Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17756 del 03/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12278-2018 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RAINBOW CENTER, in persona del legale rappresentante pro tempore, V.M.S., in qualità di soggetto coobbligato in solido destinatario, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA, 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NARDOCCI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA LANDI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4207/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 16 ottobre 2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, rigettava l’appello proposto dall’Associazione sportiva dilettantistica Rainbow Center avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relativo all’anno di imposta 2009, emesso sul presupposto che il sodalizio svolgesse attività commerciale. Rilevava, in sintesi, la CTR che gli elementi evidenziati nell’avviso di accertamento impugnato, puntualmente condivisi dalla commissione tributaria provinciale, delineavano la natura commerciale dell’ente.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 16 aprile 2018, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate ha deposito mero atto di costituzione.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “errata e/o falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 2727 del c.c.”. Sostiene che gli elementi in base ai quali la CTR aveva affermato la natura commerciale dell’ente non costituivano presunzioni bensì meri indizi, privi dei caratteri di cui all’art. 2727 c.c..

La censura è inammissibile.

La ricorrente contesta i rilievi formulati dall’Agenzia delle entrate nell’atto impugnato, condivisi dal giudice tributario, inerenti la mancata indicazione della denominazione sociale dilettantistica nelle comunicazioni rivolte al pubblico, il mancato rispetto delle forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, il mancato rispetto del principio di effettività del rapporto associativo, il mancato rispetto del principio di democraticità della vita associativa e il mancato rispetto del principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi, la mancata emissione di adeguati documenti a fronte dei pagamenti incassati.

In tal modo, la contribuente, sotto lo schermo della violazione di legge in tema di presunzioni, prospetta una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito. Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce “omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., della domanda svolta in via subordinata dalla ASD Rainbow Center”, con riferimento alla richiesta, ribadita con l’atto di appello, volta ad ottenere la rideterminazione del reddito della contribuente nonchè la declaratoria di non debenza delle sanzioni per effettiva ed obiettiva incertezza in merito all’applicazione delle norme oltre che per buona fede della contribuente.

La censura è infondata.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155 del 2017).

Nella specie, la CTR ha ritenuto, con apprezzamento in fatto, la natura commerciale dell’ente, escludendo in radice l’eventuale rideterminazione del reddito, come pure l’inapplicabilità delle sanzioni, genericamente prospettata dalla contribuente.

In conclusione, contrariamente alla proposta del relatore, il ricorso deve essere rigettato.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, avendo l’Agenzia delle entrate depositato mero atto di costituzione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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