LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8687-2017 proposto da:
A.A., AL.CO., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato CHIARA CAROLI, rappresentate e difese dagli avvocati DORANNA RINALDI, GIUSEPPE RINALDI;
– ricorrenti –
contro
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 26, presso lo studio dell’avvocato LOREDANA BOVE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI CARRIERI, LEONARDO CORRENTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 506/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 31/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31/10/2016 la Corte d’Appello di Lecce, in accoglimento del gravame interposto dal sig. D.G. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Taranto n. 2128/2013, ha – per quanto ancora di interesse in questa sede – rigettato la domanda nei confronti del medesimo originariamente proposta dalla sig.ra Al.Co. e dal sig. A.R.P. nonchè dalla loro figlia A.A. di restituzione di somma versata a titolo di acconto sul prezzo di acquisto di immobile oggetto di un primo e poi di un secondo contratto preliminare di compravendita, nonchè di spese sostenute per effettuare opere di miglioria nell’immobile de quo, in ragione di stipulato atto qualificato come atto di transazione, non impugnato.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ Al. e la A.A. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso il D..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo le ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 102 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che non sia stata disposta “l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento” del sig. A.R.P. intervenuto “con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 35/95”, con conseguente “nullità degli atti del giudizio”.
Con il 2^ motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362 e 1965 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamentano che la corte di merito ha erroneamente interpretato l'”atto di risoluzione del contratto del 3.03.1997", nella parte in cui ha ritenuto che “conterrebbe tutti gli elementi tipici della transazione”.
Si dolgono che la corte di merito non abbia al riguardo considerato che l‘”atto di risoluzione” del marzo 1997 “non può qualificarsi correttamente come transazione”, in quanto il medesimo “si inserisce in una sequenza procedimentale che, in base ad una corretta ricostruzione della volontà delle parti, risponde alla necessità (determinata dall’intervenuto fallimento di A.R.P.) di sostituire all’originario assetto d’interessi contenuto nel preliminare del 1989, il nuovo accordo consacrato nel preliminare del 1997”.
Con il 3^ motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1362 e 1366 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito non abbia “accertato l’esistenza del collegamento negoziale” interpretando invero “la portata degli effetti della quietanza in maniera atomistica (… senza tenere in alcuna considerazione l’intero contenuto dei contratti ed il comportamento delle parti e senza quindi rilevare la presenza di quello scopo pratico ulteriore che completa la specifica rilevanza dell’atto)”.
Lamentano che “se il giudice d’appello avesse fatto corretta applicazione delle regole ermeneutiche… sarebbe dovuto pervenire alla conclusione di ritenere che la quietanza apposta all’atto di risoluzione non attestava l’avvenuto adempimento di precisi obblighi di natura negoziale”.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che le ricorrenti pongono a suo fondamento atti o documenti del giudizio di merito (es., l'”atto di citazione notificato in data 20/11/1999", il “preliminare di vendita ad effetti anticipati del 18/12/1989”, i “titoli cambiari che erano stati rilasciati al D.”, gli “assegni tratti sul proprio c/c personale”, gli “altri acconti…versati dal sig. A. al D. tramite assegni tratti sul c/c personale e/o di giro… con l’intesa che il D. avrebbe imputato le somme portate dai titoli ad acconto sul prezzo d’acquisto”, (‘”atto di risoluzione del contratto… preliminare di vendita del 18/12/1989", il “nuovo preliminare di vendita del medesimo immobile oggetto del preliminare del 1989”, la “quietanza contenuta nell’atto di acquisto”, la “CTP redatta dal dott. R.P.”, l’atto di alienazione in data 7/71999, la “consulenza disposta dal P.M.”, l'”atto di costituzione del D.”, la “domanda riconvenzionale”, la CTU, la “sent. n. 2128/2013", l'”appello” del D., la “clausola con cui le parti davano atto di aver acclarato ogni rapporto di dare/avere”, la “consulenza disposta dal PM”, la “sent. 506/2016”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua, le odierne ricorrenti non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare e intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 3/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Deve ulteriormente porsi in rilievo, con particolare riferimento al 1^ motivo, come sia ormai univoca e consolidata la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che la “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire la sentenza “inutiliter data”, comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che secondo la legge che regola il rapporto in giudizio, sono destinati agli effetti della pronuncia richiesta, con l’unico limite della formazione del giudicato interno (v. Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n.2951; Cass., 8/8/2012, n. 14243).
