LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11577/2014 proposto da:
B.B., F.S., M.V., Z.M., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARA PARPAGLIONI, MAURIZIO SARTORI;
– ricorrenti – principali –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
B.B., F.S., M.V., Z.M.;
– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 519/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/11/2013 R.G.N. 1000/2010;
il P.M., ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, condannava l’Inps alla corresponsione in favore di B.B. ed altri litisconsorti, a carico del Fondo di garanzia di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, di quanto maturato negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro svolto con imprenditore dichiarato fallito, con esclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso e comprendendo l’indennità sostitutiva delle ferie limitatamente agli importi a tale titolo maturati nei tre mesi suddetti.
2. Per la cassazione della sentenza B.B. ed i suoi litisconsorti hanno proposto ricorso, affidato a 5 motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso; l’istituto ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
3. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 c.p.c..
4. Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c., ed il Pubblico ministero ha depositato le sue conclusioni scritte nelle quali ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO
che:
5. i ricorrenti principali censurano la soluzione della Corte di merito per non avere ricompreso nella retribuzione dovuta dal Fondo di garanzia l’indennità di mancato preavviso e l’intera indennità sostitutiva delle ferie. Tutti i motivi di ricorso lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2, sia in relazione all’art. 2 Cost. e art. 3 Cost., comma 2, sostenendo che la soluzione adottata dalla Corte d’appello si porrebbe in contrasto con il principio solidaristico e con il principio di eguaglianza sostanziale fissati dalle norme costituzionali richiamate, sia con riferimento all’art. 3, primo paragrafo della Direttiva 80/987 CEE, che impone agli Stati membri che sia garantito il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti dal rapporto di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.
6. A fondamento del ricorso incidentale, l’Inps ha denunziato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 1, con riferimento all’art. 2109 c.c., censurando la decisione della Corte territoriale per avere incluso la quota dell’indennità sostitutiva delle ferie maturata negli ultimi tre mesi nel novero dei crediti di lavoro a carico del Fondo.
7. il ricorso principale e quello incidentale sono infondati, dovendosi confermare la soluzione adottata dal giudice di merito in ragione delle considerazioni che seguono, idonee a disattendere tutti i motivi che gli stessi hanno proposto.
8. Questa Corte ha già ritenuto nell’ordinanza del 12/06/2017, n. 14559 che la natura risarcitoria – o “indennitaria”, come hanno ritenuto le Sezioni Unite con la sentenza n. 7914 del 29 settembre 1994 – dell’indennità di preavviso, esclude che la stessa possa rientrare tra i crediti di lavoro inerenti egli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, per i quali opera, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2, il Fondo di garanzia.
9. A tale soluzione deve darsi continuità, considerato che del D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2, che prevedono il pagamento da carico del Fondo di garanzia dei “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”, si pone in coerenza con l’art. 3 della Direttiva 20/10/1980, n. 80/987/CEE, di cui il cennato D.Lgs. n. 80 del 1992, costituisce attuazione, come sostituito dall’art. 1 della direttiva 2002/74/CE e successivamente abrogato dall’art. 16 della direttiva 2008/94/CE che tuttavia all’art. 3, contiene una disposizione di tenore sovrapponibile, che prevede che la garanzia debba riguardare le “retribuzioni non pagate”, e dunque il corrispettivo dell’attività prestata in tale periodo, sicchè resta esclusa la ricomprensione degli importi aventi natura non retributiva ma risarcitoria. Inoltre, l’indennità di mancato preavviso neppure costituisce retribuzione inerente gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, e dunque corrispettivo del lavoro in tale periodo prestato, in quanto, sebbene sorge con la manifestazione della volontà datoriale di intimazione del licenziamento, è finalizzata ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il rapporto si è interrotto, in modo da fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale (Cass. 21/09/2016, n. 18508).
10. Resta dunque escluso ogni ipotizzabile contrasto con la normativa sovranazionale, considerato che la tutela per il pagamento del trattamento di fine rapporto è apprestata dalla L. 29 maggio 1982, n. 297 e con quella costituzionale, restando nella discrezionalità del legislatore, entro i limiti delineati dalla soglia socialmente compatibile con l’obiettivo sociale della direttiva (art. 4, comma 3 della Dir. 20/10/1980, n. 80/987/CEE) la determinazione dell’ammontare delle prestazioni del Fondo, tenendo anche conto della disponibilità delle risorse finanziarie.
11. In merito all’indennità sostitutiva delle ferie, questa Corte ha avuto modo di evidenziarne la natura mista, sia risarcitoria che retributiva (Cass. n. 20836/2013, n. 1757/2016, n. 14599/2017). Si è, infatti, chiarito che l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite è volta a compensare il danno derivante dalla perdita del periodo di riposo, ma è anche connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali. Da tali considerazioni questa Corte ha fatto discendere l’assoggettamento a contribuzione previdenziale a norma della L. n. 153 del 1969, art. 12 (Cass. n. 13473 del 29/05/2018), nonchè l’inclusione nella base di calcolo per l’indennità di fine rapporto (Cass. n. 20836 del 11/09/2013).
12. La funzione di tutela del lavoratore cui è predisposto il Fondo di garanzia deve comunque condurre a valorizzare la natura retributiva dell’indennità, sicchè deve ritenersi componente dell’obbligazione del Fondo l’indennità sostitutiva delle ferie, per la parte maturata nel trimestre di riferimento (e non, come avverte Cass. 12/06/2017, n. 14559, maturata nel corso dell’intero rapporto), così come ritenuto dalla Corte territoriale.
13. Consegue alle esposte considerazioni il rigetto di entrambi i ricorsi, principale e incidentale, in coerenza con le conclusioni del P.M..
14. La reciproca soccombenza determina la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
15. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrenti principali, e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principali, e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019