto dell’autonoma organizzazione per la sottoposizione della medesima al pagamento della predetta imposta;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimata con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per avere la CTR omesso di rilevare la decadenza della contribuente dal diritto al rimborso dell’IRA’P versata con riferimento all’anno 2007, in quanto la richiesta di rimborso era stata avanzata oltre il termine massimo di 48 mesi dai relativi versamenti, effettuati a mezzo 124 in data 25/7/2007 e 9/11/2007.
2. Va preliminarmente rilevato che il motivo, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, è ammissibile in quanto l’accoglimento nel merito dell’appello della contribuente integra rigetto implicito, come tale incensurabile per violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 17580 del 2014, n. 5351 del 2007 e n. 29191 del 2017), dell’eccezione che sulla medesima questione l’Agenzia delle entrate aveva sollevato nei precedenti gradi di giudizio.
3. Nel merito il motivo è fondato e va accolto.
3.1. Premesso preliminarmente che l’eccezione è rilevabile d’ufficio (venendo in rilievo un’ipotesi di decadenza) e comunque, come sopra detto, è stata tempestivamente sollevata nei giudizi di merito, per come emerge dal contenuto del ricorso, autosufficiente sul punto (v. Cass. n. 25014 del 2016), osserva il Collegio che l’istanza di rimborso del 23/03/2012 è senz’altro tardiva rispetto ai versamenti effettuati a mezzo F24 il 25/07 ed il 9/11/2007, in quanto avanzata oltre il termine decadenziale di quarantotto mesi dal pagamento indebito, ricordandosi, al riguardo che il predetto termine “previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione (come nel caso in esame), risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la successiva riliquidazione dell’imposta complessivamente dovuta” (cfr. Cass. n. 2533 del 2018).
4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e 3, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CFR aveva ritenuto ingiustificatamente irrilevanti le spese sostenute dalla contribuente per i lavori di ristrutturazione e per gli arredi dello studio professionale.
5. Va superata, alla stregua di Cass., Sez. 6 – 5, ord. n. 26310 del 07/11/2017, Rv. 646419 (secondo cui “L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato), l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del motivo per essere stato dedotto quale error in indicando quello che è all’evidenza un vizio motivazionale, essendo stata censurata “l’inadeguatezza e l’incompletezza della valutazione della CTR” (ricorso pag. 7) in ordine alle risultanze processuali, tra cui, appunto, l’entità delle spese per ristrutturazione dello studio professionale e per l’acquisto degli arredi sostenute dalla contribuente, di cui i giudici di appello non fanno alcuna menzione nella motivazione della sentenza impugnata.
5.1. Ciò precisato, osserva il Collegio che il motivo in esame è comunque infondato atteso che è insegnamento di questa Corte quello secondo cui “In tema di 1RAP, l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sè il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione” (Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 8728 del 10/04/2018, Rv. 647731), in quanto anche “una spesa consistente per l’acquisto di un macchinario indispensabile all’esercizio dell’attività medesima” o, come nel caso di specie, per la ristrutturazione dello studio professionale ove viene esercitata detta attività, “non è idonea a rivelare l’esistenza dell’autonoma organizzazione ove il capitale investito non rappresenti un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore costituito dall’attività intellettuale del professionista, ma sia ad essa asservito in modo da non poterne essere distinto” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23552 del 18/11/2016, Rv. 642026). A diversa conclusione potrebbe pervenirsi nell’ipotesi, nella specie non realizzata, in cui l’amministrazione finanziaria, che ne è onerata, fornisca idonea prova della sussistenza di un’autonoma organizzazione quale effetto di quelle spese.
6. Conclusivamente, quindi, va rigettato il secondo motivo di ricorso e va accolto il primo; la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato l’originario ricorso della contribuente limitatamente alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2007 e le spese processuali, comprese quelle dei giudizi di merito, interamente compensate tra le parti in ragione dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente limitatamente alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2007. Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018