LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3858-2015 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., *****;
– intimata –
Nonchè da:
POSTE ITALIANE S.P.A., *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’Avvocato ANNA TERESA LAURORA dell’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LINA GALANTE, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
C.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 546/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 06/08/2014 R.G.N. 268/2014.
LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.
RILEVATO
che il giudice del lavoro di Ascoli Piceno con sentenza n. 825 / 5 novembre – 10 dicembre 2013 accoglieva la domanda dell’attore C.L., di cui al ricorso depositato il 20-12-2011 e notificato il 18 gennaio 2012, volta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze di POSTE ITALIANE S.p.a. dal primo febbraio al 31 marzo 2010, giusta il contratto stipulato D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma 1 bis, con conseguenti accertamento di rapporto a tempo indeterminato e condanna della convenuta al pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 oltre che al rimborso delle spese di lite, non risultando dimostrato il rispetto della c.d. clausola di contingentamento, disattesa inoltre l’eccezione di decadenza opposta dalla società;
che la decisione di primo grado veniva impugnata da POSTE ITALIANE come da atto in data 22 maggio 2014, il cui gravame veniva accolto dalla Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 546/ 10 luglio – sei agosto 2014, compensando le spese processuali, ritenuta la correttezza della decisione di primo grado limitatamente al rigetto dell’eccezione di decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32 ma giudicando invece provata l’osservanza nel caso di specie della clausola di contingentamento del 15% dei lavoratori a termine assunti in relazione all’organico aziendale cristallizzato al termine dell’esercizio sociale dell’anno precedente come da prodotta documentazione, ritenuta attendibile e non specificamente contestata ex adverso, “fermo restando che l’amplissimo margine tra le assunzioni a termine numerate nell’anno 2000 ed il discrimine massimale rendono ininfluenti anche eventuali errori materiali nel computo minuto delle assunzioni”;
che avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il C. come da relativo atto notificato il tre febbraio 2015 del 9 – 10 giugno 2015, affidato a due motivi, cui ha resistito Poste Italiane S.p.a. mediante tempestivo controricorso con ricorso incidentale in data 5 / 9 marzo 2015, affidato ad un solo articolato motivo;
che, nonostante rituali e tempestivi avvisi di rito, non risultano depositate requisitoria del P.M. in sede e nemmeno memorie illustrative di parte.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo del ricorso principale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.nonchè art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, criticandosi la motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione probatoria della documentazione versata in atti dalla società resistente al fine di considerare dimostrato il rispetto della c.d. clausola di contingentamento, visto inoltre che detta documentazione era stata ampiamente contestata. Di conseguenza, la società convenuta non aveva fornito valida prova dell’intervenuto rispetto del limite del 15% delle assunzioni a tempo determinato con riferimento all’organico D.Lgs. n. 61 del 2000, ex art. 6 al primo gennaio 2010, trattandosi di mere dichiarazioni di parte ad esclusivo proprio vantaggio, però con onere probatorio gravante su parte datoriale.
Dunque, dall’iter motivazione della sentenza impugnata emergeva l’errata valutazione di circostanze che avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata;
con la seconda doglianza il C. ha lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 in ordine alla domanda di nullità del termine del contratto in data primo febbraio 2010 per i motivi 6 e 7 del ricorso introduttivo del giudizio (omesse preventive comunicazioni alle organizzazioni sindacali ai sensi del cit. art. 2, comma 1 bis – mancata dimostrazione della valutazione dei rischi D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 3, comma 1, lett. d)), questioni non esaminate dal giudice di primo grado e nemmeno dalla Corte d’Appello, nonostante apposita reiterazione a norma dell’art. 346 c.p.c.;
con il ricorso incidentale condizionato è stata denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 in correlazione con la L. n. 10 del 2011 e all’art. 11 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – reiterandosi l’eccezione preliminare d’improcedibilità del ricorso per intervenuta inefficacia dell’impugnazione, conseguente al tardivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuto oltre il termine di 270 giorni dalla missiva d’impugnazione, che nella specie sarebbe dovuto avvenire non oltre l’undici ottobre 2011 (nella specie l’impugnazione stragiudiziale era stata eseguita come da missiva in data 11 gennaio 2011, mentre l’atto introduttivo era stato depositato il 20/12/2011, perciò oltre il termine di 270 giorni);
RITENUTO:
che il primo motivo del ricorso principale va disatteso, risolvendosi lo stesso in una critica alle motivazioni relative al convincimento della Corte di merito circa l’accertamento dell’avvenuto rispetto della clausola di contingentamento nel caso di specie, doglianza inammissibile in questa sede di legittimità, tanto più che non è stato nemmeno denunciato al riguardo un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per un eventuale omesso esame di fatti utili ai fini della decisione (cfr., tra le varie, Cass. 1 civ. n. 24155 del 13/10/2017: il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. In senso analogo v. pure Cass. lav. n. 195 del 11/01/2016. V. altresì Cass. civ. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 8758 del 4/4/2017, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge, mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.
Cfr. inoltre Cass. 3 civ. n. 11892 del 10/06/2016, secondo cui anche il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio -, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. In tal sensi v. anche Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014. Peraltro – v. Cass. 1 civ. n. 16526 del 5/8/2016 – quanto ad asseriti vizi della motivazione della sentenza impugnata, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. V. altresì Cass. sez. 6 – 5, n. 91 del 7/1/2014, secondo cui per l’effetto la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi Cass., n. 15489del 2007 e n. 5024 del 28/03/2012. V. ancora Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. ancora Cass. n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. In senso analogo v. anche Cass. n. 6064 del 2008 e n. 5066 del 5/03/2007.
