LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28860-2016 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA 100, presso lo studio dell’Avvocato ALBERTO PANUNZI, rappresentato e difeso dall’Avvocato NICOLETTA PALCANI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
FINTECNA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’Avvocato FURIO TARTAGLIA, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 134/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/06/2016 R.G.N. 104/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato NICOLETTA PALCANI.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Terni, con la pronuncia emessa il 15 maggio 2014, ha respinto la domanda proposta da Si.La., S.L. e R.L., in proprio e quali eredi di S.C., nei confronti della Fintecna spa, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2087 c.c. subiti per il decesso del de cuius, quantificati in complessivi Euro 1.417.037,85, per non avere la datrice di lavoro approntato le misure necessarie per evitare i rischi derivanti dalle lavorazioni che avevano comportato l’esposizione del lavoratore all’inalazione di polveri di amianto, ad oli minerali e a metalli, tra cui nichel e cromo, causando dapprima una neoplasia del colon retto e poi la morte nel *****.
2. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 134 del 2016, ha confermato la pronuncia di prime cure rilevando che non erano emersi, dall’attività istruttoria svolta, dati conclusivi circa il ruolo eziologico dell’esposizione all’amianto, ai fumi e ai vapori di oli di tempra e dal contatto tra il nichel ed il cromo sulla insorgenza del cancro al colon retto che aveva colpito il S.C., e ciò anche in assenza d elementi probatori indiretti di tipo epidemiologico e in presenza, invece, di una patologia (rappresentata da un polipo adenomatoso) per la quale il S. predetto era stato già trattato chirurgicamente, coesistente con l’adenomacarcinoma.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il solo S.L. affidato a due articolati motivi, illustrati con memoria.
4. Ha resistito con controricorso la Fintecna spa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: 1) violazione dell’art. 2087 c.c., per non avere il datore di lavoro impedito la diffusione di fattori di pericolosità e per non avere adottato tutte le misure a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore; 2) violazione dell’art. 1218 c.c., in correlazione all’art. 1176 c.c., per avere omesso l’azienda di provare di avere posto in essere le necessarie cautele per eliminare i rischi connessi ad ambiente di lavoro nocivo e per avere adottato un comportamento contrario alla diligenza; 3) violazione dell’art. 2 Cost., per la lesione del fondamentale ed inviolabile diritto alla salute e alla integrità fisica; 4) violazione dell’art. 32 Cost., per avere il datore di lavoro esposto il lavoratore a rischio di salute in ambiente di lavoro nocivo; 5) violazione dell’art. 35 Cost., comma 1, per avere il datore di lavoro omesso di porre in essere la generica tutela del lavoratore; 6) violazione dell’art. 41 Cost., per avere omesso il datore l’applicazione di norme di sicurezza a tutela del lavoratore, anteponendo le sue esigenze economico-produttive; 7) violazione del D.P.R. n. 547 del 1955 e D.P.R. n. 303 del 1956 nella Direttiva Europea n. 391/1992, per avere il datore omesso di attivare la tutela del lavoratore con finalità di prevenzione anche nell’ambiente di lavoro; 8) la violazione del R.D. 14 aprile 1927, n. 530, artt. 2 e 17 per avere il datore di lavoro disatteso le norme di protezione e prevenzione dell’ambiente di lavoro; 9) violazione della Direttiva CEE n. 478/1983, per non avere parte datoriale protetto il lavoratore dai rischi connessi con l’esposizione all’amianto; 10) violazione del D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 915, in attuazione della Direttiva CEE 78/319, per avere omesso il datore di lavoro di considerare come pericoloso anche ai fini ambientali l’amianto; 11) violazione della Circolare 10.7.1986 n. 45 del Ministero della Sanità, per avere omesso il datore di lavoro interventi per eliminare il rischio connesso all’impiego di materiali contenenti amianto; 12) violazione del D.M. Ambiente 12 luglio 1990, per non avere il datore di lavoro ricompreso l’amianto tra le sostanze considerate più pericolose per la salute; 13) violazione D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 in attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE, n. 88/642/CEE, per avere il datore di lavoro omesso di proteggere il lavoratore contro i rischi da esposizione e da agenti chimici; 14) la violazione della L. 30 luglio 1990, n. 212, art. 7 per avere il datore di lavoro esposto il lavoratore ai rischi da esposizione all’amianto.
2. Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso esame dei seguenti fatti storici decisivi per il giudizio rappresentati da: a) omesso esame del fatto storico relativo alle mansioni in ambito lavorativo (muratore in reparto di fonderia meccanica sezione fucinatura – Martins); b) omesso esame del fatto storico sulle risultanze della CTU medico legale ai fini del nesso eziologico tra mansioni e malattia (neoplasia del colon con lesioni ripetitive epatiche, polmonari, cerebrali ed ossee) in relazione al livello e intensità della esposizione all’amianto e alle sostanze tossiche, rilievo eziologico del polipo adenomatoso inteso come lesione coesistente con l’adenomacarcinoma; rilevanza causale di fattori extralavorativi; c) omesso esame del fatto storico sulle risultanze della CTU ambientale, ai fini della rilevanza dell’esposizione del lavoratore a sostanze nocive in ambiente di lavoro; d) omesso esame della circostanza relativa al riconoscimento di malattia professionale da parte dell’INAIL ai fini della conferma dell’origine della malattia.
3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili.
4. In primo luogo, deve sottolinearsi che tutte le censure, prospettate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e riguardanti quaestiones facti che implichino un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio, incontrano il limite della cd. “doppia conforme”, di cui all’art. 348 ter c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, che preclude, rendendolo inammissibile, il ricorso per cassazione su tali punti.
5. In secondo luogo, va rilevato che la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960): ipotesi, queste, non denunciate nè ravvisabili nel caso de quo.
6. In terzo luogo, deve considerarsi che le doglianze di cui al primo motivo, ancorchè svolte sotto il profilo della violazione di molteplici norme di legge ma in modo assolutamente generico e in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione normativa (Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010 del 2012), si sostanziano nella critica della ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, configurando, come tale, una richiesta alla Corte di cassazione di riesaminare la vicenda processuale sottoposta al suo controllo del tutto estranea al giudizio di legittimità (Cass. n. 8758 del 2017).
7. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite ed immune da contraddizioni o vizi logici: le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono tratte configurano, quindi, un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole, espressione di una potestà propria del giudice di merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr. ex plurimis Cass. n. 14212 del 2010; Cass. n. 14911 del 2010).
8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
10. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019
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