LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9436-2014 proposto da:
D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO BOER, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO CRESCIOLI;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’Avvocato SANTE RICCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO CIMETTI e GIUSEPPE PARENTE;
– controricorrente –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
*****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 726/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/04/2013 R.G.N. 412/2010.
CONSIDERATO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza di rigetto dell’opposizione proposta da D.S.M. avverso la cartella esattoriale notificata su istanza dell’Inps.
La Corte ha riferito, circa l’eccezione di mancata produzione della cartella, che vi era in atti l’estratto del ruolo che consentiva di individuare l’entità del credito, la sua ripartizione negli anni e l’indicazione del capitale e degli interessi e, circa la mancata individuazione del soggetto che aveva sottoscritto la relata di notifica, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 la notifica poteva essere svolta anche dagli ufficiali della riscossione e i(altri soggetti abilitati dal concessionario.
La Corte ha, poi, affermato la regolarità della notifica della cartella opposta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26richiamando la ricostruzione dei passaggi dell’attività di notifica, effettuata dal Tribunale, alla luce dei documenti prodotti dal concessionario e tenuto conto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 non era stata ancora pubblicata al momento della discussione.
La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto perfezionata la notifica della cartella in data 4/9/2006 decimo giorno dalla spedizione della raccomandata con conseguente tardività dell’opposizione.
Nel merito ha poi rilevato che il D.S., amministratore della soc. Axis ma anche, come risultante dal verbale ispettivo, svolgente attività all’interno della società quale addetto alle vendite, era tenuto all’iscrizione alla gestione commercio oltre che a quella autonoma quale amministratore.
2.Avverso la sentenza ricorre il D.S. con tre motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste Equitalia. L’Inps ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato.
RITENUTO IN DIRITTO
3.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 148 c.p.c..
Lamenta che la Corte aveva ritenuto regolare la notifica pur non essendo mai stato prodotto l’originale della cartella e della relata di notifica con violazione della norma che impone di conservarle per 5 anni.
Il motivo è infondato. Va, infatti, rilevato, da un lato, che non risulta che il ricorrente abbia eccepito la non conformità all’originale delle copie fotostatiche depositate da Equitalia. Questa Corte ha affermato che “la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della “conformità della fotocopia prodotta all’originale”) (cfr Cass. 27633/2018). Le censure contenute in ricorso sono del tutte generiche non risultando dedotti i motivi per cui si dovrebbe dubitare della genuità dei documenti prodotti e della loro conformità all’originale.
In ogni caso va rilevato che la Corte ha osservato circa la cartella che in atti vi era l’estratto di ruolo da cui emergeva l’entità del credito, la sua ripartizione negli anni e l’indicazione del capitale e degli interessi di mora. Questa Corte ha affermato (cfr Cass. 21533/2017) che “l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione delta parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15)”.
4.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 così come vigente dopo la sentenza della Corte Cost 258 del 22/11/2012.
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente affermato di poter prescindere dall’art. 140 c.p.c. per la notifica della cartella ed ha ritenuto di poter affermare la validità di una notifica che si afferma effettuata secondo le disposizioni contenute nel testo originario del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60 ora dichiarato incostituzionale. Osserva che la documentazione non attestava il soggetto che aveva provveduto alla notifica, nè l’avvenuta affissione all’abitazione del destinatario,nè la comunicazione a mezzo raccomandata.
Il motivo è infondato stante l’inapplicabilità della citata sentenza della Corte Costituzionale atteso che tale pronuncia è intervenuta allorchè si era già maturata la decadenza e cioè era già decorso il termine di 40 giorni entro il quale doveva essere proposta l’opposizione, così come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, e, dunque, trattandosi di rapporto esaurito in quanto era già trascorso il termine decadenziale previsto per l’impugnazione.
Circa la regolarità della notifica secondo la disciplina vigente all’epoca la Corte territoriale ha richiamato la ricostruzione effettuata dal Tribunale dei diversi passaggi dell’attività di notifica in base ai documenti prodotti da Equitalia concludendo per la regolarità della notifica e sottolineando che per la contestazione dei documenti, provenienti dal messo notificatore, sarebbe stata necessaria la querela di falso.
5.Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce violazione dell’art. 2909 c.c. in quanto il Tribunale di Vicenza aveva accertato con sentenza passata in giudicato la mancanza di prova dello svolgimento di attività da parte del D.S. a favore della soc Axis e l’Inps aveva spontaneamente cancellato l’ipoteca e disposto lo sgravio e, dunque, era cessata la materia del contendere.
Il motivo è infondato in quanto la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo quale risultante dalla cartella esattoriale.
6.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di Equitalia. Nulla per spese a favore dell’Inps non avendo l’Istituto svolto attività difensiva.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi a favore di Equitalia Nord.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2019
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