Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23833 del 25/09/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24190-2018 proposto da:

W.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CAVICCHIOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI NOVARA;

– intimati –

avverso il decreto N.R.G. 24397/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, con decreto n. 2759/2018, depositato il 26/06/2018, ha respinto la richiesta di protezione internazionale di W.P.M., nato in Gambia, di religione mussulmana, a seguito del provvedimento di diniego della competente Commissione Territoriale, rilevando che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il proprio Paese, essendo stato arrestato, durante il governo del dittatore *****, per avere, in un laboratorio di uno zio, aiutato quest’ultimo a stampare magliette con una scritta inneggiante alla libertà) risultava riferibile ad una situazione socio-politica del Paese d’origine ormai superata, e quindi inidonea ad integrare dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale, in via preliminare, ha respinto l’istanza del ricorrente di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in quanto, pur non essendo disponibile la videoregistrazione dell’audizione dell’interessato dinanzi alla Commissione, vi era in atti il verbale di trascrizione della stessa, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, del tutto equipollente.

Avverso il suddetto decreto, W.P.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva; notifica via PEC effettuata il 26/7/2018).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, eccependo in via preliminare l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, in riferimento agli artt. 3,24,111,117 Cost., della Dir. n. 32 del 2013, art. 46, par. 3, e degli artt. 6 e 13 Cedu, ed alla previsione del rito camerale, in violazione del principio del contraddittorio, stante la possibilità per il giudice di non procedere all’audizione personale del richiedente, in ipotesi di acquisizione della videoregistrazione (prova formata in modo unilaterale davanti alla Commissione territoriale competente), e del diritto ad un giusto processo, stante l’abolizione del grado di appello, nonchè per il differimento dell’efficacia temporale, per quanto concerne l’entrata in vigore del nuovo rito, lamenta, con l’unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10 e comma 11, lett. a), avendo il Tribunale disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza, stante la non disponibilità della videoregistrazione davanti la commissione.

2. Preliminarmente, in ordine alle questioni di legittimità costituzionali sollevate dal ricorrente, va richiamato quanto chiarito da questa Corte, con la pronuncia n. 17717/2018 (conf. Cass. 32029/2018), secondo la quale “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008 , art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte”, nonchè “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime” ed “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento” (conf. Cass. 28119/2018).

Questa Corte, con la successiva pronuncia n. 27700/2018, ha poi chiarito che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (conf. Cass. 28119/2018).

Le questioni di legittimità costituzionale della normativa citata sono dunque manifestatamente infondate.

3. Tanto premesso, l’unica censura, in rito, del ricorso è fondata.

Questa Corte (Cass. n. 17717/2018), con orientamento cui questo Collegio intende dare continuità, ha, di recente, affermato che “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio”, in quanto “tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, va cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato, con rinvio, anche in punto di spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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