LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23332-2017 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116 presso lo studio dell’avvocato CARLO BORELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO BERTERO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI SPA), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA NORD SPA *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 382/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Torino, a conferma della sentenza del Tribunale stessa sede, ha dichiarato non decorsa la prescrizione relativa al credito di Euro 8879,60 dovuto a titolo di versamento di contributi previdenziali inerenti la gestione commercianti per l’anno 2007, contestato dall’Inps a C.P.;
la Corte territoriale ha statuito che, in presenza dell’omessa dichiarazione di maggiori redditi da parte della contribuente, il credito contestato non poteva dirsi esistente e, dunque, prescritto nei termini dedotti dall’appellante; che data la natura incontestabilmente di carattere doloso dell’omissione, i contributi scaturenti dal maggior reddito prodotto erano dovuti, ancorchè fosse pendente il giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria la quale aveva, peraltro, accertato la fondatezza della pretesa creditoria;
la cassazione della sentenza è domandata da C.P. sulla base di tre motivi, l’Inps si costituisce con tempestivo controricorso, mentre Equitalia Nord rimane intimata;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
nell’approssimarsi dell’Adunanza camerale la difesa di parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio per definizione agevolata.
CONSIDERATO
CHE:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in combinato disposto con la L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2, L. n. 335 del 1995, art. 3 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis (convertito in L. n. 438 del 1992), in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione per il recupero di contributi Inps non dichiarati”; in merito alla statuizione della Corte d’appello di mancata prescrizione del credito, deduce che il dies a quo del predetto termine decorre dal giorno successivo alla scadenza del versamento; nel caso in esame la notifica dell’avviso d’accertamento tributario era datata 28 settembre 2013, il termine di scadenza del debito contributivo contestato cadeva il 16 giugno 2008 e, pertanto, la prescrizione si era già perfezionata il 16 settembre 2013;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8 in combinato disposto con la L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis (convertito in L. n. 438 del 1992), in relazione alla sospensione della prescrizione/sussistenza di ipotesi di dolo per il caso di omessa dichiarazione dei redditi da parte del contribuente”; deduce l’erronea applicazione dell’istituto della sospensione della prescrizione da parte della decisione gravata, nonchè la mancata esplicitazione, in motivazione, del percorso logico-giuridico che ha indotto la Corte territoriale a ritenere che la sola mancata presentazione del modello Unico 2008 concretizzasse un comportamento doloso della contribuente, in virtù del quale, nelle more dell’avviso di accertamento, avrebbe trovato applicazione la sospensione della prescrizione;
col terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si contesta “Violazione e/o falsa, applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, in relazione all’impossibilità di iscrizione a ruolo laddove l’accertamento sia impugnato avanti all’autorità giudiziaria”; i giudici dell’appello avrebbero erroneamente ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo prima dell’avverarsi delle condizioni di legge, atteso che l’avviso di addebito era stato impugnato davanti alla Commissione tributaria, e, dunque, il ragionamento della Corte territoriale risultava fondato su una ricostruzione ex post, essendo solo in seguito il giudizio tributario sfociato in una sentenza di rigetto, nemmeno impugnata dalla ricorrente;
in prossimità dell’Adunanza camerale la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire a questo Collegio un’istanza di sospensione del giudizio, per avere l’Agenzia delle Entrate Riscossione accolto, in relazione al credito contributivo oggetto della controversia, l’istanza di definizione agevolata presentata da C.P. ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, convertito in L. n. 136 del 2018 (cd. rottamazione ter);
sussistendone i presupposti di legge, nelle more del pagamento delle somme dovute il presente giudizio va sospeso ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 6, e la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del giudizio ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 119 del 2018, convertito nella L. n. 136 del 2018, fino al pagamento del dovuto e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 3 luglio 2019.
Depositato in cancelleria il 27 settembre 2019