LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5443/2017 proposto da:
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING, in persona del Procuratore Speciale Dott. G.P. nella qualità di EXECUTIVE VICE PRESIDENT DIREZIONE COMMERCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FREDIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO DORE;
– ricorrente –
contro
SO.G.AER. SPA, in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè legale rappresentante pro tempore Dott. P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 608/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato GIOVANNI DORE per delega orale;
udito l’Avvocato FABIANA GERVASI per delega;
udito l’Avvocato PAOLA FIECCHI.
FATTI DI CAUSA
1. La s.p.a. ENI-Divisione Refining & Marcketing ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. SO.G.AER avverso la sentenza del 2 agosto 2016, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 27 novembre 2012, con cui era stata accolta la domanda proposta dall’intimata nell’ottobre del 2008 al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 245.171,22 oltre interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, a titolo di rateo di canone di subconcessione dell’area dell’Aeroporto di ***** relativa al servizio di vendita e rifornimento dei prodotti petroliferi avio per il periodo dall’aprile del 2007 al dicembre del 2007.
1.1. L’attrice deduceva che, in forza della Convenzione n. 46 del 21 novembre 2006, stipulata con il Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile, era subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi, già facenti capo all’Amministrazione Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e fra di essi quello relativo alla concessione del servizio di rifornimento di carburante AVGAS, con decorrenza dal 13 aprile 2007, il cui canone annuo pro-litro era stato determinato per l’anno 2007 in Euro 0.99612. Sosteneva che tra le compagnie che provvedevano all’erogazione del carburante presso lo scalo aeroportuale vi era l’ENI e che essa aveva omesso di pagare l’importo richiesto.
3. La convenuta si costituiva deducendo di avere pagato parte della somma richiesta all’ENAC tramite l’Agenzia delle Entrate e ciò anche per una parte successiva al subentro dell’attrice. Sosteneva che quest’ultima avrebbe dovuto richiedere il pagamento a detta agenzia, mentre per il residuo assumeva che non fosse dovuto, perchè era stato determinato in violazione dei criteri di cui al D.L. n. 2003 del 2005, art. 11 terdecies.
4. Il Tribunale accoglieva la domanda disattendendo la prospettazione difensiva della convenuta e la corte territoriale ha disatteso l’appello dell’ENI.
5. Al ricorso per cassazione, che prospetta sei motivi, ha resistito con controricorso l’intimata.
6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 18 del 1999, art. 10 e al D.L. n. 203 del 2005, art. 11-terdecies (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
Dopo aver sostenuto che il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione di violazione dei criteri di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 11-terdecies, quanto alla quantificazione del canone dovuto per il 2007, perchè l’ENI non aveva dato prova della incongruità del canone secondo i parametri di cui a detta disposizione, ci si duole della motivazione con cui il giudice d’appello ha rigettato il primo motivo di appello, ma lo si fa evocandola solo per alcuni brevi periodi a pagina 8 del ricorso e nelle prime due righe della pagina 9, là dove detta motivazione, una volta che si esamini la sentenza impugnata si è sviluppata – peraltro dopo avere descritto il motivo di appello ed il contenuto della sentenza di primo grado in modo molto più articolato di quanto ipotizzato dalla ricorrente (con estensione dalle ultime sette righe della pagina 3 sino a due terzi della pagina 4) – in modo articolato dalle ultime nove righe della pagina 4 sino a due terzi della pagina 10.
La motivazione della sentenza viene nel motivo evocata con riferimento a due brevi incisi di poco più di due righe ciascuno della pagina 4, penultimo capoverso, e con la riproduzione dell’ultimo capoverso della pagina 6 per una consistenza di complessive otto righe.
1.1. Il Collegio rileva che già questa tecnica di evocazione della motivazione della sentenza impugnata evidenzia che la successiva illustrazione delle censure indicate nell’intestazione, che vengono poi sviluppate nei paragrafi 1.1., 1.2. e 1.3. rende il motivo privo di correlazione alla effettiva e ben più articolata motivazione della sentenza impugnata, specie tenuto conto, del resto, che il collegamento fra le brevissime parti della motivazione che si sono evocate risulta del tutto carente.
Ne consegue una preliminare e decisiva inammissibilità del motivo alla stregua del principio di diritto recentemente ribadito da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017 in motivazione a conferma di quello enunciato da Cass. n. 359 del 2005 e numerose conformi.
1.2. Se si passa alla lettura dell’illustrazione nei detti paragrafi si evidenzia, poi:
a) che nel paragrafo 1.1. si vorrebbe denunciare la violazione dell’art. 2697 c.c. (indipendentemente dalla esizialità del ragionamento per il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata), considerando la posizione della controparte apparentabile a quella di un locatore tenuto a dimostrare l’ammontare del canone, senza tener conto, però, che nella specie la resistente era subentrata in un contratto in cui evidentemente un certo canone risultava già dovuto al cedente, sicchè il ragionamento risulta per ciò solo privo di congruenza e decisività.
