LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24770-2016 proposto da:
D.P.G.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8252/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/12/2015 r.g.n. 7235//2011.
RILEVATO
che, con sentenza pubblicata in data 18.12.2015, la Corte di Appello di Napoli ha respinto il gravame interposto da D.P.G.M., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia resa in data 8.2.2011 dal Tribunale di Nola, con la quale era stato rigettato il ricorso della d.P. diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato inter partes, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 relativamente al periodo 4.7.200230.9.2002, per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento dei servizi in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, nonchè la prosecuzione giuridica del rapporto ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate medio tempore, oltre accessori;
che avverso tale sentenza D.P.G.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha depositato memorie;
che il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che con il ricorso si censura: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, comma 2; art. 12 preleggi; 1362 c.c. e ss. e art. 1325 c.c. e ss., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la causale – contenente, peraltro, una pluralità di ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro – fosse specifica, senza considerare che nel contratto di cui si tratta si fa un generico richiamo ad esigenze di ordine generale che non hanno il carattere della transitorietà, ed altresì, per non avere correttamente interpretato le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2; 2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “la omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 2697 c.c.” e si assume che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, la società non avrebbe assolto all’onere della prova, non avendo dimostrato come ed in quale misura le esigenze cui si fa riferimento nel contratto avevano determinato, con nesso causale, la specifica necessità di assumere proprio la lavoratrice di cui si tratta con un contratto di lavoro a tempo determinato;
che il primo motivo è infondato; ed invero è, innanzitutto, da premettere che, come, in più occasioni, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la pluralità di ragioni legittimanti l’apposizione del termine è pienamente legittima, non costituendo la contemporanea indicazione delle stesse incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto, con l’unica condizione che non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà tra le dette motivazioni (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. VI, n. 7945/2015; Cass., Sez. lav., n. 16396/2008); e, nella fattispecie, come motivatamente chiarito dai giudici di merito, non si ravvisa alcuna delle predette condizioni ostative;
che la Corte di Appello ha ritenuto legittima la apposizione del termine con riferimento ad entrambe le causali ritenendole entrambe specifiche (la prima per relationem agli accordi ed agli elementi indicati nel contratto: al riguardo, cfr., tra le molte Cass. n. 2279/2010; la seconda, relativa alla sostituzione per ferie, conformemente ai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità: cfr., tra le molte, Cass. nn. 1576/2010; 1577/2010) ed altresì provate in concreto anche in relazione all’ufficio de quo ed all’assunzione in esame, il tutto con accertamento di merito congruamente motivato;
che, peraltro, il ricorso il ricorso ha ad oggetto la prima causale e non quella relativa alle ferie;
che, per quanto appunto attiene alla prima causale, la Corte di merito ha esaminato il contenuto degli accordi richiamati e, specialmente, quello del 17.10.2001 ed ha accertato che “l’assunzione in questione, avvenuta nel 2002, è riconducibile ad un processo che verosimilmente, anche nell’ufficio di destinazione della ricorrente, non si era ancora esaurito….”; accertamento, questo, che resiste alle censure della ricorrente;
che, pertanto, Poste Italiane S.p.A. ha assolto all’onere della prova che incombe sul datore di lavoro anche in ordine alle specifiche esigenze relative all’ufficio di destinazione, alle mansioni ed alla qualifica (operatore di sportello) della lavoratrice (v., tra le altre, Cass., Sez. lav., nn. 22716/2012; 2279/2010, cit.);
che, per tutto quanto innanzi osservato, risulta infondato pure il secondo motivo, diretto, nella sostanza, a censurare la pretesa mancata prova, da parte della società, delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine al contratto di cui si tratta;
che, dunque, le statuizioni concernenti l’illegittimità del termine con riferimento alla prima delle clausole contenute nel contratto individuale resistono alle censure proposte dovendosi, così, considerare assorbito ogni apprezzamento sulla seconda clausola (necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie), correttamente valutata dai giudici di merito e non oggetto di specifiche doglianze in sede di ricorso per cassazione;
che il ricorso va dunque respinto, non risultando i motivi articolati idonei a scalfire le puntuali argomentazione della Corte di merito;
che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019