Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33600 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere –

Dott. FANTACINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25253-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MERIDIANA DISTRIBUZIONE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 38/2011 della COMM. TRIB. REG. del Molise, depositata il 14/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2018 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

CHE:

– con sentenza n. 123/01/06 del 3/7/2006, la C.T.P. di Campobasso accoglieva il ricorso proposto in data 3/2/1999 da V.U., nella sua qualità di amministratore giudiziario della Meridiana Distribuzione S.r.l., avverso gli avvisi di accertamento e rettifica IVA emessi dall’Agenzia delle Entrate per crediti fiscali derivanti dalla fatturazione di operazioni inesistenti nel periodo 1993-1996; il predetto amministratore aveva dedotto l’invalidità della notifica degli avvisi effettuata il 16/10/1998 al legale rappresentante della società ( S.M.G.) successivamente all’applicazione nei suoi confronti, in data 10/8/1998, della misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio di attività imprenditoriali e dallo svolgimento di incarichi direttivi nelle società commerciali;

– la C.T.R. del Molise, con la sentenza n. 38/04/11 del 16 maggio 2011, respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate affermando, per quanto rileva in questa sede, che la notificazione degli avvisi era invalida per avere l’Agenzia delle Entrate “trascurato le modalità della notifica degli atti ai sensi dell’art. 145 del c.p.c. (che) si esegue principalmente nella loro sede. Il messo comunale, invece di recarsi nella residenza della Salerno, avrebbe dovuto, nell’immediato, recarsi presso la sede della società e ivi notificare gli atti alla Salerno; già questa formalità non è stata rispettata, sicchè la notifica era già di per sè invalida e lo è stata maggiormente, tenuto conto che la Salerno aveva perduto la rappresentanza legale della società a far data dall’agosto del 1998. Il rimedio inventato dal messo comunale, di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., aggiunge invalidità alla invalidità, poichè tale norma scatta soltanto in caso in cui il destinatario risulta irreperibile – ma la Salerno non era irreperibile al momento della notificazione degli atti ovvero incapace o in caso di rifiuto da parte del destinatario.”.

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

– in data 10/1/2013 la ricorrente depositava copia dell’istanza di revocazione della sentenza d’appello presentata alla C.T.R. del Molise;

– l’intimata non ha svolto difese nel grado di legittimità.

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo la ricorrente censura la decisione d’appello per violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 289 c.p.p. ss., artt. 2384,2409,2487,2193,2483 c.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1, perchè la C.T.R. ha ritenuto invalida la notificazione degli avvisi alla legale rappresentante della società in quanto colpita da precedente misura interdittiva, così attribuendo a detta misura l’effetto di un’automatica perdita del potere di rappresentanza dell’ente, opponibile ai terzi anche in mancanza di iscrizione della variazione dei poteri rappresentativi nel registro delle imprese.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) artt. 148 c.p.c., art. 2699 e 2700 c.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1, per avere la C.T.R. affermato che non ricorrevano le condizioni di legge per procedere alla notifica ex art. 140 c.p.c., sebbene le stesse risultassero dalla relazione di notifica del messo notificatore, atto dotato di fede privilegiata.

3. Preliminarmente, si rileva che l’istanza di revocazione avanzata dall’Agenzia delle Entrate alla C.T.R. del Molise non ha influenza sul giudizio di legittimità in assenza di specifici provvedimenti del giudice della revocazione ex art. 398 c.p.c., comma 4, (tra le altre, Cass., Sez. L., Sentenza n. 20469 del 02/08/2018).

4. I primi due motivi sono inammissibili perchè non censurano la prima ratio decidendi della sentenza impugnata.

La C.T.R. del Molise ha inequivocamente affermato che, in mancanza di un tentativo di notifica presso la sede della Meridiana Distribuzione S.r.l., non poteva procedersi a notifica al legale rappresentante (“già questa formalità non è stata rispettata, sicchè la notifica era già di per sè invalida”) e, solo in seconda battuta, ha ritenuto invalida la notifica eseguita alla S..

Col ricorso la ricorrente afferma che la suddetta asserzione è “contraria al vero” e che l’errore “di fatto” compiuto dal giudice di merito è oggetto di istanza di revocazione, la quale serve a “dimostrare l’ammissibilità dei motivi qui proposti avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza impugnata”.

In mancanza di una revisione della menzionata ratio decidendi, di per sè idonea a sorreggere la statuizione di invalidità della notificazione, le censure qui svolte – attinenti alla pretesa regolarità della notifica alla legale rappresentante risultante dal registro delle imprese e logicamente consequenziali al venir meno della prima ragione di nullità individuata dalla C.T.R. – sono inammissibili.

5. Col terzo motivo l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) perchè, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1, il giudice d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla subordinata eccezione formulata concernente la sanatoria del preteso vizio di nullità per raggiungimento dello scopo, dimostrato dalla proposizione dei ricorsi da parte dell’amministratore giudiziario.

6. Il motivo è fondato.

La nullità della notifica dell’avviso di rettifica è sanata dalla sua impugnazione e non dalla mera conoscenza da parte del destinatario, atteso che il raggiungimento dello scopo, quale condizione della sanatoria, si verifica solo quando si avvera l’evento successivo a cui l’atto è preordinato (v. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6678 del 15/03/2017).

Il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare ex officio l’effetto sanante della notificazione invalida derivante dalla proposizione dell’impugnazione da parte dell’amministratore giudiziario.

7. Consegue a quanto esposto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Molise, in diversa composizione, la quale esaminerà la fattispecie alla luce delle indicazioni fornite da questa Corte di legittimità.

La liquidazione delle spese è rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso;

accoglie il terzo motivo;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. del Molise, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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