Inoltre, la prospettata violazione dell’art. 2697 c.c., risulta fatta senza rispettare i criteri di deduzione indicati in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 nel senso che “La violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni”. Nella specie, invece, la denuncia della pretesa violazione della regola sull’onere della prova si risolve in una sollecitazione a desumerla in realtà come risultato finale di una rivalutazione di emergenze dell’istruzione, là dove si allude alla sussistenza del contatto di concessione e si parla di “canone applicato”: non si denuncia un’affermazione fatta dal giudice di merito di per sè evidenziatrice dell’applicazione della regola de qua e ciò nè sotto l’aspetto della c.d. violazione di legge nè sotto quello della falsa applicazione della norma alla fattispecie in fatto non rivalutata;
b) che nel paragrafo 1.2. si addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto “che il Tribunale avesse correttamente applicato il principio dell’onere probatorio, tra l’altro, perchè il canone sarebbe stato determinato dall’ENAC e non dal resistente” e si sostiene che ciò sarebbe errato perchè l’ENAC non avrebbe alcun potere di determinazione del canone a norma del D.Lgs. n. 18 del 1999, art. 10, ma la censura è inammissibile perchè nello specifico non identifica la motivazione con cui la corte territoriale avrebbe fatto tale affermazione e, dunque, non è individuato l’oggetto della critica: a pagina 5, in chiusura, invece la sentenza allude ad una mancata contestazione da parte dell’ENI della determinazione del canone pro litro operata dall’ENAC per il 2007. Tanto si rileva non senza doversi pure rimarcare che parte ricorrente nemmeno dimostra come e dove avesse posto la questione della sussistenza del preteso potere dell’ENAC, che, in relazione alla vicenda non è nemmeno percepibile come mera quaestio iuris. Ed ancora – si rileva – sussiste profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che si argomenta pure su una nota del 30 gennaio 2007, riguardo alla quale non si fornisce l’indicazione specifica riproducendone il contenuto.
c) nel paragrafo 1.3. si pretende nuovamente di sostenere la violazione dell’art. 2697 c.c., come risultato della valutazione di emergenze istruttorie, così ponendosi al di fuori dei criteri di deduzione di essa, di cui alla citata sentenza delle SS.UU..
Quanto indicato evidenzia ulteriori ragioni di inammissibilità del motivo, la cui frase di chiusura peraltro contraddittoriamente accomuna – di contro a quanto suggerirebbe l’intestazione – tutta la prospettazione sub specie di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., così evidenziandosi come riferibile alla sua interezza la mancanza di rispetto dei criteri circa la sua deducibilità.
2. Con il secondo motivo si denuncia “”violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento al D.L. n. 203 del 2005, art. 11-terdecies, D.Lgs. n. 18 del 1999, art. 10 e art. 2697 c.c., nonchè per perplessità della motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
Il motivo esordisce ricordando che la ricorrente con il primo motivo di appello, oltre che dolersi che la SOGAER non aveva fornito la prova della conformità del canone ai dettami dell’evocato art. 11-terdecies, si era doluta che “dai documenti prodotti in primo grado era emersa la non conformità a tale disposizione”.
In tal modo il motivo rivela la sua vera natura che è quella della sollecitazione a questa Corte a rivalutare emergenze documentali e probatorie. Tanto trova conferma nella lettura della sua illustrazione che si sviluppa appunto con considerazioni su emergenze probatorie e documentali.
Ne discende che il motivo, di contro alla deduzione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e come rivelava, del resto già il riferimento ad una motivazione perplessa, in aggiunta alla denuncia della violazione delle norme di diritto, si risolve in una surrettizia richiesta di rivalutazione della motivazione sulla ricostruzione della questione fattuale, preclusa dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 – sebbene formalmente non evocato – secondo la ricostruzione di cui alle note Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, cui si rinvia.
Non senza nuovamente doversi sottolineare che l’evocazione del paradigma dell’art. 2697 c.c., risulta in conseguenza errata alla stregua della sopra citata Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016.
Si aggiunga che sussiste anche decisivo profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che si argomenta pure su una nota del 12 agosto del 2008, riguardo alla quale non si fornisce l’indicazione specifica riproducendone il contenuto.
3. Con il terzo motivo si prospetta: “error in procedendo: nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.
Il motivo è inammissibile perchè denuncia un vizio ai sensi dell’art. 112, in modo del tutto inconferente.
