Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24208 del 30/09/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24985-2017 proposto da:

B.A.O.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 151, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SEGRETO, rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO PESCA;

– ricorrente –

contro

COMUNE SESSA CILENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 49, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VERDEROSA;

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE COMUNALE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO VEGLIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 447/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

FATTI DI CAUSA

Con citazione 5-4-2000 L.F. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania il Comune di Sessa Cilento e l’Axa Assicurazioni SpA per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti da un immobile di sua proprietà a causa di un incendio; in particolare evidenziò che l’autocarro Fiat Daily, di proprietà del detto Comune ed assicurato per la rca con l’Axa Assicurazioni SpA, alle ore 2,45 circa del *****, mentre si trovava in sosta dinanzi al portone di ingresso della sua abitazione, si era incendiato per cause ignote, con conseguenti fiamme che si erano propagate al predetto immobile, procurando ingenti danni (giudizio 550/2000).

Con distinta citazione 29-9-2000 i coniugi L.F. e B.A.O.P. convennero i medesimi convenuti dinanzi allo stesso Tribunale per sentirli condannare al risarcimento dei danni di carattere psico-fisico subiti a seguito del detto incendio (giudizio 1403/2000).

Con sentenza 822/2009 del 28-10-2009 l’adito Tribunale, riuniti i due giudizi, rigettò entrambe le domande e dichiarò compensate per giusti motivi le spese di lite, “tenuto conto delle ragioni del decidere”; in particolare il Tribunale ritenne innanzitutto provato che la notte tra il ***** ed il ***** l’autocarro di proprietà del Comune era stato rubato da ignoti, posizionato a pochi centimetri di distanza dal portone di ingresso dello stabile di proprietà del L. ed incendiato, con fiamme che avevano poi attinto l’immobile; sostenne, poi, che non era configurabile nè la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. per omessa custodia (non vi era stato, infatti, un difetto di diligenza nella custodia ed il danno era stato causato da agenti esterni, ed in particolare da un incendio doloso, qualificabile come caso fortuito) nè la responsabilità dei convenuti in base alla norme sulla circolazione dei veicoli (l’autocarro era stato utilizzato intenzionalmente da terzi come strumento di danneggiamento, del tutto svincolato dalla circolazione stradale).

Con sentenza 16-6-2015 la Corte d’Appello di Salerno, previa separazione dei relativi rapporti processuali inerenti al gravame proposto da L.F. e B.A.O.P., ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di appello proposto da L.F..

Con sentenza 447/17 del 18-5-2017 ha rigettato l’appello principale proposto da B.A.O.P. e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal Comune, ha condannato la B. al pagamento delle spese di lite sostenute dal Comune in primo grado; ha poi condannato la B. anche al pagamento delle spese di lite relative al grado di appello in favore sia del Comune sia dell’Axa.

In particolare la Corte ha innanzitutto ribadito che i lamentati danni erano da ricollegarsi etiologicamente al fatto del terzo, ossia all’incendio doloso del veicolo; ed invero, in base alle risultanze processuali, doveva ritenersi comprovato sia che il veicolo di proprietà del Comune, rubato nella notte tra il 2 ed il ***** (v. denuncia sporta dal vigile urbano D.F.G. e deposizione dello stesso D.F.), era stato utilizzato da terzi rimasti ignoti come strumento per danneggiare l’immobile di proprietà dei L., sia che l’incendio era stato appiccato dall’azione dolosa di terzi (v. contiguità temporale tra furto ed incendio; v. particolare posizione dell’autocarro, a diretto contatto con il portone allorchè era stato avvolto dalle fiamme, e presenza sullo stesso di una sola ammaccatura sullo spigolo sx del cofano corrispondente al punto di appoggio sullo stipite sx del portone, tale da escludere, senza necessità di disporre CTU sulla dinamica del sinistro, che l’incendio potesse essere stato causato dall’urto del veicolo contro il portone; v. instaurazione di procedimento penale per il reato di cui all’art. 424 c.p., conclusosi con decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato).

