Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32786 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10842-2017 proposto da:

COMUNE DI L’AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREMITI 10, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA PACE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DE NARDIS;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI NAPOLI DELLA COMPAGNIA DI GESU’, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI PASANISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 903/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 10/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; osserva quanto segue:

Con sentenza n. 903/2/2016, depositata il 10 ottobre 2016, non notificata, la CTR dell’Abruzzo rigettò l’appello principale proposto dal Comune di L’Aquila nei confronti della Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù avverso la sentenza di primo grado della CTP di L’Aquila, che aveva parzialmente accolto il ricorso dell’ente religioso avverso avviso di accertamento per ICI relativa all’anno 2009; con la stessa pronuncia la CTR accolse invece l’appello incidentale proposto dall’ente religioso medesimo avverso la sentenza di primo grado nella parte che l’aveva vista soccombente, dichiarando, in riforma in parte qua dell’impugnata sentenza, il diritto della contribuente alla riduzione del 40% dell’ICI dovuta per l’anno 2009 sui beni di proprietà della stessa e di cui all’impugnato avviso di accertamento per i quali non vi era esenzione dall’imposta.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia “violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. d) e i), e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, laddove ha riconosciuto il diritto all’esenzione dall’ICI per l’immobile sito in L’Aquila alla Via *****, denominato *****, distinto in catasto del succitato Comune al foglio *****, part. *****, sub *****, avendo la CTR ritenuto probante la documentazione offerta dall’ente religioso in ordine alla circostanza che detto immobili fosse destinato alla residenza ed alla formazione dei padri gesuiti nonchè a luogo di culto.

2. Con il secondo motivo, sotto altro profilo, ma in correlazione con il primo motivo, l’Amministrazione ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso”, essendo la sentenza impugnata del tutto inidonea ad esplicare l’iter logico – giuridico che ha condotto la CTR a ritenere provata, in assenza di dati a sostegno, o il carattere pertinenziale del ***** alla *****, o il carattere e le condizioni per il riconoscimento dell’esenzione dall’ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i).

3. Con il terzo motivo il Comune di L’Aquila denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata statuito in ordine alla pertinenzialità del suddetto edificio alla chiesa summenzionata, ai fini dell’esenzione dall’ICI in relazione al disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. d), sebbene la relativa questione non fosse stata dedotta nell’originario ricorso col quale, in modo generico, l’ente religioso aveva sostenuto che nel ***** fossero esplicate attività riconducibili a quelle previste dalla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16.

4. Con il quarto motivo, infine, denuncia al tempo stesso, violazione della L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza di prova, la speciale riduzione dell’ICI al 40% spettante unicamente ai soggetti aventi sede legale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione meramente apparente.

5. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.

Essi sono inammissibili, deducendosi rispettivamente, con il primo apparentemente violazione di norme di legge e con il secondo vizio di motivazione, ma risolvendosi in concreto le censure in considerazioni critiche attinenti al merito, nella prospettazione di una diversa interpretazione che il Comune ricorrente sia corretto dare, rispetto al giudice di merito, alla documentazione versata in atti (cfr., in generale, Cass. sez. lav. 15 gennaio 2018, n. 745; Cass. sez. 6-5, ord. 7 dicembre 2017, n. 29404 e Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9097 e specificamente, tra le stesse parti, in analoghe controversie relative a pregresse annualità d’imposta, 2005 e 2006 e con riferimento a stesse questioni di fatto, Cass. sez. 5, nn. 13741 e 13742, depositate il 31 maggio 2017).

6. Ugualmente risulta inammissibile il terzo motivo in relazione alle modalità della sua formulazione prospettante un error in indicando, laddove in realtà il Comune ricorrente avrebbe inteso denunciare un errore di attività del giudice, che avrebbe riconosciuto il diritto all’esenzione dall’ICI in relazione a causa petendi (art. 7, comma 1, lett. d), estranea all’originario ricorso, di modo che l’Amministrazione avrebbe dovuto denunciare in parte qua la nullità dell’impugnata sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere pronunciato ultra petitum in violazione dell’art. 112 c.p.c..

7. Infine, con riferimento al quarto motivo, se pur risulta astrattamente fondato nell’articolazione della censura di motivazione apparente, non essendo dato in effetti comprendere quale sia stata la ratio decidendi riguardo al riconoscimento, da parte della CTR, della sussistenza del requisito della sede operativa della Compagnia in L’Aquila alla data del sisma, 6 aprile 2009, essendosi limitata sul punto la sentenza all’avere “dato per assodato” detto requisito per fruire della riduzione d’imposta per gli edifici non oggetto di esenzione, risulta al riguardo possibile la correzione, essendo il dispositivo conforme a diritto, nell’ambito di lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., anche in caso di motivazione omessa, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 22 febbraio 2017, n. 2731, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.

7.1. Ed invero – tenuto conto che la L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, per quanto qui rileva, secondo cui “L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, oggetto delle sospensioni” (della riscossione) al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 40%” con riferimento ai Comuni colpiti dal sisma dell’aprile 2009, tra cui L’Aquila, individuati dal D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 1, comma 2, va inteso alla stregua delle precedenti disposizioni emergenziali, per l’anno oggetto dell’accertamento, 2009, risulta irrilevante la condizione della sussistenza del volume d’affari non superiore ad Euro 200.000 indicato nella disposizione di proroga dell’agevolazione al 20 dicembre 2010 di cui al D.L.31 maggio 2010, n. 78, art. 39, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

7.2. Il riferimento, quanto all’individuazione dei soggetti, resta dettato quindi dal rinvio di tale ultima Disp. O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, che a sua volta rinvia all’O.P.C.M. del 6 giugno 2009 n. 3780 che, quanto alla sospensione dei versamenti in questione, è riferita ai soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 6 aprile 2009, avevano nei Comuni del cratere “il domicilio o la sede operativa”; concetto quest’ultimo, trattandosi di persona giuridica, che nella fattispecie in esame va riferito al disposto dell’art. 46 c.c., comma 2, e da ritenersi provato alla stregua del giudicato formatosi in conseguenza dell’inammissibilità formatosi sui primi due motivi di ricorso (in particolare sull’esistenza di convivenza anagrafica denominata convento dei Gesuiti, con rappresentante F.D.).

8. Il ricorso va pertanto rigettato.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e di liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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