Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31663 del 06/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18033-2017 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLARBERTO MAGRI;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA;

– controricorrente –

contro

A.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 49/2017 della CORTE D’APPELLO di BESCIA, depositata il 12/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte:

RILEVATO

che nella presente causa il ricorrente, tra l’altro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia – quale sesto motivo del ricorso violazione dell’art. 1223 c.c., in riferimento ai criteri di calcolo adottati dal giudice di merito per pervenire alla quantificazione del danno permanente da incapacità di guadagno subito dal ricorrente stesso.

RITENUTO

che la questione presenta una valenza nomofilattica, in considerazione anche della più recente evoluzione giurisprudenziale, per cui, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., la causa deve essere trattata in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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