LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4725-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.S., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NICOLETTA AUSTONI, DARIO MAPELLI MOZZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 238/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 06/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.
RITENUTO
che la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso di M.S. contro l’avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di successione, ipotecaria e catastale, in relazione alla dichiarazione di successione in morte di M.A., nonchè dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate, per mancato rispetto del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, essendo stata depositata la sentenza di prime cure il 17/1/2011, ed il ricorso in appello inviato per posta solo il 20/7/2011, come da stampa del sito di Poste italiane, oltre il termine semestrale per impugnare del 18/7/2011, cadendo il giorno 17 di domenica;
che contro la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui la contribuente resiste con controricorso;
CONSIDERATO
che la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3 e art. 153 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè il giudice di appello non ha considerato che l’Agenzia delle entrate ha notificato l’appello a mezzo del servizio postale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, richiamato dallo stesso D.Lgs., art. 53 e che ha provveduto a depositare sia la ricevuta del piego raccomandato consegnato il giorno 17/7/2011 all’Ufficio Postale di Bergamo, il quale vi ha apposto il proprio timbro a calendario, sia l’avviso di ricevimento, documento sul quale compare solo la data (25/7/2011) di ricezione dell’atto processuale, e non anche la data di consegna all’Ufficio Postale di partenza del plico raccomandato;
che la cesura è fondata, e merita accoglimento, in quanto l’Agenzia delle entrate, richiedente la notifica del gravame, ha depositato, nel giudizio di secondo grado, la ricevuta, recante la data del 18/7/2011, delle Poste Italiane che, quale terzo addetto a tale adempimento, ha certificato in modo incontrovertibile di aver ricevuto l’atto in questione in quella data, antecedente alla scadenza del termine di decadenza per l’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51), apponendovi il proprio timbro a calendario;
che, infatti, la notifica “diretta” di che trattasi, all’evidente scopo di evitare al notificante le sfavorevoli conseguenze di non impossibili disfunzioni del servizio postale, per l’appellante, “si considera fatta nella data di spedizione” (art. 16, comma 5, art. 20, comma 2, richiamati per la proposizione del ricorso in appello dal D.Lgs. n. 546 cit., art. 53, comma 2), fermo restando che l’avviso di ricevimento costituisce prova indispensabile per dimostrare il suo perfezionamento (Cass. n. 22932/2014), profilo quest’ultimo che nella fattispecie in esame non rileva, essendosi l’appellata costituita in giudizio;
che il transito del plico raccomandato dall’Ufficio Postale di Bergamo, al Centro di meccanizzazione postale di Brescia, luogo nel quale viene smistata la corrispondenza, compresa quella registrata, per essere avviata, secondo il sistema adottato da Poste italiane, verso una, piuttosto che un’altra destinazione, è fatto rispetto al quale la parte richiedente la notifica rimane del tutto estranea e, quindi, non può risponderne; che, pertanto, a nulla rileva che la copia dell’avviso di ricevimento prodotto nel medesimo grado di giudizio, il quale non rientra nel procedimento di notifica “diretta”, perchè dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, richiede solo il deposito (fotocopia) della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, non contenesse l’indicazione – leggibile – della data di spedizione, che la data riportata nell’attestazione di conformità all’originale della copia notificata dell’atto d’appello, per un refuso, fosse quella del 19/7/2011, anzichè quella del 18/7/2011, stante la diversa esigenza perseguita dall’attestazione, quella cioè di dare certezza della provenienza di un determinato atto, da un determinato procuratore, e non già della data di spedizione o ricezione dell’atto medesimo, e, infine, che il 20/7/2011 il plico raccomandato fosse in transito nel CPM di Brescia;
che la eccezione di parte intimata di tardività del deposito in appello dei documenti attestanti la spedizione del plico raccomandato contenente il gravame non può essere esaminata in quanto, per come è formulata la deduzione (art. 366 c.p.c, comma 1, n. 6), risulta nuova, proposta cioè per la prima volta in sede di legittimità;
che, in conclusione, la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi innanzi esposti e va, pertanto, cassata, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, alla quale è rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La corte” accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018