LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18863-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTO ANDREA, rappresentato e difeso unitamente agli avvocati QUATRALE JESSICA, ZAZA D’AULISIO ALFREDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7503/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento sulla base del divieto della doppia imposizione, in quanto legale rappresentante di una società già soggetta a tassazione;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate ritenendone non condivisibili le argomentazioni perchè in violazione del divieto di doppia imposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, in quanto non può accertarsi in sede tributaria un reddito illecito già compreso nelle fatture emesse dalla società d. Eredi s.r.l. al comune di Frosinone;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’artt. 2697,2727 e 2792 c.c., L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41-bis, in quanto la CTR avrebbe omesso di considerare che la regolare fatturazione da parte della società non esclude la tassazione in capo al ricorrente dei proventi illeciti, a meno che il contribuente indagato dimostri che gli stessi siano già ricompresi nelle fatture emesse dalla società.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019