LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2484-2013 proposto da:
ARCHIA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA STASI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 423/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 19/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.
RILEVATO
che:
p. 1.1 Archia Costruzioni srl propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 423/04/12 del 19 luglio 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’agenzia delle entrate, ha ritenuto fondato – nel limite di Euro 91.000,00 – l’avviso di rettifica per imposta di registro ed ipocatastale notificatole su atto a rogito notaio D., registrato il 31 marzo 2009 al n. *****. Atto con il quale la società aveva acquistato, in forza di due compravendite contestuali ma distinte, due immobili in Comune di Contrada (AV), così rispettivamente individuabili: – un fabbricato rurale con stalla ed aia pertinenziale, al prezzo di Euro 70.000 (valore ritenuto congruo dall’amministrazione finanziaria); – un terreno agricolo destinato a bosco ceduo di complessivi metri quadrati 45.289, al prezzo di Euro 30.000 (valore fatto invece oggetto di rettifica per Euro 158.500).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – il valore venale del terreno dichiarato in atto dalle parti contraenti non poteva ritenersi congruo, perchè sostenuto unicamente da una perizia tecnica di parte, priva di dati di confronto e di elementi estimativi oggettivi, diversi dalla sola certificazione urbanistica comunale e dalla attribuzione della quotazione di Euro 0,6 m2; – parimenti inaccoglibile, perchè eccessiva, doveva ritenersi la stima operata dall’ufficio, pari ad Euro 3,5 mq.; – “sulla base degli atti prodotti”, e considerata la sussistenza sul terreno di manufatti già edificati, il valore venale del terreno doveva essere individuato nel suddetto importo intermedio complessivo di Euro 91.000,00.
L’agenzia delle entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine della eventuale discussione.
p. 1.2 In data 24 gennaio 2017 la ricorrente ha depositato, previa notifica alla controparte, i seguenti documenti: – atto di compravendita oggetto di rettifica; – sentenza CTP Salerno n. 7/6/2012 di accoglimento dei ricorsi riuniti proposti dai venditori F.D.M. e R.L., con conseguente annullamento dell’avviso di rettifica; – sentenza CTR Campania n. 9030/14 confermativa della precedente, con attestazione di passaggio in giudicato il 22 giugno 2015.
p. 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – omesso rilievo di giudicato interno sulla inammissibilità dell’appello dell’agenzia delle entrate, in quanto sorretto da motivi non specifici e, in particolare, privi di censura avverso le affermazioni del giudice di primo grado, secondo cui: – l’avviso di rettifica in oggetto era nullo per difetto di motivazione, in quanto privo della indicazione dei criteri di stima adottati; – non risultava da alcun elemento di causa che il terreno in questione fosse urbanisticamente destinato, invece che ad esclusiva attività agricola, ad “attivita” ricettiva in case rurali (country house) con vocazione turistica a forte espansione, come apoditticamente indicato in avviso.
Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Per avere la commissione tributaria regionale posto a carico di essa acquirente l’onere di provare la congruità del valore venale indicato in atto, nonostante che fosse l’amministrazione finanziaria – per regola generale – a dover dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – motivazione contraddittoria. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto che la perizia tecnica di parte fosse priva di oggettività per mancanza di elementi di confronto, senza al contempo rilevare che analoga mancanza colpiva anche l’avviso di rettifica e la relazione estimativa a quest’ultimo allegata dall’amministrazione finanziaria (gravata dal relativo onere probatorio).
Con il quarto motivo di ricorso si deduce motivazione apparente ovvero insufficiente. Per avere la commissione tributaria regionale basato il proprio convincimento di congruità dell’importo intermedio di Euro 91.000,00: sulla base di non meglio precisati “atti prodotti”; – senza specificare perchè tale importo intermedio dovesse ritenersi rispondente all’effettivo valore venale del cespite, avente esclusiva destinazione agricola e distinto da quello, fatto oggetto di altra vendita non rettificata dall’ufficio, sul quale insistevano i manufatti evidenziati dal giudice di appello.
p. 3. E’ in atti, come detto, la sentenza CTR Campania n. 9030/14 di definitivo annullamento del medesimo avviso di rettifica qui opposto, così come notificato anche alla parte venditrice F.- R..