Ravvisa il vizio nell’avere la corte territoriale ritenuto che legittimamente il tribunale avesse esercitato il potere di libero apprezzamento riguardo a non meglio individuate (almeno nell’illustrazione di questo motivo) dichiarazioni rese in interrogatorio libero usato. La corte territoriale avrebbe errato nel ritenere legittima quella valutazione secondo “il libero apprezzamento” di cui all’art. 116 c.p.c., in quanto avrebbe evocato tale norma (per ritenere provata) “una circostanza non opposta dalla parte e non rilevabile d’ufficio”, cioè che la SOGEAR non aveva mai contestato che l’ENI, per gli anni successivi al 2007, avesse pagato il canone nella medesima misura richiesta per quell’anno e che essa implicasse “acquiescenza dell’ENI alla quantificazione del canone nella medesima misura per il 2007”.
Il Collegio rileva che, in disparte la totale e già di per sè decisiva violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non si riproduce il contenuto dell’interrogatorio libero del legale rappresentante della convenuta e nemmeno – comunque in modo decisivo – degli evocati atteggiamenti di non contestazione, la prospettazione del motivo risulta incomprensibile ed inspiegata nel suo sostenere che il preteso atteggiamento di non contestazione avrebbe precluso la normale valutazione delle risultanze di un interrogatorio libero.
La ragione giuridica di tale assunto resta del tutto non spiegata.
4. Con il quarto motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di legge con riferimento all’art. 2033 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
Il motivo risulta del tutto assertorio là dove sostiene, di contro alla valutazione della corte territoriale – peraltro fattuale ed appoggiata sulla valutazione dell’interrogatorio libero – nel senso che il pagamento dei canoni successivi al 2007 nella stessa misura di quello relativo a quell’anno senza riserva di ripetizione avesse comportato acquiescenza:
nessuna argomentazione in iure è svolta e prima ancora si omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che non viene nemmeno individuata.
Ne deriva che il motivo non ha la sostanza di denuncia di violazione dell’art. 2033 c.c., risolvendosi solo nella postulazione – ripetesi assertoria e come tale del tutto generica – di un diverso possibile apprezzamento del fatto e, dunque, in una censura inammissibile vigente il nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo, stante detta genericità è anche inammissibile alla stregua del principio di diritto predicato in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017 a conferma di quello consolidato enunciato da Cass. n. 4741 del 2005 sulla necessaria specificità del motivo di ricorso per cassazione.
5. Il quinto motivo denuncia: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla assenza di retroattività dell’accordo delle parti per i canoni successivi a quello contestato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Il motivo indica il preteso “fatto omesso” (righi 4-6 della pagina 23) come “una circostanza decisiva: ossia, la assenza di valenza retroattiva dell’accordo intervenuto tra le parti per i canoni successivi al 2007”.
In tal modo il motivo si pone al di fuori della logica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per l’assorbente ragione che la “assenza di valenza retroattiva” non è un “fatto”, ma una valutazione.
Ciò è tanto vero che la successiva illustrazione del motivo si risolve nel tentativo di dimostrare, sulla base del tenore dell’interrogatorio libero e delle risultanze dello svolgimento del contraddittorio fra le parti nel merito la fondatezza di tale valutazione.
In tal modo il motivo si pone nuovamente al di fuori della logica del nuovo n. 5 indicata dalle già citate sentenze delle Sezioni Unite, risolvendosi in una manifestazione di dissenso sulla ricostruzione della quaestio facti e non nella censura di omessa considerazione di un fatto, tanto più se si considera – al di là della mancata evocazione del “fatto” nei termini indicati dalle Sezioni Unite – che la sentenza impugnata ha valutato il fatto probatorio emergente dalle dichiarazioni di cui all’interrogatorio libero.
Tanto si rileva senza che sia necessario evocare, come pure si potrebbe, dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., in senso preclusivo della invocazione del paradigma dell’art. 360, n. 5.
6. Con il sesto motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1147,1264,1407 e 2697 c.c., nonchè perplessità della motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
Il motivo è inammissibile.
La sua illustrazione non contiene nè la denuncia di una violazione delle norme indicate nè quella di una loro falsa applicazione, di contro alla deduzione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma, come preannunciava, del resto, il riferimento ad una motivazione perplessa, in aggiunta alla denuncia della violazione delle norme di diritto, suppone che le norme invocate siano state violate all’esito di una sollecitazione ad una rivalutazione di risultanze probatorie, come emerge dalle pagine 27 e 28.
Sicchè, il motivo si risolve nel surrettizio tentativo di sollecitare a questa Corte una rivalutazione della quaestio facti come presupposto per sostenere la violazione delle norme indicate e come tale è inammissibile vigente il regime imposto dal nuovo n. 5 dell’art. 360, sempre come ricostruito dalle sentenze già evocate.
7. Il ricorso è dichiarato inammissibile stante l’inammissibilità di tuti i motivi.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si deve dare atto che il tenore del dispositivo giustifica la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro undicimila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che il tenore del dispositivo giustifica la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019
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