Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26812 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18927-2018 proposto da:

M.S., M.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTON GIULIO LANA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati VALENTINA RAO, MARIO MELILLO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE 80242250589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente avverso a sentenza n. 689/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

RILEVATO

che:

1. M.S. e A. hanno proposto ricorso per cassazione, strutturato in un unico, articolato motivo che contiene la denuncia di molteplici violazioni, avverso la sentenza n. 689/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro, notificata il 17.4.2018, con la quale la corte d’appello, a conferma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda delle ricorrenti nei confronti del Ministero della Salute, volta al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti a seguito della morte della madre a causa delle patologie HIV e HCV contratte la prima per contagio dal marito, emofiliaco, che era stato a sua volta infettato a causa dell’assunzione necessaria di emoderivati in ragione della patologia da cui era affetto, e la seconda a seguito di somministrazione di immunoglobuline.

2.11 Ministero resiste con controricorso.

3. Le ricorrenti hanno depositato anche memoria.

4. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati. Considerato che:

1.I1 Collegio, tenuto conto delle osservazioni contenute nella memoria, meramente ripetitive delle argomentazioni contenute nel ricorso, condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

2.Questa la vicenda processuale, per quanto ancora qui rilevi: il tribunale aveva dichiarato inammissibile la azione proposta nei confronti della azienda ospedaliera, aveva escluso che la responsabilità del Ministero potesse qualificarsi come contrattuale e, applicando il termine di prescrizione di durata quinquennale proprio della responsabilità extracontrattuale, con decorrenza, in capo alla dante causa, della riconducibilità causale del contagio nel momento in cui (14 marzo 1994) questa presentava domanda per il riconoscimento dell’indennizzo ex lege n. 2010 del 1992.

3.Proposero appello le M. chiedendo la condanna solidale del Ministero e della Azienda ospedaliera a risarcire loro i danni, iure proprio e iure hereditatis, conseguenti al contagio post trasfusionale di HCV in capo alla Rocchetti.

4.La corte d’appello dapprima esaminò se la responsabilità fatta valere fosse inquadrabile nell’ambito della responsabilità contrattuale, lo escluse e ritenne applicabile di conseguenza la prescrizione quinquennale. Quindi, escluse che le ricorrenti avessero fatto valere un danno iure proprio, da perdita del rapporto parentale, ritenendo che esse avessero agito, esclusivamente iure hereditatis, per la liquidazione del danno che sarebbe spettato alla madre. Di conseguenza, rigettò l’appello confermando la pronuncia di primo grado quanto alla consumazione del diritto di proporre l’azione per intervenuto decorso del periodo prescrizionale.

5.Con il motivo di ricorso le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., nonchè artt. 157,589 3452 c.p.

In primo luogo, sostengono che il giudice di merito abbia errato nel ritenere che si applichi la norma sulla durata quinquennale del termine di prescrizione ed assumono che si applichi la norma sulla durata decennale della prescrizione riconducendo la condotta del Ministero all’omicidio colposo o alla epidemia colposa: ricostruzione unanimemente esclusa da questa Corte, da ultimo da Cass. 20882 del 2018, la Cui massima ben chiarisce che la responsabilità del Ministero dela Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicchè il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., comma 1, non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3.

Ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento “iure hereditatis”, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima “iure proprio”, in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto): ma nel caso di specie la corte d’appello ha escluso che le ricorrenti abbiano proposto domanda iure proprio.

Le eredi della defunta assumono poi (con censura inglobata nel primo motivo di ricorso, al punto 1.2. da pag. 9 in poi) di aver esercitato l’azione anche in riferimento al danno subito iure proprio per perdita del rapporto parentale, in rapporto al quale si applicherebbe il termine di prescrizione decennale, a decorrere dalla morte della madre e l’azione non sarebbe prescritta.

E tuttavia la censura delle ricorrenti avverso lo specifico punto della sentenza di appello che lo esclude è inammissibile, in quanto omette di individuare, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, come e dove quella domanda fosse stata effettivamente proposta in primo grado e poi riproposta in appello e di riprodurre l’esatto contenuto di quelle domande, non potendo la Corte andare ad attingere agli atti processuali per individuare il contenuto delle conclusioni tratte dalle parti.

6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

7.11 ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e le ricorrenti risultano soccombenti, tuttavia, in quanto attualmente ammesse al patrocinio a spese dello Stato, allo stato risultano esenti dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico delle ricorrenti le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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