Ciò precisato in fatto, ha quindi, in primo luogo, escluso la responsabilità – ex art. 2051 c.c. – del Comune, quale proprietario e custode del mezzo, sia perchè non vi era stato un difetto di diligenza nella custodia del veicolo (quest’ultimo, come desumibile dalla dichiarazione del teste R.A., veniva solitamente chiuso a chiave durante la notte e le chiavi venivano riposte in un’aula della vicina scuola comunale, anch’essa chiuesa a chiave), sia, e soprattutto, perchè il lamentato danno era da ricollegare sotto il profilo causale non già al furto ma all’incendio dell’autocarro, che, in quanto fatto doloso, integrava gli estremi del fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.; in secondo luogo, ha poi escluso ogni responsabilità del Comune e della Axa Assicurazioni SpA in base alle norme sulla circolazione stradale, in quanto l’incendio, propagatosi da un veicolo in sosta ed appiccato dall’azione dolosa di terzi, non poteva considerarsi evento relativo alla circolazione stradale.

La Corte, infine, nel decidere sull’appello incidentale, ha ritenuto che la disposta compensazione delle spese, giustificata dal Tribunale con riferimento alle ragioni della decisione, non poggiava su un adeguato supporto motivazionale (come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’art. 92 c.p.c. nella formulazione antecedente alle modifiche di cui alla L. n. 263 del 2005), atteso che la domanda di parte attrice era stata integralmente rigettata e le questioni giuridiche non presentavano alcuna peculiarità.

Avverso detta sentenza B.A.O.P. propone ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi ed illustrato anche da successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Axa Assicurazioni SpA ed il Comune di Sessa Cilento resistono con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 40 c.p. e falsa applicazione dell’art. 41 c.p. nonchè degli artt. 2051,2054 e 2055 c.c. e L. n. 990 del 1969, art. 18 si duole che la Corte, pur considerando tutti i segmenti fattuali della condotta (volontaria sottrazione del veicolo dal luogo ove era custodito, conduzione dello stesso nei pressi del fabbricato del L. ove si trovava la B., volontario innesco dell’incendio) avvinti da un medesimo collegamento teleologico (in quanto tutti finalizzati a determinare il volontario danneggiamento del fabbricato del L.), non abbia poi ritenuto gli stessi tutti causa del detto danneggiamento e dei danni subiti dalla B., indipendentemente se a porli in essere fosse stato un unico o una pluralità di soggetti; in particolare, la circolazione del veicolo rappresentava un antecedente assolutamente necessario ed indispensabile nell’economia della produzione del danno, sicchè era evidente la responsabilità ex art. 2054 c.c. del Comune e L. n. 990 del 1969, ex artt. 3 e 18 dell’Axa per violazione delle norme sulla circolazione dei veicoli; l’azione dolosa del terzo, nella specie, non si poneva al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, atteso che l’incendio rappresentava l’atto finale (causa prossima) di una programmata attività delittuosa comprendente anche la necessaria e preventiva circolazione dell’autoveicolo, con tutte le conseguenze in ordine alla necessaria copertura assicurativa obbligatoria per la rca relativa a danni a terzi causalmente collegati a quella circolazione.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2054 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 3 e art. 18, D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3, n. 9 si duole che la Corte d’Appello, pur non avendo accertato l’autonomia dell’azione incendiaria rispetto a quella precedente della sosta del veicolo (anzi avendo accertato il vincolo teleologico tra le dette azioni), abbia poi ritenuto interrotto il nesso causale, e non considerato quindi che l’incendio si era propagato da un veicolo “in sosta” (che, agli effetti dell’art. 2054 c.c. e della legge sull’assicurazione obbligatoria, deve considerarsi “in circolazione”) e doveva quindi ritenersi come evento relativo alla circolazione stradale; erroneamente, pertanto, era stata esclusa la responsabilità del Comune di Sessa Cilento e della Axa Assicurazione spa.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 2051,2697 e 2729 c.c., nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale abbia escluso la responsabilità del Comune di Sessa Cilento ex art. 2051 affermando che l’autocarro veniva custodito dal detto Comune con diligenza; a siffatta conclusione la Corte era però giunta esclusivamente sulla base della deposizione del teste R.A., che però si era limitato a dichiarare che “solitamente” (senza quindi alcuno specifico riferimento alla sera del furto) l’autocarro veniva parcheggiato chiuso a chiave in un capannone e le chiavi portate presso la vicina scuola elementare e riposte in un’aula a sua volta chiusa a chiave; la Corte, pertanto, o aveva erroneamente ritenuto sufficiente a configurare il caso fortuito la dimostrazione della generica idoneità delle modalità con le quali il custode provvedeva alla conservazione dei bene o aveva omesso di esaminare la sollevata questione circa la necessità di dimostrare le specifiche modalità con le quali la cosa era stata concretamente ed in quell’occasione custodita; nè poteva presumersi che il comportamento di solito osservato dai dipendenti del Comune fosse stato tenuto anche nella specifica circostanza della notte tra il 2 e il *****, non essendo tale conclusione sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2054 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 3 e art. 18 si duole che la Corte d’Appello abbia ritenuto il Comune (proprietario del veicolo) e l’Axa (compagnia assicuratrice per la rca) esenti da responsabilità in ordine ai danni prodotti dalla circolazione solo in considerazione della natura dolosa dell’incendio, non prevista invece come esimente di responsabilità.

