LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23044/2018 R.G. proposto da:
Amissima Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Nicolini;
– ricorrente –
contro
S.M., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Claudio Savelli e Michele Aureli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Ortigara, n. 3;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e nei confronti di:
L.T., Carige Assicurazioni S.p.A.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1523/2018, depositata il 5 giugno 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2019 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza del 13/1/2009 il Tribunale di Rimini condannò L.T. e la Levante Norditalia S.p.A., in solido, a pagare in favore di S.M., a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale (occorso in data 27/6/1998), la complessiva somma, valutata all’attualità, di Euro 59.228,81, in prevalenza imputato a danno non patrimoniale (biologico e morale) e in minima parte a danno patrimoniale emergente (spese mediche), essendo stata invece esclusa la sussistenza del pure dedotto danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, per carenza di prova che l’invalidità avesse inciso sulla effettiva diminuzione del reddito.
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame interposto dal S., rigettato invece quello incidentale della compagnia assicuratrice (che si doleva del ritenuto superamento della presunzione di concorso di colpa del danneggiato ex art. 2054 c.c., comma 2), ha riconosciuto la sussistenza del predetto danno da riduzione della capacità lavorativa specifica (commercialista), liquidato all’attualità nell’importo di Euro 405.228,74.
3. Avverso tale decisione l’Amissima Assicurazioni S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste S.M. con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato con unico mezzo.
4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo del ricorso principale Amissima Assicurazioni S.p.A. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame di fatti decisivi per avere la Corte di merito liquidato il risarcimento del danno da lucro cessante futuro in mancanza di prova.
Lamenta in sintesi che la Corte d’appello ha posto a base del proprio convincimento le allegazioni di parte attrice circa la contrazione della clientela, senza neppure menzionare da quali prove esse fossero supportate e limitandosi poi ad esaminare, molto sommariamente, le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’attore, non considerando che da esse emergevano solo i ricavi, non anche i redditi e senza comunque spiegare come dalle oscillazioni di reddito registrate nel corso degli anni possa evincersi una permanente riduzione riconducibile alle lesioni patite.
Soggiunge che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto presumibile un danno reddituale in presenza di una bassa incidenza percentuale dei postumi (pari al 5,8%) stimata dal c.t.u. sulla capacità lavorativa, sul punto anche censurando l’immotivata obliterazione del dato, a vantaggio di quello (incidenza del 30-35%) dedotto da parte attrice.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte d’appello ignorato le risultanze della c.t.u. medica e liquidato il risarcimento del danno da lucro cessante futuro sulla base dell’entità dei postumi permanenti allegata dall’attore sulla scorta di una perizia stragiudiziale.
3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato S.M. dichiara di impugnare la sentenza “nella parte in cui non è stata accolta la richiesta istruttoria di ammissione di c.t.u. specialistica da parte di un oculista al fine di accertare quale grado di invalidità permanente, al fine della capacità reddituale, arrechi la diplopia”.
4. Devesi preliminarmente rilevare che non vi è prova in atti dell’avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso nei confronti dell’intimato L.T..
Trattandosi di ipotesi di inesistenza della notifica e non di mera nullità, non se ne può ordinare la rinnovazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 291 c.p.c. (v., ex aliis, Cass. Sez. U 14/01/2008, n. 627; Cass. 12/07/2018, n. 18361).
Trattandosi però di litisconsorte necessario nei confronti dello stesso va ordinata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.T., fissando a tal fine termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019