LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9858-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
I.V. in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Società SOPAR SRL, V.G., P.P., VO.GI., I.R., P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentati e difesi dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 3812/67/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 25/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate emetteva a carico della Sopar srl e dei soci I.V., P.M., P.P., V.G. e I.R. alcuni avvisi di accertamento ipotizzando a suo carico l’indebita deduzione di componenti negativi in relazione ad un vasto giro di fatture per operazioni inesistenti con società straniere- fra le quali, per quel che qui rileva, vi sarebbero state la Vidaco Handels und beratungs GMBH e la Cartesio engeneering system GMBH -, nel quale la società anzidetta – denominata originariamente come SOPAR snc di P. e I. e c. – sarebbe stata stata coinvolta per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008.
La società contribuente ed i soci si opponevano alla ripresa fiscale innanzi al giudice di primo grado, che rigettava il ricorso. La sentenza veniva riformata dalla CTR Lombardia con la pronunzia indicata in epigrafe, che annullava gli accertamenti relativi agli anni 2005, 2006 e 2007.
Secondo la CTR, nel processo tributario andavano valorizzati gli elementi documentali fondati su dati certi, sia pur con riferimento a presunzioni gravi, precise e concordanti ‘che in ogni caso sono irrilevanti se non sono supportate dalle predette prove documentali certè. Aggiungeva il giudice di appello che le dichiarazioni rese dal Sig. G., oltre a non riferirsi specificamente alla società contribuente, risultavano irrilevanti e che la società contribuente aveva stipulato: a) con la VIDACO un contratto di servizio per l’effettuazione in suo favore di indagini di mercato al fine di reperire nuova clientela con relativo pagamento a fronte delle prestazioni rese; b) con la Cartesio un contratto per la progettazione di matrici in alluminio. Circostanze, queste ultime, non considerate dai primi giudici, non potendosi disconoscere l’effettività delle prestazioni. La CTR aggiungeva che l’Ufficio aveva desunto il carattere inesistente delle operazioni da atti d’indagine contenuti in un procedimento penale conclusosi con la richiesta di archiviazione per uno dei soci della società e che gli oneri risultavano documentalmente come effettivamente sostenuti e registrati in contabilità, come tali deducibili.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La società intimata ed i soci hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di definizione agevolata relativa all’accertamento fiscale emesso per l’anno 2008.
Premesso che sull’istanza appena menzionata non è luogo a provvedere, attenendo ad annualità e ad accertamento per il quale la stessa ricorrente ha indicato non esservi qui giudizio – cfr. pag.2 penultimo capoverso ricorso per cassazione – con il ricorso principale l’Agenzia deduce, con l’unico motivo proposto, la violazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e dell’art. 109 TUIR. La CTR avrebbe errato nell’escludere l’esistenza di gravi indizi in ordine alla natura inesistente delle operazioni e nel ritenere che l’Ufficio non aveva fornito elementi di riscontro, per di più ritenendo la deducibilità di costi che, in quanto relativi ad operazioni inesistenti, non erano dovuti, anche in relazione alla mancata prova della correlazione con eventuali ricavi e delle inerenza, spettando il relativo onere probatorio a carico della parte che si avvale della deduzione.
Il motivo è, secondo il Collegio, fondato.
Ed invero, giova rammentare che in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”.
Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 c.c. e ss. e dell’art. 2697 c.c., comma 2 -cfr. Cass. n. 14237/2017 -. Si è ancora aggiunto che in tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia – Cass. n. 17619/2018 -.
Ora, la CTR, dopo avere riconosciuto la valenza indiziaria delle dichiarazioni rese da G.G. ai fini del raddoppio dei termini per l’azione accertativa con specifico riferimento al ruolo svolto dalla fiduciaria svizzera della quale il medesimo era il vero dominus al fine di reperire soggetti stranieri disponibili al rilascio di fatture per operazioni commerciali ritenute inesistenti nei confronti di contribuenti italiani(fra i quali la società So.Par s.r.l.)(v. pag.2 della sentenza impugnata), ha poi escluso in radice la portata indiziaria del quadro probatorio offerto dall’Agenzia delle entrate, privandolo di quella stessa portata indiziaria che solo la parte contribuente avrebbe potuto inficiare attraverso la dimostrazione di elementi di segno opposto, idonei ad asseverare l’infondatezza degli elementi addotti dall’ufficio.
In questa prospettiva, la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi espressi da questa Corte sopra evocati, laddove ha privato della valenza indiziaria gli elementi offerti dall’ufficio senza considerare che tale prospettiva sarebbe stata possibile unicamente attraverso la dimostrazione, da parte della società contribuente, di elementi di valenza anche solo indiziaria tesi a svuotare di significato la prospettiva espressa dall’ufficio.
Passando all’esame del ricorso incidentale, con il quale la società contribuente ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art.43, in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 4, a tenore del quale la CTR avrebbe operato il raddoppio dei termini per l’azione accertativa senza considerare che la natura del tributo IRAP non imponeva l’obbligo di denuncia.
Tale censura è inammissibile, non risultando nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso incidentale che tale questione sia stata tempestivamente proposta dalla società nel corso del giudizio di merito.
In conclusione, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR Lombardia che deciderà in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il ricorso incidentale va invece dichiarato inammissibile, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della controricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della controricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018