Con il quinto motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione dell’art. 24 Cost., art. 6, par. 3 lett. b) e d) Cedu, artt. 112, 115 e 132 c.p.c., si duole che la Corte d’Appello, senza alcuna motivazione, non abbia ammesso la richiesta CTU medico legale, necessaria per l’accertamento dei danni subiti dall’appellante.

Con il sesto motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 91 c.p.c., si duole che la Corte l’abbia condannata al pagamento, in favore del Comune e dell’Axa, delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio, quando invece, per le ragioni di cui ai precedenti motivi, il Comune e l’Axa dovevano ritenersi soccombenti.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono tutti infondati.

Come già da tempo precisato da questa S.C.,”in tema di responsabilità civil aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “condicio sine qua non”) nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili. Il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, di cui all’art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dall’art. 41 c.p., comma 2 in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto” (Cass. 25028/2008).

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, proprio in applicazione del detto principio, ha ritenuto l’evento dannoso in questione attribuibile esclusivamente all’incendio doloso appiccato sull’autocarro da terzi rimasti sconosciuti, atteso che detta condotta, di per sè sola idonea a provocare l’evento ponendosi al di fuori delle ordinarie linee di sviluppo della serie causale già in atti, e quindi causa unica ed esclusiva dell’evento, ha reso irrilevanti le altre cause preesistenti (parcheggio notturno dell’autocarro, furto dello stesso e spostamento presso l’immobile in questione), non potendosi ritenere che ordinariamente (a prescindere pertanto dalla finalità in concreto perseguita dal soggetto o dai soggetti interessati) al furto di un veicolo ed allo spostamento dello stesso segua il doloso incendio del veicolo medesimo allo scopo di danneggiare persone ed immobili.

Altrettanto correttamente, inoltre, la Corte territoriale, proprio sulla base del’insussistenza del detto nesso causale, ha ritenuto il proprietario (e custode) dell’autocarro in questione esente da responsabilità, sia ai sensi sia dell’art. 2051 c.c., essendo stato dimostrato il caso fortuito costituito dal fatto doloso di un terzo (caso fortuito che interrompe il nesso causale e prescinde quindi dall’accertamento della colpa del custode), sia, unitamente alla sua Compagnia assicuratrice, dell’art. 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969 (ratione temporis vigente); ed invero, a tale proposito, come chiarito da questa S.C.,”ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria della r.c.a., la sosta può essere equiparata alla circolazione solo se il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma – ivi compreso il fortuito – di per sè sufficiente a determinarlo” (Cass. 5398/2013; v. anche Cass. 3108/2010).

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472