Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33053 del 20/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3357/2014 R.G. proposto da:

R.M., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Di Cicco, con domicilio eletto in Roma, Via Morosini, n. 16, presso lo studio dell’avv. Giovanni Guerra.

– ricorrente –

contro

Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentate p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1338/2012, depositata in data 17.12.2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 11.9.2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

R.M. ha ottenuto dal Tribunale di Foggia un’ingiunzione di pagamento nei confronti della Poste Italiane s.p.a. per l’importo di Euro 17.481,00, a titolo di corrispettivo dell’attività di consulente di parte svolte nell’interesse della società debitrice in una controversia civile. La Poste italiane s.p.a. ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto monitorio e la riduzione dell’importo ingiunto.

Il Tribunale ha dichiarato la tardività dell’opposizione, con pronuncia integralmente riformata in appello.

La Corte di merito ha precisato che la citazione ex art. 645 c.p.c., era stata consegnata all’ufficiale giudiziario il trentottesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data 25.11.2002 ed ha ritenuto l’opposizione tempestiva, giudicando irrilevante la data di ricevimento dell’atto da parte della destinataria.

Ha considerato nulla la notifica dell’ingiunzione eseguita presso la filiale di Foggia in data 20.11.2012 e – di conseguenza – inidonea a determinare la decorrenza del termine fissato dall’art. 641 c.p.c..

Ha infine revocato l’ingiunzione e ha condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento di Euro 5.220,51, oltre interessi legali e spese legali.

Per la riforma di questa pronuncia R.M. ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi.

Poste Italiane s.p.a. non ha svolto attività difensive.

Con ordinanza interlocutoria del 23.3.2018 il Collegio ha ordinato l’acquisizione dei fascicoli di ufficio dei gradi di merito e il deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 112,342,329 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza ritenuto ammissibile l’opposizione, omettendo di considerare che il Tribunale aveva giudicato valida la notifica dei 20.11.2002 e che tale statuizione, che aveva carattere autonomo, non era stata oggetto di impugnazione ed era passata in giudicato. Si assume inoltre che la società resistente non aveva mai eccepito la nullità di detta notifica nè aveva sollevato la questione dinanzi al giudice d’appello, per cui eventuali vizi dovevano considerarsi sanati.

Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la Corte distrettuale omesso di considerare che nessuna contestazione era stata sollevata in merito all’effettuazione e alla validità della prima notifica del decreto ingiuntivo, per cui il giudice di appello non poteva riesaminare la questione d’ufficio.

Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 112,145, 160,342 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la notifica dell’ingiunzione sia stata giudicata invalida in assenza di eccezioni dell’opponente e benchè effettuata presso la sede secondaria di *****, presso cui operavano organi della società debitrice muniti di poteri direttivi o institori.

Il quarto motivo censura la violazione degli artt. 112,342 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza pronunciato nel merito dell’opposizione, benchè Poste italiane, nel proporre il gravame, si fosse limitata a contestare la sola pronuncia di inammissibilità dell’opposizione, senza riproporre questioni di merito, che dovevano ritenersi rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Con il quinto motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della L. n. 218 del 2011, art. 2, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. e dell’art. 11 preleggi, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare comunque l’improcedibilità dell’opposizione, essendosi l’opponente costituita oltre il termine dimezzato di 5 giorni; che la L. n. 218 del 2011, art. 2, ove dispone, con norma esplicitamente interpretativa e quindi retroattiva, che la riduzione del termine si applica solo se l’opponente abbia assegnato un termine ridotto per la costituzione in giudizio, violerebbe il principio di parità di trattamento e di ragionevolezza, prevedendo un trattamento processuale differenziato in base alla data di definizione delle singole controversie, destinato ad incidere sulle cause in corso mediante un’inammissibile ingerenza nella sfera delle attribuzioni riservate agli organi giurisdizionali.

2. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati per le ragioni che seguono.

Il ricorrente ha effettuato due diverse notifiche del decreto ingiuntivo, la prima delle quali presso la filiale di ***** in data 20.11.2002 e la seconda presso la sede legale in *****, in data 25.11.2002.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, poichè la relativa citazione era pervenuta alla ricorrente dopo il decorso di 40 gg., computato dal 25.11.2012, data in cui ha ritenuto perfezionata la notifica del decreto ingiuntivo ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 641 c.p.c. (cfr. sentenza n. 51/2006, pag. 3).

Non ha affatto accertato la validità della prima notifica con statuizione poi passata in giudicato, avendo, al contrario, escluso, che il termine per l’opposizione decorresse dalla data della sua effettuazione.

