LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25471-2017 proposto da:
FANTASY DRINK DI G.R. & C. SAS, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente –
e contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LORELLA FRASCONA’ che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA SALVATORI;
– resistente –
avverso la sentenza n. 218/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 26/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO LUIGI.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 26.4.2017, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Fantasy Drink di G.R. & C. s.a.s. volta alla declaratoria di nullità del sollecito di pagamento relativo a contributi e premi non pagati;
che avverso tale pronuncia Fantasy Drink di G.R. & C. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l’INPS, anche nella spiegata qualità, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno resistito con distinti controricorsi;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), per avere la Corte di merito ritenuto che il sollecito di pagamento fosse atto a forma libera e potesse essere portato a conoscenza del contribuente anche mediante il servizio postale ordinario;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis(conv. con L. n. 221 del 2012), per avere la Corte territoriale consentito che l’istanza di rateazione da essa presentata all’ente riscossore venisse depositata in forma cartacea e non in forma telematica;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che l’istanza di rateazione anzidetta avesse valore interruttivo della prescrizione;
che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’eventuale scostamento del sollecito di pagamento rispetto al modello legale vale semplicemente a escludere che, in sede di impugnazione della cartella di pagamento successivamente notificata, possa ritenersi preclusa la contestazione sul merito della pretesa (Cass. n. 6517 del 2018), di talchè, non essendo nel presente giudizio sorta questione alcuna circa l’ammissibilità di quest’ultima, la doglianza di parte ricorrente deve considerarsi inammissibile per carenza di interesse, atteso che l’interesse all’impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., dev’essere apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica che non abbia avuto riflessi sulla decisione adottata (Cass. n. 13373 del 2008);
che, con riguardo al secondo motivo, deve rilevarsene l’inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., n. 2, non precisandosi in ricorso in che modo la censura concernente la violazione di uno dei “principi regolatori del giusto processo” (ossia delle regole processuali la cui violazione è astrattamente denunciabile ex art. 360 c.p.c., n. 4, quali nella specie il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, e, per suo tramite, delle norme regolative del processo civile ordinario) avrebbe avuto carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto sostanziale della decisione e tale da arrecare un effettivo pregiudizio alla parte denunciante (Cass. n. 22341 del 2017);
che il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, atteso che l’istanza di rateazione della cui errata interpretazione si duole parte ricorrente non è stata trascritta nel ricorso, in spregio al consolidato principio secondo cui il ricorrente che denunci l’omessa o inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di nonna di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti di cui lamenta l’omessa o inesatta valutazione (cfr. fra le tante Cass. nn. 29093 del 2018, 14107 del 2017, 19410 del 2015);
che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio
Codice Civile > Articolo 2943 - Interruzione da parte del titolare | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2944 - Interruzione per effetto di riconoscimento | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 100 - Interesse ad agire | Codice Procedura Civile