Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31908 del 10/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10479-2017 proposto da:

L.F., in proprio e quale erede del Sig. B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA *****, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORACE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 463/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

che con sentenza in data 8 aprile – 20 aprile 2016 numero 463 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, giudice del rinvio a seguito della pronuncia della sezione lavoro di questa Corte numero 3474/2015, rigettava la domanda proposta da B.F. – e coltivata dalli erede L.F., contumaci gli altri – nei confronti di RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA (in prosieguo: RAI) S.p.A., avente ad oggetto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivato dalle condotte di demansionamento e di mobbing poste in essere dal caporedattore F. nel periodo 1999/2000;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso L.F., in proprio e quale erede di B.F., articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso RAI S.p.A.

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che in via preliminare deve essere rilevata la non integrità del contraddittorio nei confronti di B.A. e B.C., quali figli ed eredi di B.F., parti contumaci nel giudizio di rinvio;

che invero il giudizio era stato instaurato da B.F., poi deceduto in corso di causa;

che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex aliis: Cassazione civile sez. 2, 02 aprile 2015 n. 6780; Cassazione civile sez. 3, 19 gennaio 2007 n. 1202; Cassazione civile, sez. 1, 12 luglio 2001, n. 9418) in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l’ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale;

che, pertanto, non essendo stata notificata da L.F. la odierna impugnazione ai coeredi deve provvedersi all’integrazione obbligatoria del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., trattandosi di causa inscindibile, nel termine di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte ORDINA la integrazione del contraddittorio nei confronti di B.A. e di B.C.. Fissa il termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’adempimento.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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