Questa sentenza – corredata di attestato di avvenuto passaggio in giudicato in data successiva alla proposizione del presente ricorso per cassazione – ha ritenuto congruo il valore dichiarato dalle parti nell’atto di compravendita in questione. Ciò in ragione del fatto che l’amministrazione finanziaria non aveva provato, com’era suo onere, il maggior valore accertato. Dimostrazione, quest’ultima, che l’amministrazione finanziaria era tanto più tenuta a fornire, a fronte delle contestazioni dei contribuenti e della circostanza, inoltre, che il terreno in questione, diversamente da quanto affermato nell’avviso, ricadeva “in una zona boschiva nella quale non sono possibili interventi edilizi di country house”.
E’ dunque evidente come il giudicato si sia formato sugli stessi fatti dedotti nel presente giudizio e come, inoltre, l’annullamento dell’avviso in rettifica sia stato disposto per ragioni oggettive concernenti il valore venale attribuibile al terreno compravenduto, non già per considerazioni soggettive relative alla sola persona dei venditori.
Rileva che in materia di solidarietà tributaria – qual è quella sussistente tra le parti contraenti ai fini dell’imposta di registro, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57 – si è affermato un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, i cui passaggi fondamentali possono così riassumersi: – vige anche in materia tributaria il principio generale di cui all’art. 1306 c.c., comma 1, secondo cui la sentenza non fa stato nei confronti dei debitori in solido che non abbiano partecipato al giudizio; tuttavia, vale anche per la solidarietà tributaria (paritetica o dipendente) il limite apportato a questo principio generale dal comma 2 della norma in esame, in forza del quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può purtuttavia opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa; – a maggior ragione, anzi, tale disciplina deve trovare applicazione in ambito tributario, ove si consideri l’intrinseca unitarietà della funzione amministrativa di accertamento impositivo; – il presupposto perchè il coobbligato, rimasto estraneo al giudizio definitosi con il giudicato favorevole, possa giovarsi di quest’ultimo è che non si sia nei suoi stessi riguardi formato un altro giudicato, indifferentemente di natura sostanziale o processuale; poichè, in tal caso, l’estensione ultra partes degli effetti favorevoli del giudicato trova ostacolo nella preclusione maturatasi con la definitività della sua specifica posizione; – ulteriore presupposto è che il giudicato favorevole venga dal coobbligato “extraneus” invocato in via di eccezione a fronte della richiesta di pagamento dell’amministrazione finanziaria, non potendo per contro essere invocato a fondamento di istanza di rimborso nell’ambito di un rapporto tributario che, per effetto del pagamento dell’imposta da lui effettuato, deve ritenersi anch’esso ormai definito. Ha in proposito osservato Cass. 26008/13 che: “l’art. 1306 c.c., comma 2 – che prevede l’estensione ai condebitori, rimasti estranei al giudizio, del giudicato favorevole ottenuto da un debitore nei confronti del creditore – è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla materia tributaria (cfr. Corte cass. SU 22.6.1991 n. 7053; id. 5 sez. 6.3.2003 n. 3306; id. 5 sez. 26.6.2003 n. 10202) secondo cui “in tema di solidarietà tributaria (nella fattispecie, per imposta di registro), qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l’avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all’altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all’avviso di accertamento ed all’avviso di liquidazione, di opporre all’amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l’irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2. La prevalenza dell’unitarietà dell’obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 c.c., opera, infatti, sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi del giudicato, e ne consente l’estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali; (id. sez. lav. 23.8.2003 n 12401; id. 5 sez. 7.9.2004n. 18025 che estende il principio anche al giudicato formatosi su questione processuale; id. 5 sez. 19.3.2008 n. 7334; id. 5 sez. 9.12.2008 n. 28881), nel senso che la opponibilità al creditore del giudicato esterno, favorevole al condebitore rimasto estraneo a quel giudizio, può operare con l’unica limitazione della eventuale definitiva soccombenza del condebitore – che intende avvalersi del giudicato – nell’autonomo giudizio dallo stesso instaurato avverso l’atto impositivo emesso dalla Amministrazione finanziaria”.
Nel caso di specie, non sussiste nessuno degli elementi ostativi all’estensione soggettiva del giudicato, nei termini indicati.
Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza appellata con decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente.
Visto il sopravvenire in corso di causa del suddetto giudicato esterno, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte:
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente;
– compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018