Cfr. pure Cass. 2 civ. n. 24434 del 30/11/2016: in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), , e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Id. n. 11176 – 08/05/2017: nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove -salvo che non abbiano natura di prova legale-, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. Cass. 3 civ. n. 11892 del 10/06/2016: la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. V., parimenti, Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011, secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione); in particolare, poi, in tema di contratto di lavoro a tempo determinato nel settore delle poste, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma 1 bis, ai fini del rispetto della percentuale di contingentamento costituisce elemento probatorio liberamente valutabile il documento prodotto dall’ente e sottoscritto da un dirigente nominativamente indicato, attestante i numeri dei dipendenti assunti e dei contratti a tempo determinato stipulati nel periodo di riferimento, senza la necessità di una conferma testimoniale ovvero di una diversa verifica (così Cass. lav. n. 12801 del 23/05/2018);
inoltre, è del tutto inconferente ogni doglianza concernente le diverse valutazioni effettuate in merito dal giudice di primo grado, considerate migliori rispetto a quelle invece ritenute dal giudice di appello, risultando le prime assolutamente irrilevanti, in quanto la sentenza pronunciata dal giudice di grado superiore è l’unico provvedimento soggetto al ricorso per cassazione, nei limiti all’uopo contemplati e consentiti dall’art. 360 c.p.c.;
invece, appare fondato il secondo motivo del ricorso principale, limitatamente però alla denunciata omessa pronuncia da parte della Corte distrettuale in relazione alla questione, già posta dal C. in primo grado e reiterata ex art. 346 c.p.c. in appello, tuttavia nella specie senza alcuna espressa decisione, circa la valutazione dei rischi, risultando la stessa rilevante ai fini della decisione (cfr. Cass. Sez. 6 – L, n. 21418 del 24/10/2016 con riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 3 in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 e successive modificazioni, nonchè Cass. lav. n. 5241 del 2/4/2012), diversamente invece da quella inerente alle comunicazioni dovute nella materia in argomento alle organizzazioni sindacale (v. Cass. lav. n. 5718 del 09/03/2018: in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria le richieste di assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non è prevista come requisito di validità del negozio, non essendo ravvisabile, pertanto, nè una nullità testuale, nè una c.d. virtuale, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1, per violazione di norma imperativa di legge, in quanto le modalità del controllo sindacale – come normativamente previste nella specie – mirano soltanto ad agevolare una verifica eseguibile anche altrimenti e che resta fondamentalmente garantita dall’onere probatorio incombente sul datore di lavoro, oltre che dalla possibilità di far valere l’inosservanza dell’obbligo come condotta antisindacale reprimibile ex art. 28 St. lav.);
appare, inoltre, inammissibile il ricorso incidentale, ancorchè condizionato, poichè la società POSTE ITALIANE era risultata completamente vittoriosa all’esito del giudizio di secondo grado (definito, ad ogni modo, con il rigetto della domanda di parte attrice, sebbene con motivazione di parte diversa da quella posta a sostegno della decisione gravata), con conseguente difetto di interesse, processualmente rilevante, ad impugnare la relativa decisione, sicchè in caso di rinvio, come nel caso di specie, la questione sollevata con il ricorso incidentale va correttamente riproposta nel prosieguo del giudizio di merito, cui resta devoluta, donde pure l’assorbimento di detta impugnazione incidentale (v. Cass. 1 civ. n. 4472 del 07/03/2016: il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello. Parimenti, secondo Cass. lav. n. 6601 del 29/03/2005, è inammissibile il ricorso incidentale, ancorchè condizionato, proposto dalla parte totalmente vittoriosa al fine di ottenere la correzione della motivazione della sentenza impugnata. In senso conforme Cass. 5 civ. n. 640 del 16/12/2005 – 13/01/2006 ed altre successive analoghe);
la rilevata preliminare inammissibilità del ricorso di POSTE ITALIANE preclude quindi ogni conseguente pronuncia in ordine alla relativa fondatezza o meno da parte di questo collegio, ancorchè ben consapevole dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte su punto (v. Cass. sez. un. civ. n. 4913/16 in data 01/12/2015 – 14/03/2016, nonchè Cass. Sez. 6 – L, n. 25103 del 14/12/2015);
dunque, il ricorso principale va accolto limitatamente all’anzidetta parte del secondo motivo, respinto per il resto, con conseguente ovvio assorbimento di quello incidentale (nei sensi sopra indicati), di guisa che la causa va rimessa, ex artt. 384 e 385 c.p.c., alla Corte di merito, che dovrà quindi pronunciarsi in sede di rinvio soltanto per le questioni rimaste pendenti, ossia in relazione alla verifica del rischio, secondo la normativa ratione temporis applicabile, e con riferimento all’eccezione di decadenza reiterata da POSTE ITALIANE;
non ricorrono gli estremi di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater circa il raddoppio del contributo unificato, stante il parziale accoglimento del ricorso principale con l’anzidetto conseguente assorbimento di quello incidentale per le ragioni sopraindicate.
P.Q.M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso principale (soltanto per la questione della omessa pronuncia sulla valutazione rischi), rigettando le altre censure. Cassa l’impugnata sentenza, limitatamente alla parte del motivo accolto. Rinvia, per l’effetto, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018
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