Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.25783 del 14/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2600-2018 proposto da:

T.C., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO FRANZE’;

– ricorrente –

contro

ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale Dott. C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 103, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PIERRO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3968/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione T.C. convenne davanti al Tribunale di Latina la società Alleanza Assicurazioni S.p.A. per sentir pronunciare la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo derivante dal contratto sulla vita stipulato, nel dicembre del 2000, dalla moglie L.G., poi deceduta nell'***** a causa di una grave forma tumorale. Rappresentò che la compagnia aveva eccepito che l’assicurata aveva illegittimamente taciuto alcune circostanze rilevanti circa il suo stato di salute tali che, ove conosciute, avrebbero indotto la compagnia a non stipulare la polizza. In particolare l’assicurata aveva taciuto di aver subito, pochi giorni prima della stipula della polizza, un ricovero per epilessia, primo sintomo di una patologia oncologica che l’avrebbe portata alla morte. Il ricorrente giustificò detta omissione rappresentando che l’agente di assicurazioni, nell’ambito della propria discrezionalità, aveva deciso a quali patologie attribuire rilevanza ai fini del calcolo del premi, escludendo quelle di relativa entità e che al momento della stipulazione della polizza non si aveva evidenza della gravità della patologia. Il Tribunale di Latina rigettò la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5100 del 2017, per quel che ancora di interesse in questa sede, ha rigettato l’appello ribadendo che fosse provata la reticenza dell’assicurata e la sua mala fede, indipendentemente dalla mancanza di consapevolezza di essere affetta da una specifica malattia.

Avverso la sentenza, che ha dunque confermato la pronuncia di primo grado, condannando l’appellante alle spese, T.C. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste Alleanza Assicurazioni S.p.A. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 1892 c.c. vizio di motivazione e violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la L. avesse avuto un comportamento reticente nei confronti della compagnia, laddove invece, pur avendo l’assicurata dichiarato di aver subito un recente ricovero per epilessia, sarebbe stato l’agente della compagnia ad escludere che ciò potesse avere rilevanza rispetto alla stipula della polizza vita. Al più, ad avviso del ricorrente, il giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 1893 c.c. in virtù del quale non si è di fronte ad una ipotesi di annullamento del contratto ma alla possibilità per l’assicuratore di recedere.

1.1 Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato. Premesso che, in presenza di una cd. “doppia conforme” non è possibile ricorrere per cassazione per vizi motivazionali per la preclusione posta dall’art. 348 ter c.p.c., il ricorso è inammissibile quanto al vizio di motivazionead esso è infondato con riguardo alla violazione di legge.

La Corte d’Appello ha svolto un adeguato accertamento in ordine al comportamento dell’assicurata con riguardo alle tre condizioni richieste dalla norma: a) della dichiarazione inesatta o reticente, b) del dolo o colpa grave e c) della efficienza causale delle dichiarazioni inesatte ad incidere sulla volontà dell’assicuratore. Il ragionamento della Corte soddisfa pienamente le condizioni di cui all’art. 1892 c.c., sicchè il motivo va rigettato.

2. Con il secondo motivo – violazione dell’art. 112 c.p.c omessa pronuncia del giudice di merito e conseguente nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – censura la sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sull’eccezione di decadenza sollevata in ordine al comportamento della compagnia con riguardo all’art. 1892 ss. c.c.

2.1 Il motivo è fondato e merita accoglimento. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l’eccezione di decadenza ex art. 1892 c.c. fosse inammissibile per la mancata prova del momento di decorrenza del termine per l’impugnazione del contratto, prova che peraltro il Giudice medesimo aveva negato non ammettendo la prova per testi. Riproposta l’eccezione di decadenza in appello, con la richiesta di ammissione della prova testimoniale relativa alla comunicazione fatta nei primi giorni di ottobre 2005 dai coniugi T. e L., la Corte d’Appello ha ritenuto di non ammettere le prove richieste e di non pronunciare in alcun modo sulla eccepita decadenza dell’assicurazione. Ne consegue il vizio di omessa pronuncia e la necessità di cassare la sentenza in relazione, rinviando la causa alla Corte di Appello di Roma, per nuovo esame.

3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 1892 c.c. motivazione omessa o apparente circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 1360 c.c., nn. 3 e 5 -censura la sentenza per non aver attribuito alcun rilievo alla circostanza che, nel mese di ottobre 2005, i coniugi T. avevano dato comunicazione alla compagnia di assicurazioni dell’intervenuto aggravamento del rischio, all’esito dell’intervento chirurgico del *****.

3.1 Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi secondo la quale il Giudice ha ritenuto che, fin dal momento di stipulazione della polizza vita, l’assicurata fosse consapevole della patologia già evidenziatasi, avendo taciuto il ricovero immediatamente precedente la stipulazione della polizza vita.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato con riguardo al primo ed al terzo motivo, accolto il secondo, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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