LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9544-2018 proposto da:
M. ASSICURAZIONI DI M.G.R. SNC in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO AVARELLO;
– ricorrente –
contro
AIG EUROPE LIMITED, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA D’INTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPIETRO BOZZOLA;
– controricorrente –
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, G.A., UNIPOL SAI ASSICURAIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 117/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 19/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.
FATTI DI CAUSA
Nel 2009 G.A., convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Caltagirone, la Generali Assicurazioni S.p.a. (già INA Assitalia S.p.a.), esponendo: a) di avere sottoscritto, nell’anno 1996, una polizza vita della durata di dieci anni e di aver sempre regolarmente pagato i premi; b) di essersi recato, nell’anno 2003, nell’Agenzia M. Assicurazioni di M.G.R. & C. s.n.c. per pagare altra rata di premio e di avere così appreso che i premi dall’anno 2000 all’anno 2002 non risultavano pagati; c) di essersi offerto, invano, di pagare i predetti premi alla predetta agenzia; d) di aver, pertanto, instaurato, nell’anno 2004, il giudizio R.G. 915/04 nei confronti dell’Agenzia M. Assicurazioni di M.G.R. & C. s.n.c. al fine di ottenere la convalida dell’offerta reale, sentire dichiarare regolarmente pagati i premi, sentire dichiarare efficace la polizza.
Tanto premesso, il G. chiese al Tribunale di Caltagirone di condannare Generali Assicurazioni S.p.a. (già INA Assitalia S.p.a.) a corrispondergli l’importo di Euro 83.027,89 e cioè la somma che gli sarebbe spettata alla scadenza della polizza stipulata nel 1996.
Si costituì in giudizio la Generali Assicurazioni contestando integralmente le domande del G. e chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa della M. Assicurazioni di M.G.R. & C. s.n.c. al fine di essere manlevata di quanto fosse eventualmente stata condannata a pagare al G..
Si costituì in giudizio la M. Assicurazioni di M.G.R. & C. s.n.c., contestando le domande proposte nei suoi confronti e chiedendone il rigetto; chiese, altresì, ed ottenne di chiamare in garanzia la AIG Europe e la Milano Assicurazioni S.p.a., quali società coassicuratrici per la responsabilità professionale e civile verso terzi.
Si costituì AIG Europe eccependo l’inoperatività della polizza.
Nelle more, in data 18 dicembre 2009, il Tribunale di Caltagirone pronunciò la sentenza n. 352/09, conclusiva del giudizio R.G. 915/04. Con tale provvedimento il Tribunale convalidò l’offerta reale dichiarando valida la polizza del 1996.
Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 213/2013, depositata il 10 maggio 2013, così dispose: 1) in accoglimento della domanda dell’attore G.A., condannò Generali Italia S.p.a. (già INA Assitalia S.p.a.) al pagamento in suo favore di Euro 83.027,89, oltre interessi dalla domanda al soddisfo in virtù della polizza n. 61988402/67; rigettò la domanda di manleva proposta da Generali Italia S.p.a. (già INA Assitalia S.p.a.) nei confronti di M. Assicurazioni di M.G.R. & C.; 3) dichiarò inammissibile la domanda di rimborso delle spese processuali proposta da M. Assicurazioni nei confronti di Generali Italia S.p.a. (già INA Assitalia S.p.a.); 4) condannò quest’ultima al rimborso integrale delle spese processuali in favore di G.A. e di M. Assicurazioni; 5) compensò integralmente le spese processuali tra M. Assicurazioni, AIG Europe e Milano Assicurazioni S.p.a..
Avverso detta sentenza propose appello Generali Italia S.p.a. (già INA Assitalia S.p.a.).
Si costituirono il G., che chiese il rigetto del gravame, la M. Assicurazioni di M.G.R. s.n.c., che chiese il rigetto dell’appello e l’accoglimento della domanda di manleva proposta nei confronti di AIG Europe Limited e Nuova Milano, nonchè AIG Europe Limited, la quale chiese il rigetto della domanda di garanzia e manleva proposta da M. Assicurazioni e sostenne comunque l’infondatezza della domanda proposta da Generali Italia S.p.a. nei confronti di M. Assicurazioni e, in subordine, chiese di ritenere sussistente la copertura assicurativa AIG, tenuto conto della franchigia e della quota di coassicurazione, pari all’80%.
La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 117, pubblicata il 19 gennaio 2018 così dispose: 1) condannò M. Assicurazioni di M.G.R. s.n.c. in liquidazione a pagare a Generali Italia S.p.a. Euro 10.104,18, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, nella misura di legge, sulla somma via via rivalutata, nonchè gli interessi sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, rigettando nel resto l’appello principale; 2) dichiarò inammissibile “l’appello incidentale” relativo alla domanda di manleva proposta da M.G.R. s.n.c., in liquidazione nei confronti di AIG Europe Limited e regolò tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della Corte di merito M. Assicurazioni di M.G.R. & C. s.n.c. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito AIG Europe Limited con controricorso.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 167 c.p.c., comma 2, e dell’art. 171 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, nella parte in cui regolamenta forme, modalità e termini della costituzione del convenuto”, la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto tardiva la sua costituzione in secondo grado e quindi tardivo “l’appello incidentale” da essa avanzato nella parte in cui avrebbe riproposto la domanda di manleva nei confronti di AIG Europe Limited. Ad avviso della parte ricorrente, essa non avrebbe in realtà proposto in secondo grado alcun appello incidentale ma avrebbe avanzato “domanda di esame e di decisione di domanda pretermessa dal primo giudice che, in quello stadio, l’aveva ritenuta assorbita in sentenza”, sicchè non sarebbe stata necessaria la sua tempestiva costituzione in appello.
Sostiene, altresì, la ricorrente che, essendo essa parte vittoriosa in primo grado, non aveva l’onere di proporre appello incidentale per riproporre la domanda ritenuta assorbita dal primo Giudice, come affermato da Cass. 19/0472016, n. 7700, a soluzione del contrasto esistente in giurisprudenza sul punto.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 19/047206, n. 7700, secondo cui “In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.”.
Di recente le medesime Sezioni Unite hanno pure precisato che “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo” (Cass., sez. un., 25/05/2018, n. 13195) e che “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado” (Cass., sez. un., 21/03/2019, n. 7940), sicchè, in base al principio da ultimo richiamato non sussiste la tardività della riproposizione ex art. 346 c.p.c. della domanda rimasta assorbita in primo grado eccepita dalla controricorrente.
2. Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito l’esame del secondo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost.ex art. 360 c.p.c., comma 5". Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e con il quale la ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe esaminato la domanda pretermessa di manleva da essa proposta “nei confronti della AIG e Nuova Milano” e l’avrebbe qualificata “appello incidentale” senza fornire al riguardo adeguata motivazione.
3. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.
4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019