LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4892-2018 proposto da:
F.C., D.T.R., F.S.C., F.G., FI.CI., FI.GI., tutti ad eccezione di FI.CI., tutti in proprio nonchè nella qualità
di eredi di F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO SBORDONE, PASQUALE DI MAIO;
– ricorrenti –
contro
F.C. SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori C.R. e CO.RO.ME.GA.FE., G.A., C.E., C.R., C.F.T., CO.RO.ME.GU.FE., tutti eredi di C.F., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO PARISI, GIOVANNI SCIALPI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4696/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
F.M., dipendente della F.C. snc, è deceduto sul luogo di lavoro, mentre era intento a tinteggiare una parete. I suoi eredi hanno citato in giudizio la società datrice di lavoro, ed i suoi soci, per ottenere il risarcimento del danno.
L’azione è stata intentata ai sensi dell’art. 2043 c.c., espressamente scelta dagli attori al posto di quella, pur astrattamente disponibile, fondata sulla violazione dell’art. 2087 c.c.
Sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno rigettato la domanda ritenendo che mancasse la prova della dinamica del fatto, di come il F. fosse in sostanza caduto e dunque della colpa che nell’incidente potesse attribuirsi ai convenuti.
Gli eredi del F. propongono ricorso per Cassazione con due motivi, lamentando, con il primo, errore percettivo sulle prove, e con il secondo, omesso esame di un fatto decisivo.
V’è costituzione della società e dei soci, con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Gli attori agiscono, per espressa loro ammissione, in base all’art. 2043 c.c., facendo valere una responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro.
E’ noto che l’azione del prestatore di lavoro nei confronti del datore, per i danni occorsi a causa di un infortunio sul lavoro, può essere proposta sia in via contrattuale che extracontrattuale, e che la scelta dell’una preclude poi il mutamento nell’altra (Cass. 5781/2016).
I ricorrenti hanno scelto l’azione extracontrattuale, con la conseguenza che entrambe le corti di merito hanno ritenuto che l’onere di provare la colpa ed il nesso di causalità gravasse proprio su chi agiva.
E la ratio della decisione di secondo grado, conforme del resto a quella di primo, è di ritenere non emersa la prova dell’incidente e conseguentemente della responsabilità del datore di lavoro.
2.- I ricorrenti propongono due censure. Con il primo motivo lamentano un errore percettivo della corte quanto al risultato delle prove assunte (e dunque violazione dell’art. 115 c.p.c.); con il secondo motivo un omesso esame di fatti decisivi ed oggetto di discussione nei gradi di merito.
I due motivi sono però infondati.
Il primo è proposto per una violazione dell’art. 115 c.p.c.
Ritengono che la corte è incorsa in un errore di percezione sul contenuto di una prova, errore che cadendo sul contenuto oggettivo della prova stessa, comporta violazione dell’art. 115 c.p.c., il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 27033/2018; Cass. 9356/2017).
L’errore per essere tale, ed essere censurabile in sede di legittimità, deve cadere sul contenuto oggettivo della prova, e non già sulla valutazione che ne fornisce la corte di merito.
Quest’ultima ha ritenuto che, complessivamente valutate le risultanze istruttorie, non era emersa la prova circa il reale svolgimento dei fatti. Nessun teste aveva assistito all’incidente, e dunque non è emerso cosa fosse accaduto in realtà.
I ricorrenti invece ritengono che il contenuto della prova su cui cadrebbe l’errore della corte di merito è il fatto relativo alla esistenza o meno dei ponteggi.
A dimostrazione del loro assunto, i ricorrenti riferiscono della deposizione di un teste, che nega di aver visto ponteggi nel locale teatro dell’incidente.
Tuttavia, anche ad ammettere che la corte di merito non abbia tenuto conto di questa risultanza probatoria, l’errore è ininfluente, in quanto fa ratio della decisione è che non è stato possibile ricostruire esattamente cosa sia successo, vale a dire per quale ragione il lavoratore è caduto, e qual è stata la causa dell’incidente, cosi che anche se si dà per accertato che non vi fossero ponteggi il dubbio sulla dinamica del fatto permane; la stessa corte di merito infatti assume che non è chiaro da dove sia caduto il F., se sia salito lui sulle pile di materiale presenti nel magazzino o se abbia usato altri sostegni per lavorare sulla parete.
Cosi che l’errore di percezione cade, in ipotesi, su un elemento non influente sulla ratio della decisione, la quale, si ripete, per complessiva valutazione degli elementi di prova, ritiene non accertata la dinamica dell’infortunio.
Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso. Nonostante la doppia conforme è ammissibile in quanto il giudizio di appello è stato introdotto prima del 11.9.2012.
E tuttavia, il fatto omesso qui sarebbe in realtà non un fatto storico, ciò che la norma richiede, ma l’intera fattispecie concreta.
In effetti i ricorrenti denunciano erronea ricostruzione dell’intera fattispecie concreta, piuttosto che omesso esame di un fatto specifico, che, del resto, non indicano espressamente quale sia. Invero, più volte, i ricorrenti precisano che l’errore della corte di merito starebbe nella “erronea ricognizione della fattispecie concreta proprio a mezzo delle risultanze di causa il cui esame effettivo risulta omesso ” (p. 29, p. 31). Il senso del motivo di ricorso sta dunque nella censura di una erronea o incompleta valutazione delle prove, e non già nell’omesso esame di un fatto specifico, posto come rilevante e controverso. E’ infatti che regola che il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Cass. 17761/ 2016). Con la conseguenza che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415/ 2018).
Il ricorso va pertanto respinto, ma le spese possono compensarsi, a cagione della oggettiva difficoltà di prova gravante sugli eredi, dovuta alla dinamica stessa del fatto ed alle circostanze in cui si è verificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019
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