Ove, difatti, la prima notifica fosse stata ritenuta valida, la tempestività dell’opposizione sarebbe stata valutata con riferimento alla data del 20.11.2002 e non invece dal 25.11.2002, come invece ha fatto il tribunale.

Non sussisteva quindi alcuna preclusione che impedisse al giudice di secondo grado di riesaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal ricorrente alla luce di tutte le emergenze evincibili dagli atti processuali e di rivalutare la prima notifica del decreto ingiuntivo.

1.2. La Corte distrettuale ha, come detto, ritenuto tempestiva la notifica del 25.11.20102, e quindi ammissibile l’opposizione, rilevando che la citazione ex art. 645 c.p.c., era stata consegnata all’ufficiale giudiziario nel termine di legge.

Ha considerato che la precedente notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita il 20.11.2002 presso la filiale di *****, non era stata inviata presso la sede sociale e che, dovendo reputarsi nulla, non aveva determinato la decorrenza del termine di cui all’art. 641 c.p.c..

Tale tesi non può essere condivisa.

Premesso che la consegna in luogo diverso da quello in cui essa deve essere eseguita non dà luogo all’inesistenza ma ad una nullità soggetta al regime generale di sanatoria (Cass. 7804/2018; Cass. 5663/2018; Cass. 24834/2017; Cass. 7214/2017; Cass. 3702/2017), deve ribadirsi che, nel procedimento di ingiunzione, l’eventuale nullità della notifica del decreto monitorio attribuisce all’ingiunto solo la facoltà di proporre l’opposizione ex art. 650 c.p.c., dimostrando di non aver avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica stessa, per forza maggiore o caso fortuito. In mancanza, l’ingiunto non altra alternativa che proporre l’opposizione ordinaria nel termine fissato dall’art. 641 c.p.c. (Cass. 2166/1980), poichè detto vizio di notifica rileva solo come mera condizione di ammissibilità dell’opposizione tardiva (Cass. 4412/1988; Cass. s.u. 2656/1974; Cass. 2422/1968).

Nel caso in esame, dall’esame diretto degli atti che è consentito a questa Corte in virtù della natura del vizio denunciato, sì evince che la Poste Italiane s.p.a. ha proposto l’opposizione nel termine di quaranta giorni dalla seconda notifica, senza eccepire la nullità di quella precedentemente pervenuta alla filiale di ***** e senza dedurre di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per fatto non imputabile.

Di conseguenza, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare la tempestività della opposizione ai sensi dell’art. 641 c.p.c. e con riferimento del temine ordinario computato dal 20.11.2002, senza dare rilievo alla notifica presso la sede legale, inviata solo in data 25.10.2002, tenendo conto eventualmente della sospensione dei termini processuali di cui al D.L. n. 254 del 2002, art. 4.

3. Il quarto motivo è infondato.

Il Tribunale ha definito in rito l’opposizione, dichiarandone la tardività, e la società ingiunta, nel proporre appello, ha contestato anche la congruità del compenso e i criteri di calcolo adottati in fase monitoria, basati sul deductum anzichè sul decisum, riproponendo le medesime questioni di merito sollevate in primo grado (cfr. sentenza, pag. 6).

La Corte – decidendo nel merito l’opposizione – non è quindi incorsa nella violazione denunciata e, comunque, il principio secondo le domande e le eccezioni non esaminate perchè ritenute assorbite devono comunque essere riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c., non trova applicazione qualora l’appello investa una decisione che abbia giudicato inammissibile la domanda, poichè, in tal caso, l’impugnazione costituisce manifestazione della volontà di proseguire nel giudizio, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione preliminare di rito (Cass. 1322/2018; Cass. 19216/2017; Cass. 13855/2010).

4. Il quinto motivo è infondato.

Come già ritenuto da questa Corte, non è fondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 218 del 2011, art. 2(che, per i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, autenticamente interpretando l’art. 165 c.p.c., comma 1, ha escluso l’automatico dimezzamento del termine di costituzione dell’opponente, facendolo operare solo nel caso in cui questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello dell’art. 163-bis c.p.c., comma 1).

Nelle controversie civili, sono pienamente legittime le disposizioni retroattive, non solo interpretative, ma anche innovative, se giustificate sui piano della ragionevolezza e non contrastanti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti.

La norma non realizza – inoltre – un’indebita intrusione del legislatore nei procedimenti in corso, nè un irragionevole attentato ai diritti del giusto processo (Cass. 17763/2016; Cass. 2714/2015; Cass. 7792/2012).

Seguono accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di ricorso ed il rigetto del quarto e del quinto motivo.

La sentenza è cassata con riferimento ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Barì anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il quarto e il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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