LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22048/2017 R.G. proposto da M.G., M.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAPODISTRIA 18, presso lo studio dell’avvocato SERENA MICELI, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO SIRACUSA;
– ricorrenti –
contro
FONDIARIA SAI COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 16/06/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
RILEVATO
che:
M.G. e S. ricorrono, affidandosi a due motivi con atto spedito per la notifica il 14/09/2017, per la cassazione dell’ordinanza del 16/06/2017 del Tribunale di Palermo, con cui è stato dichiarato inammissibile il loro appello avverso la reiezione della domanda proposta contro C.E. e l’impresa designata dal FGVS (all’epoca, la Fondiaria SAI) per conseguire il risarcimento dei danni patiti per il sinistro stradale occorso in Palermo il 10/03/2011, per difetto di ottemperanza al già reiterato ordine di rinnovazione della notifica del gravame alla litisconsorte necessaria C.;
le intimate non espletano attività difensiva in questa sede;
è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis cit., comma 2, u.p..
CONSIDERATO
che:
i ricorrenti si dolgono della ritenuta nullità delle rinnovazioni della notifica dell’atto di appello alla C.: col primo motivo, evidenziando il pieno rispetto dell’art. 140 c.p.c., per l’avvenuto espletamento di tutte le formalità ed il compimento anche del periodo di compiuta giacenza perfino prima della maturazione dei termini decadenziali fissati dal giudice per la rinnovazione; col secondo motivo, negando la rilevanza del fatto che non si fosse dato atto, nell’avviso di ricevimento della raccomandata della seconda notifica, della consegna alla destinataria dell’atto da notificarle e dell’immissione in cassetta, visto che tale raccomandata aveva finalità meramente informativa;
in primo luogo, difetta tuttora la prova del completamento della notifica proprio del ricorso per cassazione alla medesima C.E., essendo in atti versata la ricevuta di spedizione del piego raccomandato con cui quella avrebbe avuto luogo, ma non anche l’avviso di ricevimento;
occorre pertanto, in atti essendo invece versata la prova del completamento della notifica all’altro contraddittore necessario Fondiaria SAI nella qualità, fare applicazione dell’art. 291 c.p.c., ed ordinare la rinnovazione della notifica stessa entro il termine perentorio indicato in dispositivo.
P.Q.M.
ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso all’intimata C.E. entro novanta giorni dalla comunicazione della presente.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019