Orbene, quanto affermato dalle odierne ricorrenti in relazione al fatto che “il Giudice dell’appello avrebbe dovuto rilevare la incompletezza del contraddittorio, ordinandone l’integrazione” poichè il sig. A.R.P. “non aveva capacità processuale in relazione alle controversie aventi carattere patrimoniale, stante il disposto dell’art. 43 L.F.”, sebbene – alla stregua del suindicato principio – sia formalmente corretto, non può essere condiviso giacchè non è stata da nessuna delle parti impugnato il capo della sentenza di 1^ grado relativo alla dichiarata carenza di legittimazione attiva dell’ A., con la conseguenza che sulla questione si è formato il giudicato interno.
Va per altro verso sottolineato, con particolare riferimento al 2^ e al 3^ motivo, che l’interpretazione del contratto (e in base al combinato disposto di cui agli artt. 1324,1362 c.c. e ss., all’interpretazione degli atti unilaterali: v., da ultimo, Cass., 6/5/2015, n. 9006) è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296).
Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495).
Deve porsi altresì in rilievo che, pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso (v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758), risponde ad orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate.
Si è al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).
Va d’altro canto sottolineato che, pur assumendo l’elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve invero a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli (quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295).
Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta.
L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. quale criterio d’interpretazione del contratto (fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale”) si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628).
A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).
Assume dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale (v. Cass., 22/11/2016, n. 23701), con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale (art. 1372 c.c.).
Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione.
In particolare là dove, nel qualificare l’atto de quo come “vera e propria transazione”, ha posto in rilievo come “in esso… si rileva l’intento di porre fine, mediante lo scioglimento del rapporto contrattuale, alla situazione di contrasto presente e anche futuro tra le parti derivante dall’inadempienza dei promittenti acquirenti (inadempienza da loro stessa ammessa in primo grado, nell’atto introduttivo di lite) in ordine alle prestazioni pattuite nel contratto preliminare del 18.12.1989 e le reciproche concessioni (la liberazione dei promittenti acquirenti dagli obblighi contrattuali da parte del D., la rinuncia dei promittenti acquirenti a pretese restitutorie nei confronti del D.)”.
Ancora, nella parte in cui ha osservato che “il tribunale ha omesso qualsiasi valutazione dell’atto di risoluzione del 3.03.1997, della sua natura e dei suoi effetti sui rapporti tra le parti, ponendo attenzione solo sul versamento di denaro in favore del D. da parte dei promittenti acquirenti in esecuzione del contratto preliminare poi risolto e non considerando che le parti hanno con l’atto suddetto dichiarato di aver “regolato” i loro rapporti di dare ed avere ed escluso qualsiasi pretesa reciproca”.
Deve d’altro canto sottolinearsi come giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quella data dal giudice al contratto o all’atto unilaterale non debba essere invero l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicchè quando sono possibili due o più interpretazioni (plausibili) non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr., Cass., 27/7/2015, n. 15781; Cass., 2/5/2006, n. 10131; Cass., 25/10/2006, n. 22899).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente D..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018
Codice Civile > Articolo 1324 - Norme applicabili agli atti unilaterali | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1363 - Interpretazione complessiva delle clausole | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1366 - Interpretazione di buona fede | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1369 - Espressioni con piu' sensi | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1372 - Efficacia del contratto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1965 - Nozione | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 81 - Sostituzione processuale | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 102 - Litisconsorzio necessario | Codice Procedura Civile